
Con la prossima revisione della pianta organica dei giudici di pace ,come risulta dagli atti pubblicati dal Senato e presenti nel nostro sito, dovranno essere messi a concorso i posti attualmente vacanti e ulteriori ricorsi giurisdizionali amministrativi (come quello del 2008) impedirebbero qualsiasi integrazione di giudici di pace ,per cui ,in breve tempo ,si assottiglierebbe ulteriormente il numero dei giudici di pace in servizio ,andando velocemente sotto i circa duemila attuali.
Qualsiasi innalzamento della competenza per valore nei procedimenti civili e penali dei giudici di pace renderebbe eccessivo il carico di lavoro sia nelle grandi che nelle piccole sedi, ormai quasi tutte circondariali.
Intanto cresce il numero dei giudici di pace che se ne vanno sia per limiti di età (ultra 75enni) che per incompatibilità o scelta personale. Un tavolo tecnico con il Ministero ed i rappresentanti delle associazioni dei giudici di pace ed i rappresentanti delle commissioni giustizia del Parlamento porterebbe ad una valutazione,finalmente, anche dei costi effettivi di tutta la magistratura di pace e della possibilità delle proroghe quadriennali fino a 75 anni di tutti i giudici di pace in servizio (c.d. continuità).
Paragone spontaneo nasce con i giudici tributari, non giudici togati, che attualmente rimangono in servizio fino a 75 anni ma ad esaurimento e non più sostituiti da altri
avvocati,commercialisti,giudici di pace,ecc. in quanto i nuovi concorsi a posti di giudici tributari sono stati limitati agli appartenenti all’ordine giudiziario (togati in servizio o in pensione). Situazione oggi ingiusta se non fosse estesa anche ai giudici di pace. Il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia dovranno giustificare il diniego di una proroga pluriennale dovuta ,secondo loro ,dall’impegno di spesa eccessivo così come si dovranno fare i conti esatti dei costi previsti della previdenza e dell’assistenza dei giudici di pace in servizio (circa duemila) raffrontati con i costi relativi alla magistratura togata numericamente maggiore di almeno quattro volte con una spesa fissa molto superiore a quella relativa alla magistratura di pace.(prima parte)
diego loveri
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Dagli Atti del Senato
Giudici di pace 1995, 2001-2013
Giudici di pace
1995 3.267
2001 3.644
2002 4.213
2003 4.118
2004 3.845
2005 3.654
2006 3.422
2007 3.188
2008 2.951
2009 2.754
2010 2.583
2011 2.412
2012 2.293
2013 2.261
Con specifico riferimento alle problematiche concernenti la copertura degli
uffici dei giudici di pace, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
legge 21 novembre 1991, n. 374, il ruolo organico dei magistrati onorari addetti
agli stessi é fissato in 4.700 unità. Nella misura di tale limite, la pianta organica
degli uffici viene determinata con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio Superiore della
magistratura. I commi 2 e 3 dell’articolo citato precisano, inoltre, che in caso di
vacanza dell’ufficio o di impedimento temporaneo del magistrato titolare, il
presidente del tribunale può affidare temporaneamente la reggenza dell’ufficio al
giudice di pace di un ufficio contiguo, provvedendo a nuova nomina se la
vacanza o l’impedimento si protrae per oltre sei mesi. Va altresì ricordato che
l’assunzione dell’incarico di giudice di pace è subordinata all’esito dello
svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 4 della legge n. 374 del 1991 –
tirocinio che il Consiglio superiore della magistratura può deliberare di riservare
ad un numero non superiore al doppio dei magistrati da nominare – e ad un
giudizio di idoneità. La nomina, ai sensi dell’articolo 4-bis della legge richiamata,
è disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura. Peraltro in materia di nomine di nuovi
giudici di pace, a partire dal 2004, si è realizzata una vera e propria situazione di
blocco a seguito dell’introduzione della modifica dell’articolo 10-ter della
predetta legge n. 374 disposta dall’articolo 1, comma 6-ter, del decreto-legge 14
settembre 2004, n. 241. Infatti, l’articolo 10-ter della legge n. 374 del 1991, oltre
a disporre che i giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento
presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico e che le
domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al
tirocinio e sulle nuove nomine, stabilisce altresì – per effetto della modifica
apportata nel 2004 – che, in attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle
sedi dei giudici di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi
degli articoli 4 e 4-bis della legge medesima, anche in corso di definizione, sono
sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti
trasferimenti dei giudici di pace in servizio da effettuarsi con carattere di priorità
non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.
Per la conseguente rideterminazione delle piante organiche del personale della
magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di pace, era quindi stato
emanato dal Ministro della Giustizia, il decreto ministeriale 23 aprile 2008, che è
stato successivamente oggetto di una pronuncia di annullamento da parte della
magistratura amministrativa. In particolare, con la sentenza n. 3290 del 10
febbraio 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione
Prima, accolse il ricorso proposto dall’Unione nazionale dei giudici di pace per
l’annullamento del predetto decreto ministeriale 23 aprile 2008, rilevando
l’incompetenza del Ministro della Giustizia all’emanazione dell’atto ai sensi del
citato articolo 3, comma 1, della legge n. 374. Con l’emanazione del successivo
Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011, si è quindi provveduto
con una fonte di rango superiore alla rideterminazione delle piante organiche del
personale della magistratura onoraria addetto agli Uffici del Giudice di pace,
conformemente alle determinazioni del giudice amministrativo. Il decreto citato
ha così aggiornato la pianta organica del personale della magistratura onoraria
addetto agli Uffici del Giudice di pace fissandola in 4.653 posti.
Da ultimo si rammenta che un’ulteriore revisione della pianta organica degli
uffici del giudice di pace dovrà aver luogo prossimamente ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante la revisione delle
circoscrizioni giudiziarie degli uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1,
comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148.



