Commissione Giustizia del Senato: concluso l’esame del ddl S112 sulla responsabilità dei magistrati

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“Si è concluso, l’11 settembre, in Commissione Giustizia del Senato, l’esame del disegno di legge S112, sulla responsabilità disciplinare dei magistrati e il trasferimento d’ufficio.
Il testo, modificato rispetto a quello originario presentato a marzo scorso, è pronto per passare al vaglio dell’Aula.

Vediamone sommariamente i contenuti.
Il provvedimento in questione, all’articolo 1 “riscrive” l’articolo 3 dell’ordinamento disciplinare (decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109), inserendo due disposizioni, la prima diretta a sanzionare le esternazioni di appartenenti all’ordine giudiziario che risultino palesemente in contrasto con i doveri di imparzialità, terzietà e indipendenza richiesti per l’esercizio delle funzioni giurisdizionali, la seconda a richiedere la sanzione di condotte “atipiche” idonee a suscitare grave allarme e sconcerto nella pubblica opinione.
Con l’articolo 2, invece, come enunciato nella relazione illustrativa del disegno di legge, si è voluto soddisfare l’esigenza “di evitare che, attraverso il trasferimento d’ufficio per condotte incolpevoli, in realtà si sottopongano a grave sanzione comportamenti volontari del magistrato, con menomazione della titolarità dell’azione disciplinare che la Costituzione affida al solo Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione”.
Infine l’articolo 3 contiene le disposizioni temporali in relazione all’applicazione della nuova disciplina.

Ecco il testo approvato in Commissione
Art. 1.
1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
“i-bis) il rendere dichiarazioni che nel contesto in cui sono rese rilevano l’assoluta e oggettiva assenza dell’indipendenza, della terzietà e dell’imparzialità necessarie per il corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali;
i-ter) ogni altro comportamento idoneo a compromettere in modo concreto, reale e grave l’indipendenza, la terzietà e l’imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell’apparenza nel contesto o nell’ufficio giudiziario in cui il magistrato esercita le proprie funzioni”.

Art. 2.
1. All’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, le parole: “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa» sono sostituite dalle seguenti: «per qualsiasi situazione non riconducibile ad un comportamento volontario del magistrato”.

Art. 3.
1. Tutti i procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sono rimessi al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le proprie determinazioni in ordine all’eventuale esercizio dell’azione disciplinare e restano, conseguentemente, sospesi per il periodo di sei mesi.
2. Ai procedimenti pendenti si applica la disposizione di cui all’articolo 2.
(fonte:professioni-imprese.sole24ore.com)

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