Danno determinato da difetto di fabbricazione: sentenza del giudice di pace di Lecco

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Il giudice di Pace di Lecco, con la sentenza numero 40/2013 ha condannato una multinazionale a risarcire una cittadina per l’ansia dopo l’evento di danno determinato da un difetto di fabbricazione. E’ stata accolta la domanda del consumatore al quale era letteralmente scoppiata all’improvviso la batteria del telefonino ed aveva bruciato le lenzuola del letto.Secondo il giudice di merito la liquidazione del danno subito può essere effettuata secondo i dettami stabiliti dall’articolo 1226 del codice civile,

ossia mediante criteri equitativi che possono essere ritenuti corretti solo nel caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova della sua quantificazione, e richiede altresì, per non risultare arbitrario, l’indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. Nella fattispecie il pregiudizio risulta essere evidente anche se non può essere determinato con esattezza nel quantum. Peraltro, il certificato medico e una testimonianza hanno confermato lo stato d’ansia della malcapitata determinato dall’inevitabile spavento di fronte all’imprevedibile esplosione della batteria. Inoltre, è stato rilevato nella motivazione che resta in capo al produttore l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri prodotti.

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