Ordinanza della Cassazione sul regolamento di competenza in materia di assegni

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Pubblichiamo le motivazioni della Cassazione (Ordinanza 9758 del 2012 ) su una istanza di regolamento di competenza in materia di assegni del collega Giudice di Pace Giuseppe Rachiglio
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Napoli – dichiarato competente dal Giudice di pace di Ottaviano con sentenza emessa il 4 luglio 2007 resa nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Napoli nei confronti di X, per la violazione della L. n. 386 del 1990, art. 1, con ordinanza in data 16 novembre 2009,
ha richiesto d’ufficio regolamento di competenza sollecitando la dichiarazione della competenza del Giudice di pace di Ottaviano;
che nel presente giudizio non hanno svolto attività difensiva le parti del giudizio a quo;
che ai sensi dell’art. 380 ter cod. proc. civ., il relatore designato ha chiesto alla Procura generale presso questa Corte di rassegnare le proprie conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, la competenza spetta al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione;
che nel dichiarare la propria incompetenza, il Giudice di pace di Ottaviano ha affermato che non vi sarebbero in atti elementi idonei ad individuare il luogo di emissione dell’assegno privo di copertura;
che al contrario, vi sono in atti elementi che chiaramente depongono nel senso di ritenere che la violazione sia stata commessa in San Giuseppe Vesuviano, con conseguente competenza del Giudice di pace di Ottaviano;
che invero, il luogo di traenza dell’assegno è San Giuseppe Vesuviano; il luogo di pagamento avrebbe dovuto essere, del pari, San Giuseppe Vesuviano (filiale del Banco Ambrosiano);
il luogo di residenza della traente è San Giuseppe Vesuviano; il luogo dell’accertamento della violazione è San Giuseppe Vesuviano, atteso che ivi è stata accertata la mancanza dei fondi attraverso la redazione del protesto da parte del presentatore incaricato dal notaio Jannitti presso la filiale del Banco Ambrosiano di San Giuseppe Vesuviano;
che pertanto, deve affermarsi la competenza del Giudice di pace di Ottaviano, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti previa riassunzione della causa entro il termine di due mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
che per effetto di tale statuizione la sentenza del Giudice di pace di Ottaviano in data 4 luglio 2007, declinatoria della competenza, deve essere cassata;
che non avendo le parti svolto attività difensiva in questa sede non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Ottaviano, dinnanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione della causa nel termine di mesi due dalla comunicazione della presente ordinanza;
cassa la sentenza emessa in data 4 luglio 2007 dal Giudice di pace di Ottaviano.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

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