Le incompatibilità della professione forense in base alla Legge n.247/12

avvocati3
Iniziamo a pubblicare le interpretazioni della riforma forense dopo l’entrata in vigore della L.247/2012:
“Tra le f.a.q. pubblicate dal CNF nel proprio sito, uno spazio viene dedicato alle cause di incompatibilità per gli avvocati su cui la recente riforma forense è, ancora una volta, tornata a chiarire le singole ipotesi [1].
Viene ribadito che la professione di avvocato è incompatibile [2]:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente. Sono escluse dal divieto solo le attività a carattere:
– scientifico
– letterario
– artistico
– culturale

b) con l’esercizio dell’attività di notaio;

c) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, salvi incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”.

Sono previste delle eccezioni qualora l’oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.
Eccezioni

Sono previste delle eccezioni alle regole precedenti.

La legge infatti consente l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro [3].

Allo stesso tempo, escludendo dal suo ambito di applicazione gli avvocati già iscritti agli albi, la legge [4]:

a) consente l’esercizio della professione a docenti e ricercatori in materie giuridiche di università, scuole secondarie (pubbliche o private parificate), istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici [5];

b) richiede che docenti (professori ordinari e associati di ruolo) e ricercatori universitari a tempo pieno siano iscritti nell’elenco speciale, esercitando la professione nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario [6];

c) fa salva l’iscrizione per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici [7].

[1] Legge n. 247/2012.

[2] Art. 18 Legge n. 247/2012.

[3] Art. 18, co. 1 lett. a.

[4] Art. 65, co. 3.

[5] Art. 19, co. 1.

[6] Art. 19, co. 2.

[7] Art. 23.

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