
Mediazione obbligatoria: alcuni Organismi fanno causa allo Stato
” A seguito della sentenza n. 272/12 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava la parziale incostituzionalità del d.lgs. n. 28/2010, gli Organismi di Mediazione si sono rivolti ad alcuni avvocati, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla sopracitata sentenza.
Inoltre i ricorrenti saranno comunque assistiti da un avvocato, che presterà consulenza ed eventuale rappresentanza in giudizio.
La Corte Costituzionale si è limitata a colpire solo l’eccesso di delega cui sarebbe incorso il Governo, senza peraltro escludere la costituzionalità della mediazione obbligatoria.
Si rileva che, dal punto di vista giuridico, la complessità della vicenda impedisce di individuare aprioristicamente un’unica azione giudiziaria percorribile, in quanto si ravvisano profili di responsabilità e di illegittimità del legislatore che possono rientrare tanto nell’ambito del processo ordinario che in quello amministrativo.
Pertanto, al fine di ottenere la più completa tutela possibile, è opportuno proporre due azioni distinte: una contro il Governo, innanzi al Tribunale Civile di Roma ed una, contro il Ministro dello Sviluppo Economico e Ministero della Giustizia, innanzi al TAR Lazio.
La procedura innanzi al Giudice Ordinario, da incardinare entro 120 giorni dalla sentenza n. 272/12 Corte Cost., è volta a far dichiarare la responsabilità risarcitoria dello Stato. Si punta al risarcimento del danno ingiusto, subìto dagli Organismi di Mediazione e dai Mediatori, concretizzatosi nella grossa mole di investimenti professionali e di costi sostenuti per l’organizzazione di strutture, tutti aventi chiaro ed unico fondamento nell’obbligatorietà della mediazione poi, invece, dichiarata incostituzionale. Tale procedura è volta, altresì, a far appurare i profili di responsabilità della Stato per mancata o inesatta attuazione del diritto comunitario.
Per quanto concerne, invece, il procedimento amministrativo, da proporsi entro 60 giorni dalla sentenza n. 272/12, esso è volto ad ottenere anche in via equitativa, il risarcimento del danno subìto dagli Organismi di Mediazione a seguito della caduta dell’obbligatorietà dell’istituto medesimo a causa delle illegittimità poste in essere da parte della Pubblica Amministrazione (possibili violazioni di legge, possibili incompetenze soggettive o oggettive, figure sintomatiche di eccesso di potere) con concreta ed evidente violazione di interessi legittimi derivanti dal legittimo affidamento”.(di Paolo F. Cuzzola)(Fonte:laltrapagina.it)



