
“Il requisito della convivenza non può venir meno per effetto della cessazione forzata della stessa dovuta alla carcerazione.
Il Prefetto di Milano emetteva un decreto di espulsione nei confronti di giovane marocchino, in quanto appartenente alla categoria delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (art. 1, L. n. 1423/1956).
Anche il Giudice di Pace non ha ritenuto che il giovane dovesse rimanere sul territorio italiano, perché la convivenza con il padre – divenuto cittadino italiano – non è sussistente. Ad escludere la convivenza – ha osservato il GdP meneghino – è la restrizione nella casa circondariale di Bergamo subita dal ricorrente e le dichiarazioni del padre stesso di «non voler più che il figlio restasse presso di lui».
Convivenza con i genitori … prima di finire in carcere. È l’interessato che presenta ricorso per cassazione e, in questa sede, viene tutto rimesso in gioco. La S.C., infatti, osserva che lo stesso Giudice di Pace ha preso atto del fatto che il ricorrente, prima di essere arrestato, conviveva con i genitori e che, anche nel periodo di detenzione domiciliare, lo stesso aveva vissuto presso i genitori o, comunque, presso un domicilio provvisorio.
Ma il carcere non fa venir meno il requisito della convivenza. La Cassazione – con l’ordinanza 11593/12 – ha così chiarito che «il requisito della convivenza, previsto dall’art. 19, comma 2 lett. c), d.lgs. n. 286/1998, non può venir meno per effetto della cessazione forzata della convivenza materiale dovuta alla carcerazione», e che le difficoltà temporaneamente intervenute (e superate) nei rapporti tra padre e figlio non impediscono «l’applicazione di una norma posta a tutela dell’unità e coesione familiare».
Dove finirebbe il rispetto della vita privata e familiare? Il relatore della Cassazione, a sostegno di quanto affermato, sottolinea che l’espulsione in Marocco lederebbe il diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare, «che comporta – secondo quanto previsto dalla CEDU – l’obbligo di tener conto, in caso di espulsione, della effettività dei legami familiari e sociali dello straniero nello Stato ospitante, della durata del soggiorno in esso, della permanenza o meno di legami con il territorio del paese di cittadinanza».
Obbligata, quindi, la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al Giudice di Pace di Milano in persona di altro magistrato.”(Fonte:lastampa.it)



