Il D.Lgsvo n.28/2010, entrato in vigore completamente solo dal 20 marzo 2012, viene già interpretato dai Giudici di pace con il coordinato disposto dalle norme relative all’articolo 320 primo comma c.p.c. ed all’art.322 c.p.c. che vedono il giudice di pace come il giudice della conciliazione giudiziale nel primo caso ed extragiudiziale nel secondo.Pubblichiamo nella pagina relativa a sinistra nel menù a tendina in fondo prima dei link un articolo relativo ad una recente sentenza del giudice di pace di Napoli.



