Le incompatibilità dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari


Pubblichiamo un estratto di un articolo apparso in rete sulle incompatibilità dei godp e dei vpo in seguito all’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria…

Addio giudici di pace-avvocati: per accedere alla nuova magistratura onoraria sarà sufficiente solo la laurea in giurisprudenza: cade quindi la previsione, già prevista solo per i giudici di pace, dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. Questo non impedisce, comunque, che un avvocato non possa comunque essere nominato giudice onorario. A condizione però che non eserciti la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartiene; egli inoltre non potrà rappresentare, assistere o difendere le parti dei procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi e ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

Altra novità consiste nel divieto di nominare giudice chi è stato già collocato in pensione, pur se possiede i titoli previsti dalla legge.

Subentra l’incompatibilità alla nomina per chi ha ricoperto incarichi nei sindacati più rappresentativi o nei movimenti e/o partiti politici.

Stop alle famiglie di giudici nello stesso tribunale: i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o convivenza non potranno essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.” (fonte:laleggepertutti.it)

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