“La probabile dichiarazione di incostituzionalità del decreto legis.vo 92/2016 nella parte in cui disciplina la cessazione dal servizio (al sessantottesimo anno) e la procedura di conferma travolgerebbe tutto l’iter di conferma e determinerebbe la reviviscenza delle norme previgenti

corte costituzionale
Pubblichiamo altre interessanti considerazioni del collega Got (futuro Gop) sull’intero decreto legislativo n.92/2016 definito da qualcuno “decreto della vergogna” perchè avrebbe ecceduto i confini della delega della Legge n.52/16 sulla c.d.riforma (o deforma) della Magistratura Onoraria…

Ad UDGDPO
“Vi sottopongo le riflessioni che seguono concernenti l’attuazione del decreto legislativo 92/2016 per una eventuale pubblicazione sul vostro sito.
Saluti. G.O.T. (non ancora cessato) Francesco D’Agostino.(19/6/16)

Decreto 92/2016 – Possibili effetti collaterali

Ci sono buone ragioni per pensare che nemmeno i magistrati onorari che non hanno compiuto 68 anni ed aspirano alla conferma dovrebbero stare tranquilli.

Il decreto legislativo 92/2016 è sicuramente viziato da eccesso di delega ed è probabile che la questione venga sollevata davanti al TAR Lazio che dovrà pronunciarsi sui ricorsi che sono nell’aria.

La legge 57/2016 delegava il Governo “ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi …”.

Nell’esercizio della delega si doveva (art. 1, lettera r) “prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma”.

Nella legge delega la locuzione “decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi” ricorre ben otto volte. In particolare viene utilizzata per fissare tra i “principi e criteri direttivi” quello indicato all’art. 2, comma 17, lettera a (“regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega”) e quello indicato all’art. 2, comma 17, lettera a), n. 2 (“prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega”), entrambi concernenti la possibile conferma.

E’ indubitabile che il Governo abbia inteso dare attuazione alla delega mediante “più decreti legislativi”, dei quali il decreto 92/2016 costituisce il primo di essi.

La pretesa di disciplinare “la durata dell’incarico” e “la conferma” in riferimento alla “data di entrata in vigore del presente decreto” (in premessa) anziché “alla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi” è illegittima.

Non è mia intenzione creare allarmismi, ma mi pare doveroso sottolineare che l’eventuale probabile dichiarazione di incostituzionalità del decreto legislativo 92/2016 nella parte in cui disciplina la cessazione dal servizio (al sessantottesimo anno) e la procedura di conferma travolgerebbe tutto l’iter di conferma e determinerebbe la reviviscenza delle norme previgenti (peraltro, non abrogate espressamente, come imposto dalla legge delega) la cessazione alla data 31 dicembre 2016 di tutti magistrati onorari beneficiari della proroga concessa con la legge di stabilità.

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