Udienza di convalida di trattenimento nei Cie (termini a difesa,ecc.)

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Udienza di convalida di trattenimento nei Cie (termini a difesa,ecc.)
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11099 del 10/05/2013 (Rv. 626476)
xxxxx(xxx ed altro) contro Questura Cagliari ed altro
(Rigetta, Giud. pace Cagliari, 25/02/2010)
116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – 029 STRANIERI
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Provvedimento di accompagnamento alla frontiera – Giudizio di convalida – Avviso dell’udienza al difensore di fiducia – Tempestività – Nozione – Richiesta di termine a difesa ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

In tema di espulsione dello straniero, la tempestività dell’avviso dell’udienza di convalida, di cui all’art. 14, comma 4, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, va considerata in relazione alla finalità di consentire la partecipazione del difensore all’udienza stessa, che, ove vi sia stata, preclude una valutazione di intempestività, dovendosi escludere – quanto alla concessione di un termine a difesa – l’applicabilità dell’art. 184 cod. proc. pen., attesa la natura di giudizio civile del procedimento di convalida. (Nella specie, la questura aveva informato il giudice di pace del decreto di accompagnamento alle ore 11.55, mentre l’udienza di convalida si era tenuta – presente il difensore di fiducia – alle ore 12.40).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 4

Trattenimento stranieri nei centri di identificazione ed espulsione
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 11583 del 10/07/2012
(Cassa e decide nel merito, Giud. pace Roma, 28/02/2011)
116 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – 029 STRANIERI
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA – POLIZIA DI SICUREZZA – LIMITAZIONI DI POLIZIA – STRANIERI – Decreto di trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione ai fini dell’esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera – Direttiva 2008/115/CE – Applicabilità immediata – Conseguenze – Convalida del decreto – Esclusione – Condizioni.
In tema di espulsione dello straniero, non può essere convalidato il decreto del Questore, emesso successivamente al 24 dicembre 2010 e prima dell’entrata in vigore del d.l. 23 giugno 2011, n. 89 (convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2011, n. 129), con il quale si dispone il trattenimento in un centro d’identificazione ed espulsione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, in quanto tale provvedimento, benché conforme alla disposizione interna all’epoca vigente, si pone in contrasto con la direttiva 2008/115/CE, immediatamente applicabile – come affermato anche dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza El Dridi, in causa C-61/11 – dopo la scadenza del termine per il suo recepimento, la quale prevede l’esecuzione coattiva dell’espulsione non in via ordinaria, ma solo in casi specifici, che nella specie non ricorrono.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 11
Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legge 23/06/2011 num. 89
Legge 02/08/2011 num. 129

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