
Con l’entrata in vigore della nuova legge sull’ordinamento forense cambia anche per i giudici di pace la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e la giurisdizione: l’abbiamo già sottolineato sul sito, ma sembra che nessun’altra associazione di gdp voglia accorgersi che ,divenendo obbligatorie l’iscrizione alla cassa forense e l’esercizio effettivo della professione, solo i privilegiati potranno continuare a svolgere la doppia funzione di avvocati e giudici di pace
in quanto molti iscritti agli albi ,che non esercitano la professione ,dovranno cancellarsi dagli stessi albi .Segnaliamo che molti gdp vogliono continuare a svolgere le due funzioni ,spesso nelle stesse corti di appello ,poichè a loro della riforma della magistratura di pace in realtà non interessa alcunchè , trovando opportuno continuare a guadagnare dalla doppia professione.
Pubblichiamo,quindi, un contributo di un sito gestito da avvocati che illustra la propria interpretazione sull’argomento in relazione ai giovani avvocati…
“Dal 2 febbraio è entrato in vigore l’obbligo, per tutti gli avvocati, di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza: mai più, quindi, gestione separata dell’INPS.
“Lo scorso 2 febbraio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense che modifica in modo sostanziale il regime dell’iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense.
A partire da tale data, l’iscrizione all’albo implica l’obbligo della contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense .
Dunque, se in passato l’iscrizione alla Cassa Forense era obbligatoria solo per coloro che esercitavano la professione con carattere di continuità (ossia raggiungevano dei prefissati limiti minimi di reddito o di volume d’affari), da oggi viene fatta coincidere con il momento dell’iscrizione all’albo, a prescindere da tali parametri reddituali.
La conseguenza immediata è che la cancellazione dalla Cassa Forense sarà possibile solo nell’ipotesi di cancellazione da tutti gli Albi Forensi.
Non è più ammessa l’iscrizione ad altra forma alternativa di previdenza obbligatoria e, quindi, alla gestione separata INPS .
La Cassa Forense dovrà emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della citata legge, un proprio regolamento che determini – per gli iscritti con reddito inferiore a parametri ancora da stabilirsi – i minimi contributivi dovuti, nonché eventuali condizioni temporanee di esenzione o diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo .
In attesa di tale regolamento, gli iscritti agli Albi che non siano iscritti alla Cassa alla data del 1° febbraio 2013 non dovranno pagare alcun contributo minimo previdenziale”(Fonte:laleggepertutti.it)



