TAR del Lazio sentenza n° 201208196 DEL 28/09/2012 : annullamento del decreto di archiviazione di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato


” Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso presentato dal cittadino di paese terzo al quale, a causa di una vecchia condanna, era stato negato da parte della Questura di Roma il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nell’ambito della regolarizzazione del 2009.I giudici si sono rifatti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 172/2012, che dichiara l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 78/2009 (legge di conversione n° 102/2009).

Questo prevede il rigetto automatico dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario nel caso esso risulti condannato per uno dei reati previsti dall’art. 381 del c.p.p. (arresto facoltativo in flagranza). Secondo i giudici di merito, per le Questure è infatti obbligatorio effettuare un giudizio di pericolosità sociale della persona, pena l’illegittimità dell’eventuale rifiuto.
Il TAR, nel caso in esame, ha evidenziato che la Questura di Roma non aveva effettuato tale giudizio, annullando così il decreto di archiviazione della pratica di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.”(Fonte:stranierinitalia.it)

N. 08196/2012 REG.PROV.COLL.

N. 07000/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7000 del 2012, proposto da:
Noor E Alam, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Nicodemo, con domicilio eletto presso Paolo Nicodemo in Roma, via della Giuliana,32;
contro
Questura di Roma, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
– del decreto del questore di roma in data 15.09.2011, notificato in data 20.07.2012, di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2012, n. 172 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’articolo 1-ter, comma 13, lettera c), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla pronuncia nei suoi confronti di una sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 c.p.p., senza prevedere che la Pubblica Amministrazione provveda ad accertare che il medesimo rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
– ritenuto che, nella fattispecie in oggetto, l’Amministrazione, in presenza di una istanza di emersione e dell’intervenuto accertamento in merito alla sussistenza di una fattispecie di reato rientrante nell’ambito del disposto di cui all’art. 381 c.p.p., non ha provveduto ad effettuare alcun giudizio di pericolosità sociale;
– che, sotto tale profilo deve rilevarsi la illegittimità del provvedimento impugnato;
– che, pertanto, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;
– che le spese processuali, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate per intero tra le parti.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Tosti, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/09/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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