SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO


SCHEMA DI DECRETO-LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI PER ESIGENZE DI CARATTERE UMANITARIO NONCHE’ IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, DI IMMIGRAZIONE E DI CITTADINANZA
Omissis
Capo IV
Disposizioni in materia di giustizia
Art.14
(Disposizioni in materia di giustizia)
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115., e apportata la seguente modificazione:
nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l’articolo 130, e aggiunto il seguente:
“Art l30-bis (L)
(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi civili).

1. Nel processo civile, quando l’impugnazione anche incidentale, e dichiarata improcedibile o inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.
2. Non possono essere altresì liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova».
Omissis

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