“È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. Ovvero la convenzione che tutela le persone dalle sparizioni messe in atto dalle forze di polizia, come fu per i Desaparecidos in Sud America durante la dittatura militare in Cile e in Argentina. La Convenzione configura infatti quale reato l’arresto, la detenzione, il rapimento od ogni altra forma di privazione della libertà commessa da parte di agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o l’acquiescenza dello Stato, seguita dal rifiuto di riconoscere la privazione della libertà o dall’occultamento della sorte riservata alla persona scomparsa e del luogo in cui questa si trova, ponendola al di fuori della protezione della legge.
Nessuna circostanza eccezionale può essere invocata dallo Stato per giustificare la sparizione forzata. Il principale obbligo per gli Stati parte della Convenzione è dunque quello di prevedere, all’interno della legislazione nazionale, una norma che condanni come reato la pratica delle sparizioni forzate. Inoltre, l’art. 5 del nuovo strumento internazionale definisce il ricorso generalizzato e sistematico alle sparizioni forzate come crimine contro l’umanità.
Ad oggi 93 Paesi hanno firmato la Convenzione e 40, di cui 7 sono membri dell’Unione Europea, l’hanno ratificata o vi hanno aderito. Questi sono: Albania, Argentina, Armenia, Austria, Belgio, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Burkina Faso, Cambogia, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba1, Ecuador, Francia, Gabon, Germania, Giappone, Honduras, Iraq, Kazakhstan, Lituania, Mali, Mauritania, Messico, Montenegro, Marocco, Nigeria, Olanda, Panama, Paraguay, Perù, Samoa, Senegal, Serbia, Spagna, Tunisia, Uruguay e Zambia.”(fonte:ristretti.org)




