Avvocati: la notifica allo studio dal quale si è trasferito

avvocatinotifiche
“È l’incaricato della notifica l’inadempiente se l’avvocato comunicò all’Ordine il cambio di indirizzo: può facilmente essere consultato via Internet l’Albo da cui risulta il recapito del nuovo studio del professionista destinatario dell’atto. Qualora un difensore trasferisca il proprio di studio, comunicando all’albo degli avvocati il cambio di indirizzo – studio che, comunque, è facilmente rintracciabile per via informatica e telematica – gli effetti della mancata notifica (per irreperibilità) del ricorso, al primo indirizzo, ricadono sul collega notificante. (Cass. sent. n. 21437 del 19.09.2013)
Un problema piuttosto ricorrente nella vita di ogni avvocato, quello del trasferimento dello studio legale. Ebbene, in questi casi, che fine fanno le notifiche (magari per un atto di appello) relative a cause iniziate con l’elezione di domicilio presso il precedente studio, se l’ufficiale giudiziario non trova il destinatario al primo indirizzo? La questione è chiarita dalla Cassazione in una sentenza recentissima. La vicenda riguarda la notifica di un ricorso presso il domicilio eletto dell’avvocato difensore, la quale, però, non era andata a buon fine, per “irreperibilità del destinatario”. Il legale, infatti, nelle more della causa, aveva mutato indirizzo di studio, dandone comunque idonea comunicazione al competente Consiglio dell’Ordine, dal cui relativo Albo risultava il nuovo indirizzo. Il soggetto notificante, così, aveva provveduto ad effettuare una seconda notifica, che ormai però era fuori termine. La sentenza Come già avevano chiarito le Sezioni Unite della Cassazione , la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all’ufficiale giudiziario. Pertanto, la tempestività della proposizione del ricorso per Cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge. Con la conseguenza che eventuali ritardi nella notifica devono essere addebitati unicamente a errori o all’inerzia dell’ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Tuttavia, ciò non vale quando l’atto in questione sia già all’origine viziato da errore nell’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione costituisce una formalità che non può sfuggire alla verifica del notificante. In altre parole, l’avvocato notificante ben può accertare, attraverso l’albo e la consultazione online, il nuovo indirizzo del collega a cui notificare l’atto. Pertanto, gli effetti dell’errore nella notifica, dovuto all’inesatta indicazione dell’indirizzo del destinatario, ricadono sul soggetto notificante. Con la conseguenza va dichiarato inammissibile il ricorso notificato oltre i termini, nel caso in cui il ricorrente non abbia documentato che l’esito negativo della prima notifica, anteriormente richiesta, era ascrivibile alla impossibilità di accertare la cancellazione presso l’albo -(fonte.laleggepertutti.it)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi