Commissione Giustizia del Senato: la seduta del 21ottobre u.s. è stata costruttiva ed esauriente

riforma
Importante seduta della 2° Commissione Giustizia del Senato che ha visto per la prima volta ,dopo tanti anni, sia la discussione che le votazioni sugli emendamenti al ddl n.1738 ,che riportiamo , e che fanno presagire un’approvazione molto vicina della riforma della magistratura onoraria che potrà consentire,quindi, il non ricorso a ulteriori proroghe umilianti per tutta la categoria…

Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 247 del 21/10/2015

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO’. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell’ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1798) Lucrezia RICCHIUTI. – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull’ufficio del giudice di pace

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1738, assunto come testo base nella seduta del 24 marzo.

Il relatore CUCCA (PD) presenta i nuovi emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, ribadendo preliminarmente la sua convinzione che sarebbe stato preferibile affrontare la materia oggetto dei disegni di legge in titolo senza fare ricorso allo strumento della legge delega, ma piuttosto con la predisposizione di un nuovo quadro normativo di immediata applicabilità.

Con riferimento agli emendamenti da lui presentati si sofferma, in particolare, su quelli volti a ridurre il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 1 del testo base – essendo a suo avviso del tutto inopportuno prevedere un termine pari a due anni quando è di tutta evidenza l’esigenza che la delega sia esercitata in un termine più breve – ed a prevedere un intervento sul decreto legislativo n. 25 del 2006, al fine di riordinare l’assetto e le competenze della sezione del consiglio giudiziario prevista dall’articolo 10 del medesimo decreto legislativo in modo da estendere le competenze della medesima a tutti i magistrati onorari, essendo invece le stesse oggi limitate ai soli giudici di pace.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sugli emendamenti 2.105 e 2.108 ed evidenziando – più in generale – l’assoluta non condivisibilità della scelta di ricorrere allo strumento della legge delega con modalità tali da configurare una vera e propria espropriazione delle prerogative parlamentari.

Il presidente PALMA avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti.

Il relatore CUCCA (PD) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.12 a condizione che sia riformulato, 1.14, 1.15 a condizione che sia riformulato, 2.15 a condizione che sia riformulato, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.25, 2.26, 2.34, 2.59, 2.60, 2.87 a condizione che sia riformulato, 2.88 a condizione che sia riformulato, 2.89, 2.90, 2.146, 2.149, 2.192 a condizione che sia riformulato e 2.229 a condizione che sia riformulato. Si riserva di precisare successivamente le proposte di riformulazione alle quali ha fatto testé riferimento.

Su proposta del RELATORE, viene poi disposto l’accantonamento degli emendamenti 2.24, 2.33, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.39 (testo 2), 2.179, 2.180, 2.180 (testo 2), 2.183, 2.184, 2.187, 2.216, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6 e 6.0.6 (testo 2).

Dopo aver raccomandato altresì l’approvazione dei suoi emendamenti 2.1000, 2.2000 e 2.3000, il RELATORE esprime infine parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore, preannunciando inoltre proposte di riformulazione relative agli emendamenti 2.21 e 2.89. Si riserva infine di esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal Relatore nella seduta odierna.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha ritirato l’emendamento 1.1, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato l’emendamento 1.2.

Stante l’assenza dei proponenti sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Dopo che la senatrice MUSSINI (Misto) ha fatto proprio l’emendamento 1.6, tale emendamento è posto ai voti e respinto.

Stante l’assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fa proprio l’emendamento 1.9, che è posto ai voti e respinto.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.10 e 1.11.

Il relatore CUCCA (PD) prospetta una possibile riformulazione dell’emendamento 1.12, sulla quale però manifesta perplessità il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).

L’emendamento 1.12 viene quindi dichiarato decaduto stante l’assenza dei proponenti, mentre l’emendamento 1.13 è posto ai voti e respinto.

La Commissione approva invece l’emendamento 1.14.

Recependo un suggerimento del presidente PALMA, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) riformula l’emendamento 1.15 nell’emendamento 1.15 (testo 2), che viene posto ai voti e approvato, mentre gli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 2.1 vengono dichiarati decaduti stante l’assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha fatto proprio l’emendamento 2.2, tale emendamento è posto ai voti e respinto, mentre l’emendamento 2.3 viene ritirato.

La senatrice MUSSINI (Misto) fa proprio l’emendamento 2.4, che viene posto ai voti e respinto.

Il senatore ORELLANA (Misto) fa propri gli emendamenti 2.5 e 2.6, che sono separatamente posti ai voti e respinti, mentre gli emendamenti. 2.7, 2.8 e 2.9 sono dichiarati decaduti stante l’assenza dei proponenti.

Dopo che il senatore ORELLANA (Misto) ha fatto propri gli emendamenti 2.10 e 2.12, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, mentre l’emendamento 2.13 è dichiarato decaduto stante l’assenza del proponente.

Recependo un suggerimento del relatore CUCCA (PD), il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) riformula l’emendamento 2.15 nell’emendamento 2.15 (testo 2), che viene posto ai voti ed approvato.

Sugli emendamenti 2.16 e 2.17 si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – che sottolinea l’esigenza che la normativa di delega in esame fissi i limiti minimi e massimo di età per l’accesso alla funzione di magistrato onorario, senza rimettere questa scelta al legislatore delegato – e del senatore LUMIA (PD) – che ritiene che sul punto sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento – e in esito al quale dibattito viene disposto l’accantonamento degli emendamenti 2.16 e 2.17.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) raccomanda quindi l’approvazione dell’emendamento 2.18, sottolineando come tale emendamento non faccia altro che riproporre una previsione già attualmente vigente.

Il relatore CUCCA (PD) ribadisce il proprio parere contrario sull’emendamento, sottolineando come l’impostazione di fondo dell’impianto normativo proposto con il testo in esame sia quella di assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Concorda il rappresentante del GOVERNO.

Il presidente BUCCARELLA (M5S) ritiene opportuno chiarire che la previsione vigente alla quale ha fatto riferimento il senatore Caliendo è quella contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettera g), della legge n. 374 del 1991, in materia di requisiti per la nomina a giudice di pace. Sottolinea, inoltre, che la previsione proposta con l’emendamento 2.18, a suo avviso, non è in contrasto con l’impostazione del testo in esame cui ha fatto riferimento il relatore Cucca – per come la stessa risulta dalla formulazione della lettera d) del comma 13 dell’articolo 2 – in quanto la citata lettera d) fa riferimento alla compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative in generale, mentre l’emendamento 2.18 prevede che l’incarico onorario sia incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) sottolinea che dovrebbe essere di palese evidenza che l’appartenenza alla pubblica Amministrazione, e l’inserimento quindi nella struttura gerarchica della medesima, è incompatibile con l’esercizio di funzioni giurisdizionali.

La senatrice MUSSINI (Misto) si chiede, sotto un diverso profilo, che tipo di personale si intenda reclutare per l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie – nonostante la riconosciuta impossibilità di fare a meno dell’apporto dello stesso sul piano funzionale – quando si predispone un impianto normativo che invita, da subito, il magistrato onorario a riciclarsi in altre attività.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene che i profili sottesi all’emendamento 2.18 siano meritevoli di un attento approfondimento e pongano una questione particolarmente delicata.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PALMA dispone l’accantonamento dell’emendamento 2.18.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), il relatore CUCCA (PD) ed il senatore LUMIA (PD), su proposta del presidente PALMA, l’emendamento 2.19 viene riformulato nell’emendamento 2.19 (testo 2), sul quale il RELATORE esprime parere favorevole e che viene poi posto ai voti e approvato.

Dopo che è stato posto ai voti ed approvato l’emendamento 2.20, in relazione all’emendamento 2.21 il relatore CUCCA (PD) prospetta una riformulazione del medesimo, volta a prevedere quale titolo preferenziale assoluto per accedere alle funzioni di magistrato onorario l’aver svolto gli stage formativi previsti dall’articolo 73 del decreto legge n. 69 del 2013.

Sulla proposta avanzata dal relatore Cucca manifesta forti perplessità il presidente PALMA.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene che la proposta di riformulazione non sia accettabile, mentre si dichiara disponibile a valutare un inserimento del riferimento agli stage formativi citati quale titolo preferenziale al pari degli altri indicati nell’emendamento 2.21.

Il senatore LUMIA (PD), a nome del Gruppo PD, ritiene non accettabile la proposta del relatore Cucca e condivide le perplessità manifestate dal presidente Palma.

Il relatore CUCCA (PD) ritiene che la sua proposta sia ragionevole nel contesto dell’accesso alla funzione di magistrato onorario, ma – alla luce delle perplessità manifestate – la ritira. Modificando il parere precedentemente espresso si esprime quindi in senso contrario sull’emendamento 2.21.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), su proposta del senatore LUMIA (PD), viene disposto l’accantonamento degli emendamenti 2.21, 2.22 e 2.23.

La Commissione approva quindi l’emendamento 2.25, mentre l’emendamento 2.26 è dichiarato precluso per effetto dell’approvazione dell’emendamento 1.15 (testo 2).

L’emendamento 2.27 è poi posto ai voti e respinto, mentre – stante l’assenza dei proponenti – sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30, 2.31 e 2.32.

Posto ai voti è invece approvato l’emendamento 2.34.

Sono successivamente dichiarati decaduti – stante l’assenza dei proponenti – gli emendamenti 2.35, 2.41, 2.42, 2.43 e 2.44, mentre l’emendamento 2.40 è ritirato dal senatore Lumia.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) fa quindi proprio l’emendamento 2.45, che viene posto ai voti e respinto.

Viene poi disposto l’accantonamento degli emendamenti 2.1000, 2.2000, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, mentre gli emendamenti 2.50 e 2.51 sono dichiarati decaduti stante l’assenza dei proponenti.

Posto ai voti è respinto l’emendamento 2.52.

In ordine alla previsione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 2 del testo in esame, il presidente PALMA richiama l’attenzione sul disposto del secondo comma dell’articolo 106 della Costituzione, ai sensi del quale la nomina dei magistrati onorari è ammissibile esclusivamente per “le funzioni attribuite a giudici singoli”. Sul punto il presidente PALMA ricorda che la Corte Costituzionale si è pronunciata in due occasioni (Corte Costituzionale n. 99 del 1964 e n. 103 del 1998) e che le indicazioni desumibili da tali pronunce sono nel senso che con il vigente quadro costituzionale è compatibile un’assegnazione di funzioni collegiali ai magistrati onorari solo in via temporanea ed occasionale, come avviene nei casi di supplenza, dovendosi invece ritenere inammissibile una stabile e permanente attribuzione agli stessi di tali funzioni.

Ritenendo pertanto opportuno su tali profili un ulteriore approfondimento, dispone conseguentemente l’accantonamento degli emendamenti 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.60, 2.61, 2.62 e 2.63.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

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