Il permesso di soggiorno per motivi familiari (convivente con cittadina italiana) può essere convertito in permesso per lavoro

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“TAR Marche, sezione prima, sent. n. 815/2014 del 11/09/2014
Il Questore di Pesaro ha respinto l’istanza in quanto il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato alla ricorrente, avrebbe solo il ruolo di fornire un titolo di soggiorno ai cittadini extracomunitari interessati da un divieto di espulsione e di respingimento ma non potrebbe essere convertito in permesso per lavoro subordinato o di altro tipo.127
La giurisprudenza amministrativa esclude la tassatività delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno previste dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (CdS Sez. III 20.303013 n. 1612).
Nel caso in esame, non è stato ipotizzato che il rapporto di convivenza tra la ricorrente e la sorella, antecedente il reperimento di un’attività lavorativa in altra provincia italiana, potesse avere carattere fittizio.

La conversione di questo particolare permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato è espressamente consentita, laddove sia già stato instaurato un regolare e documentato rapporto di lavoro, dall’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999 (“Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso”).

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2014, proposto da:
Dafina Prengaj, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Belsanti, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Questura di Pesaro Urbino, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l’annullamento

decreto del 29/05/2014 notificato in data 30/05/2014 con il quale il Questore di Pesaro e Urbino rigettava il rinnovo/conversione del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Pesaro Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso depositato in data 25.7.2014 la ricorrente, cittadina albanese, contesta la legittimità del provvedimento in data 29.5.2014, con cui il Questore di Pesaro e Urbino ha respinto l’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno, da motivi di famiglia a lavoro subordinato.

La ricorrente era titolare di permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998 (t.u. immigrazione), rilasciatole dalla Questura di Siena e in scadenza il 18.4.2014, perché convivente con la sorella di nazionalità italiana.

Avendo successivamente reperito un lavoro a Pesaro, la ricorrente chiedeva, in data 30.4.2014, che il titolo di soggiorno gli fosse rinnovato per motivi di lavoro subordinato.

Il Questore di Pesaro ha respinto l’istanza in quanto il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato alla ricorrente, avrebbe solo il ruolo di fornire un titolo di soggiorno ai cittadini extracomunitari interessati da un divieto di espulsione e di respingimento ma non potrebbe essere convertito in permesso per lavoro subordinato o di altro tipo.

Pertanto, il venir meno del rapporto di convivenza con la sorella e il trasferimento in altra provincia, avrebbe ripristinato la condizione di irregolarità dello straniero.

La ricorrente contesta il diniego deducendo la violazione dell’art. 20 d.lgs 286/98, dell’art. 14 DPR 394/99, della Circ. Ministero dell’Interno 5715/2009, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio la Questura di Pesaro e Urbino, resistendo al ricorso.

Il ricorso, sussistendone i presupposti, è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata ex art. 60 d.lgs 104/2010 nella Camera di Consiglio dell’11.9.2014.

1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

1.1 Infatti, il Collegio condivide l’orientamento affermativo espresso recentemente, in un caso identico, dal Tar Liguria, riguardo la possibilità di convertire, a seguito del reperimento di una regolare attività lavorativa, il permesso di soggiorno precedentemente rilasciato per motivi di famiglia ex art. 19 c.2 TU in permesso per motivi di lavoro subordinato (Tar Liguria 29.5.2014 n. 838 che fa riferimento a TRGA Trento 6.4.2011 n. 104). Va quindi rimeditato quanto affermato con il precedente, sia pure adottato in sede cautelare e in un caso con presupposti diversi, di cui all’ordinanza cautelare di questo Tar 662/2010, prodotta dalla PA.

1.2 Nella decisione del Tar Ligure, totalmente condivisa dal Collegio, si afferma, tra l’altro:

– che la giurisprudenza amministrativa esclude la tassatività delle ipotesi di conversione del permesso di soggiorno previste dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 (CdS Sez. III 20.303013 n. 1612).

– che, come nel caso in esame, non è stato ipotizzato che il rapporto di convivenza tra la ricorrente ed la sorella, antecedente il reperimento di un’attività lavorativa in altra provincia italiana, potesse avere carattere fittizio.

– che la conversione di questo particolare permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato è espressamente consentita, laddove sia già stato instaurato un regolare e documentato rapporto di lavoro, dall’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 394/1999 (“Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso”).

– che anzi, poiché il permesso per motivi di famiglia può essere utilizzato, anche senza formale -conversione, per le altre attività lecite e meritevoli di tutela indicate nell’art. 14, comma 1, del DPR n. 394/1999, deve ritenersi che tale previsione configuri una conversione di fatto del permesso di soggiorno, diretta conseguenza dell’avvio di una regolare attività lavorativa da parte dello straniero.

-che, anche qualora si voglia escludere la possibilità di conversione formale del permesso di soggiorno ex art. 19, comma 2, lett. c), l’amministrazione sarebbe comunque tenuta a valutare la titolarità del contratto di lavoro ai fini del rinnovo del permesso medesimo.

1.3 Va quindi condiviso l’assunto dei citati precedenti per cui, in presenza di precedenti non univoci in materia e di un quadro normativo non privo di aspetti oscuri o contraddittori, ammettere la possibilità di conversione sia decisamente preferibile in quanto coerente con il principio di tutela del lavoro affermato dall’art. 35 della Costituzione. Difatti l’opposta soluzione rischia di creare conseguenze irragionevoli, non potendosi certo pretendere che lo straniero, per beneficiare dell’opportunità di lavoro reperita in Italia, debba abbandonare il territorio nazionale per rientrarvi in seguito con la chiamata del datore di lavoro, risultando altresì penalizzante per gli stranieri che, attraverso il reperimento di un’occupazione lavorativa, hanno dimostrato una proficua volontà di inserimento sociale e favorisce, di fatto, il “lavoro nero” (ancora Tar Liguria 838/2014, cit.).

1.4 Con riguardo all’affermata cessazione della convivenza della ricorrente con la sorella italiana già nel 2012, va rilevato che tale motivazione, con riguardo alla rilevanza dell’anticipata cessazione sulla conversione del permesso di soggiorno, è stata affermata solo nelle memorie dell’Amministrazione, mentre il provvedimento impugnato è basato esclusivamente sull’impossibilità della conversione del permesso di soggiorno ex art. 19 c. 2 d.lgs 286/98. Va comunque rilevato che il permesso aveva validità fino al 18.4.2014, e la ricorrente ne ha chiesto la conversione nell’immediatezza della scadenza.

2 Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, sotto il profilo della violazione dell’art. 20 d.lgs 286/98 e dell’art. 14 DPR 394/99, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione

2.1 In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia, le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con l’intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(fonte:avvmichelespadaro.wordpress.com)

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