Tra Giudice di pace e Tribunale vi è una netta diversificazione delle competenze nella trattazione degli affari condominiali

condominio
“Ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura civile, il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda.Non si sottrae a tale principio nemmeno la materia condominiale, allorché di discorra di impugnazione della delibera assembleare.
Nel qual caso il valore delle cause relative all’esistenza, alla validità o alla risoluzione del rapporto giuridico obbligatorio sotteso ad una delibera assembleare si determina ugualmente in base a quella parte della relazione che viene in contestazione (articolo 14 cit.).

In altri termini, se si impugna una delibera con la quale viene approvato il rendiconto condominiale e la contestazione afferisca l’imputazione di una singola posta contabile, a tanto occorre fare riferimento per determinare il valore della causa e non dal saldo complessivo riportato nel documento contabile.

Il riparto di competenza tra organi giurisdizionale deve avvenire quindi sulla base del principio contenutistico, rispetto al tema specifico del deliberato assembleare.Dall’entrata in vigore del codice civile la competenza a decidere l‘impugnazione di una delibera assembleare da parte di un condominio non appartiene più, ratione materiae, al tribunale (cfr, tra le tante, Cassazione Civile 14078/1999).

L’articolo 1137 codice civile non riproduce il contenuto dell’articolo 26 del Regio Decreto 15 gennaio 1934 n. 56, e pertanto il criterio per individuare il giudice competente è posto dal valore desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l’oggetto rientri nella competenza per materia di un determinato giudice.

Sotto tale ultimo profilo, in materia condominiale, si segnala il contenuto dell’articolo 7, quarto comma, n. 2 del codice anzidetto, in quanto esplicita una riserva in favore dell’ufficio del giudice di pace,in tema di cause che attengono alle modalità d’uso dei servizi condominiali.

In particolare, devono intendersi per “cause relative alle modalità d’uso di servizi condominiali” quelle riguardanti limiti qualitativi di esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno in cui tali facoltà debbono essere esercitate.

Viceversa, debbono intendersi “cause relative alla misura dei servizi condominiali” quelle concernenti una riduzione o limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini.

In questo ultimo caso, “sussiste la competenza ordinaria per valore tra ufficio del Giudice di Pace e Tribunale, qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa del suo diritto, ma la negazione in radice di esso, come, ad esempio, per la domanda diretta alla declaratoria di inibizione al parcheggio dell’autovettura nel cortile comune” (in punto, cfr Cassazione civile, Ordinanze 15-4-2002 n. 5448, 22 maggio 2000 n. 6642, 13 ottobre 1997 n. 9946, 28 settembre1994 n. 7888)”.

Ciò posto, una recente pronuncia della Suprema Corte (18283/2015) ha ribadito i principi in commento, respingendo un regolamento di competenza sollevato da un condòmino in tema di impugnazione delibera assembleare.

La statuizione oggetto di gravame riguardava l’approvazione del rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo, con riferimento agli introiti per l concessione in uso dei posti auto.

Il tribunale, accogliendo l’eccezione preliminare formulata dal condominio, declinava la propria competenza in favore dell’ufficio del giudice di pace, correlando il valore della domanda a quello dei predetti introiti (inferiori, per l’appunto, alla somma di € 5.000,00).

La Corte di Legittimità ha precisato, in particolare, che “…l’espressione contenuta nel primo comma dell’articolo 10 cpc, secondo cui ai fini della competenza il valore della causa si determina dalla domanda, deve essere interpretata nel secondo che il valore di questa delibera è data dalla causa petendi e nei limiti del petitum(Cass. Civ. 3348/71)”.

In altri termini – conclude il Decidente – il riferimento dell’articolo 10, comma 1, alla domanda sta a significare che ove quest’ultima faccia riferimento ad un rapporto di più ampio contenuto, è sempre ad essa (domanda) e non al rapporto che occorre fare riferimento ai fini della definizione della competenza.

In conclusione, possiamo dire che ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all’importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea.” Avv. Dolce Rosario (Fonte :condominioweb.com)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi