No alle proroghe automatiche per i trattenimenti nei CIE dei cittadini dei paesi terzi.

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Da Questione Giustizia pubblichiamo due importanti decisioni del Tribunale di Roma e del Tribunale di Catanzaro in materia di proroghe dei trattenimenti dei cittadini di paesi terzi nei Centri di Identificazione ed Espulsione che noi giudici di pace dovremmo leggere con attenzione e riflettere in quanto la giurisdizione si differenzia dal notariato…

“No alle proroghe automatiche per i trattenimenti al CIE.
Il Tribunale di Roma , in applicazione dei principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia del 30 maggio 2013, emessa nella causa C-534/11, caso Arslan, ha dato una lettura costituzionalmente orientata dell’art 21 D.lgs. n. 25/2008.
Infatti ha deciso che la proroga del trattenimento al CIE nel caso il richiedente sia stato destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento (comma 1 lett c) non possa essere automaticamente concessa per consentire l’espletamento della procedura di cui all’art 28, ma debba essere effettuata dal giudice una valutazione caso per caso onde verificare se la domanda di asilo sia stata proposta per fini meramente dilatori, al solo scopo di evitare l’espulsione.
La decisione del Tribunale di Roma di non convalida di proroga di trattenimento nel CIE di Ponte Galeria

La decisione del Tribunale di Catanzaro

Si al riconoscimento dello status di rifugiato per un cittadino pakistano di religione sciita.
Il Tribunale di Catanzaro, accogliendo un ricorso avverso il diniego opposto dalla competente commissione territoriale, ha riconosciuto la protezione internazionale ad un cittadino pakistano che, essendo di religione sciita, rischia di essere vittima di persecuzione da parte del gruppo terroristico Lashkar-e Jhangvi, che ha lo scopo di eliminare gli sciiti dal Pakistan.
La decisione merita rilievo sia per la selezioni delle informazioni sulla base delle quali assumere la decisione, sia per la qualificazione del gruppo Lashkar-e Jhangvi, in virtù dei legami con le forze governative pakistane, come soggetto rientrante nel novero dell’art. 5 lett. C D. Lgs. 251/07.”(fonte:questionegiustizia.it)

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