Indennizzo diretto obbligatorio anche per Fondo per le vittime della strada

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“Indennizzo diretto obbligatorio anche per Fondo per le vittime della strada
Giudice di Pace Fermo, sentenza 06.02.2015
Con la predetta sentenza il Giudice di Pace si trova a dirimere una controversia insorta in materia di infortunistica stradale, in cui viene citato per il risarcimento diretto il Fondo Garanzia Vittime della strada affinché provveda alla liquidazione degli stessi provocati dal responsabile del sinistro, senza che possa esimersi dal procedere stando al combinato disposto degli artt. 149 e 283 del Codice Assicurazioni.

In questa sentenza il giudice di Pace di Fermo analizza le eventualità che scaturiscono in costanza di sinistro al fine di stabilirne la responsabilità e tutte le implicazioni relative al risarcimento danni previo richiesta diretta. Prodromica ad ogni tipo di valutazione è l’analisi della dinamica e punto cardine per la definizione della responsabilità e per l’obbligo di risarcire è la lettura degli artt. 149 e 283 in combinato disposto, del Codice Assicurazioni.

La norma di cui all’art. 283 afferma che il Fondo Garanzie Vittime della strada è tenuto a risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ma non lascia intendere che sia esonerato dal provvedervi in caso di risarcimento diretto se a tale norma raccordiamo la lettura dell’art. 149, dal quale si apprende che se viene presentata richiesta di risarcimento diretto il Fondo è obbligato a provvedervi, salvo poi a regolare autonomamente i rapporti con la società assicuratrice , del responsabile del sinistro detto anche danneggiante, per la quale interviene.

Inoltre, laddove l’impresa di assicurazione del danneggiato sia posta in liquidazione amministrativa, il giudizio continuerà nei confronti del commissario liquidatore e dell’impresa designata. Conferma ulteriore della legittimità dell’obbligo in capo al Fondo Garanzia di provvedere alla liquidazione del risarcimento diretto, lo si desume anche dall’art. 1 del medesimo Codice, in cui si dispone che normalmente il responsabile del danno va citato solo in tre casi, e che sono rispettivamente quando il veicolo responsabile del sinistro non abbia copertura assicurativa, oppure quando il veicolo sia stato spedito in Italia da altro Stato in cui risulti essere responsabile di un sinistro nello stesso periodo o in ultimo quando il sinistro sia causato da un veicolo con targa diversa o non corrispondente.

Liquidabile sarà anche il danno da fermo tecnico, come affermato da Cassazione civile 23916/2006, conformemente al principio giurisprudenziale che stabilisce che il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di ricondurre il patrimonio del danneggiato nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse intervenuto l’evento lesivo.”(Alessandra Agrillo)(fonte:altalex.com)

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