Negoziazione assistita per sinistri stradali: chi paga le spese per l’avvocato?

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” Rc auto: si ripropone il problema già posto con la mediazione: l’assicurazione pagherà ancora le spese legali? Da oggi lunedì 9 febbraio diventa obbligatorio, prima di intraprendere una causa di risarcimento danni per sinistri stradali, effettuare la cosiddetta negoziazione assistita. In pratica, per tutte le richieste di indennizzo derivanti da circolazione di veicoli e natanti, il giudizio in tribunale dovrà essere per forza preceduto da una lettera dell’avvocato con la quale la controparte (l’assicurazione) verrà invitata a tentare un percorso stragiudiziale rivolto al componimento bonario della vertenza e, quindi, alla transazione. Se entro 30 giorni l’assicurazione non risponde o rifiuta l’invito, la parte potrà tranquillamente azionare la carta giudiziaria. Invece se l’invito viene accettato, le parti, con i loro avvocati, redigeranno la convenzione di negoziazione assistita in forma scritta.

La negoziazione assistita peserà sulla parcella dell’avvocato. Infatti, salvo i casi in cui la parte rientri nei requisiti del gratuito patrocinio, l’onorario del professionista per lo svolgimento di tale attività dovrà essere corrisposto dal cliente. E non parliamo tanto dei casi in cui la lettera non sortirà alcuna risposta (la cui incidenza sulla parcella definitiva sarà certamente minima, essendo pari a quella di una normale raccomandata), ma di quelli, invece, in cui dall’invito scaturirà l’accettazione della controparte e, di conseguenza, il procedimento per tentare una composizione bonaria: sia che esso giunga a un risultato positivo, sia che, invece, naufraghi. In ipotesi di questo tipo, di certo, l’attività professionale resterà a carico del danneggiato. Ma chi pagherà queste spese? Il danneggiato o l’assicurazione? Il problema si pone per via di una lacuna normativa, frutto del mancato coordinamento tra la normativa sulla negoziazione assistita e quella sul risarcimento diretto nella Rc auto. In pratica, nel caso in cui la negoziazione abbia successo, non è chiaro se l’assicurazione ne debba coprire le spese. Infatti, la legge prevede che, di norma, le spese sostenute dall’assicurato per chiedere il risarcimento siano rimborsate dall’assicurazione, tranne i compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diversi dalla perizia medico-legale per i danni alla persona, e sempre che la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato. Lo scopo della norma era chiaro: chi si rivolge a un avvocato, un perito o un altro professionista può farsi riconoscere il relativo costo solo se poi instaura un contenzioso legale (l’unica eccezione è prevista quando il professionista è un medico). La pratica concreta di tutti i giorni, però, vede le assicurazioni disposte quasi sempre a riconoscere al danneggiato un forfait a titolo di rimborso spese legali, pari di norma al 15-20% del risarcimento. Il che sembra più una sorta di “premio” per aver accettato la somma in via transattiva e non aver optato per la causa in tribunale. Anche per il fatto che il risarcimento erogato non copre mai il 100% dei danni. Insomma, l’avvocato viene pagato dall’assicurazione più come incentivo all’accordo. Invece, nel caso di mancato accordo e di azione giudiziaria, il compenso al legale viene liquidato dal giudice nella sentenza definitiva, a carico della parte soccombente. Il problema oggi si pone perché la negoziazione assistita è una sorta di ibrido tra accettazione e contenzioso: non si può dire che il danneggiato abbia accettato l’offerta reale in via transattiva, chiudendo la questione senza rivolgersi ad un avvocato; ma nemmeno che abbia instaurato un contenzioso (lo farà solo se la negoziazione non sarà andata a buon fine). Se l’accettazione avviene in fase di negoziazione, non è chiaro se possa far rientrare nel “divieto” di includere nel risarcimento anche le spese per il professionista. Sarebbe opportuna almeno una circolare ministeriale interpretativa, se non una modifica alla legge. La speranza è che le assicurazioni comprendano che un risarcimento senza rimborso delle spese legali sostenute dal danneggiato potrebbe incentivare quest’ultimo a non accettare l’importo, e quindi ad adire le vie giudiziarie: con evidenti ripercussioni sui bilanci delle stesse compagnie. Del resto, è anche vero che, se l’assicurazione è intenzionata a chiudere la partita in via stragiudiziale, farà di tutto per liquidare il danneggiato ancor prima della negoziazione assistita, in modo che tale ulteriore fase non pesi sull’importo finale del risarcimento. Non ci sarebbe infatti ragione, per la compagnia che sa di dover pagare, di attendere l’intervento della negoziazione, pur potendo chiudere la pratica 30 giorni prima. Insomma, l’impressione, come abbiamo già detto nell’articolo: “Perché la negoziazione assistita rischia di essere un fallimento?”, è che la negoziazione assistita non cambierà di molto la realtà e il rischio di naufragio in tribunale.” – (fonte:laleggepertutti.it)

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