“Toghe rosse non è diffamazione, ma complimento”: Sentenza della Cassazione

togarossa
” Definire “toga rossa” un magistrato non è diffamazione. Anzi. è quasi un “complimento”. Lo stabilisce con una sentenza la corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del pm di Palermo , definito ‘toga rossa’ in un libro, e che per questo voleva essere risarcito.

Secondo la Cassazione, invece, i magistrati, soprattutto i pm, non devono sentirsi offesi se li si definisce “toghe rosse” perché questa espressione deve ritenersi “in qualche modo elogiativa” specie quando è seguita dal rilievo che giudici di tale “genere” sono “sgraditi” a Silvio Berlusconi e “ai suoi giornali”, con riferimento a quando il leader di Forza Italia era premier.

Con la sentenza 1435, depositata il 27 gennaio dalla Terza sezione civile, la Suprema Corte ha infatti convalidato quanto deciso dalla Corte di Appello di Milano nel luglio 2010 quando era stato annullato il risarcimento di 5mila euro concesso a M. dal Tribunale che aveva dichiarato che l’espressione ‘toga rossa’ era diffamatoria.

“Il pm M. una toga rossa, proprio di Palermo, di quelle particolarmente sgradite al Presidente del Consiglio ed ai suoi giornali”,

aveva scritto Giorgio Galli nel libro ‘Piombo rosso’ pubblicato da Baldini e Castoldi Dalai, e il pm si era risentito anche in considerazione della sua partecipazione come consulente della Commissione ‘Mitrokhin’. M. riteneva di essere stato diffamato nella sua reputazione professionale, e non nella sua identità personale. Ad avviso della Cassazione, non merita obiezioni il verdetto di appello che ha stabilito che l’espressione ‘toga rossa’, “presa nel contesto di un’ampia trattazione sul periodo dei cosiddetti ‘anni di piombo’, non risultava usata in tono denigratorio o dispregiativo, bensì piuttosto in senso positivo, ossia per indicare l’atteggiamento di un magistrato inquirente che non si ferma alle apparenze e che gode di ‘una coscienza tranquillamente fiera’”.

D’altra parte, proseguiva il verdetto d’appello – “correttamente argomentato e privo di vizi logici”, secondo la Cassazione – “il fatto che il testo in oggetto si riferisse anche alla circostanza che le toghe rosse erano particolarmente sgradite al Presidente del Consiglio ed ai suoi giornali non poteva comunque integrare gli estremi della diffamazione, dato il carattere del tutto soggettivo di ‘sgradevolezza’”.(fonte:blitzquotidiano.it)

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