Ricorso Giudice di pace: la tassa rimane a 43 euro!

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” Rincaro del contributo unificato per i ricorsi ai Giudici di pace
Dal 1° gennaio non aumenterà del 10% l’importo del contributo unificato, la tassa da pagare quando si fa ricorso al Giudice di pace contro una multa: rimane a 43 euro. Lo prevedeva un emendamento del Governo Renzi alla legge stabilità. Eppure, nella manovra finanziaria 2014, c’era già stato un aumento del 15% del balzello. La correzione estiva, con gli aumenti tariffari, evidentemente non è bastata.

Questa tassa è stata introdotta con la finanziaria 2010 (erano 33 euro, poi passati a 37 euro): da allora, chi prende una multa per divieto di sosta (40 euro circa) non ha nessun vantaggio a fare ricorso al Giudice di pace, perché paga una tassa equivalente all’ammenda. Resta l’alternativa gratuita del Prefetto: ma se questi respinge il ricorso, l’automobilista paga il doppio della sanzione originaria.

MA È LEGITTIMA? – La tassa (tecnicamente contributo unificato) sarà dovuta nella seguente misura: 43 euro per le controversie di valore sino a 1.100 euro. E poi a crescere per le altre multe, comunque molto più rare: il grosso si gioca sui 43 euro. C’è un’evidente sproporzione tra il valore della controversia e le spese che devono in ogni caso essere anticipate dal ricorrente, il che calpesta principio di ragionevolezza scaturente dall’articolo 3 della Costituzione. Qual è l’obiettivo del Governo? Sembra quasi ci si voglia nascondere dietro un semplice paravento: alziamo la tassa così si alleggerisce il carico di lavoro per i Giudici, e non si intasano le cancellerie. Non sarà mica invece che si vuole impedire l’accesso alla giustizia per i meno abbienti? Si amplifica lo squilibrio che già era forte: da una parte, enti o pubbliche amministraziono con poteri sanzionatori (specie i Comuni); dall’altra, i cittadini. I quali vanno sanzionati se commettono infrazioni al Codice della strada, ma hanno il diritto di difendersi.

SOLDI CHE DIFFICILMENTE SI HANNO INDIETRO – Ricordiamo comunque che ci si può difendere inserendo nel ricorso la richiesta di rimborso del contributo unificato in caso di vittoria. Pur tuttavia, non si hanno notizie di automobilisti che hanno vinto la causa contro un Comune e che abbiano poi avuto indietro i soldi, anche quando il Giudice di pace impone al Comune di ritornare la tassa pagata allo Stato. Perché alla fine questo sistema avvantaggia sempre più i Comuni: chi ricorre perde 43 euro o rischia la mazzata del raddoppio dell’ammenda da parte del Prefetto: alla faccia del diritto alla difesa. In questa materia, non è automatico che vincendo il ricorso si possa ottenere la condanna del Comune o del ministero al pagamento delle spese processuali. Dopo la sentenza 17355 del luglio 2009 delle sezioni unite della Cassazione, il verbale è atto pubblico amministrativo, per il quale vige la presunzione di legittimità. L’annullamento del verbale non conduce di per sé alla condanna alle spese. Il contributo è versato all’Agenzia delle Entrate (cioè allo Stato), mentre la controparte in causa è in genere un Comune; in caso di vittoria e condanna alle spese deve rispondere il Comune e la sentenza è titolo esecutivo.

È UTILE SAPERLO – È sempre possibile, in alternativa al ricorso al Prefetto, il ricorso al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada. Il ricorso va presentato entro 30 giorni ( per l’opposizione al Prefetto i giorni invece sono 60) dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti. Il ricorso al Giudice di pace può essere proposto anche dopo l’esito negativo del ricorso al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione. Il ricorso, in carta semplice, va depositato presso la cancelleria del Giudice di pace od inviato per posta raccomandata, sempre nei termini sopra indicati, allegando la multa o copia dell’ordinanza-ingiunzione. Occorre pagare 43 euro di contributo unificato . Si può chiedere la sospensiva per l’eventuale sanzione accessoria (per esempio, si può ottenere l’immediata restotuzione della patente), che può essere accolta dal giudice nell’udienza di comparizione (la prima udienza) e solo se ravvisa gravi e documentati motivi, dopo aver sentito l’organo di Polizia. Innanzi al Giudice di pace, non è necessaria l’assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Va precisato che si apre una “causa” vera e propria, regolata dalle norme del Codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l’assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l’autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l’elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.”di E.B.(fonte:sicurauto.it)

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