Geografia giudiziaria ,Uffici dei gdp mantenuti dai Comuni

gdpufficio
Geografia giudiziaria ,Uffici dei gdp mantenuti dai Comuni: dopo la forma, arriva la sostanza
“Sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, sono state pubblicate, lunedì 17 novembre, 3 circolari che forniscono le istruzioni necessarie al mantenimento degli uffici dei giudici di pace, in particolar modo quelli mantenuti dai Comuni che ne hanno fatto richiesta.

il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale 3 circolari relative alle istruzioni necessarie al mantenimento degli uffici dei giudici di pace ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 156/2012 (richieste degli enti interessati).
La circolare del Capo Dipartimento. La prima è del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e chiarisce l’interpretazione e l’attuazione del d.m. 10 novembre 2014, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:
PP_PROF_gdp_capodip_s
PP_PROF_gdp_materiali_s
PP_PROF_gdp_personale_s

gli uffici dei gdp definitivamente soppressi continueranno a funzionare solo per le udienze già precedentemente fissate, le quali dovranno essere rinviate presso il nuovo ufficio accorpante. Ciò avverrà per un periodo di tempo che sarà determinato dal presidente del tribunale di riferimento dell’ufficio del gdp accorpante, ma in ogni caso non potrà essere superiore a 6 mesi: «tutte le ulteriori e diverse attività, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno svolte presso la sede accorpante».
Il presidente del tribunale territorialmente competente, insieme Giudice coordinatore dell’ufficio del gdp accorpante, ha il compito di adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli affari presso l’ufficio accorpante e consentire l’eventuale svolgimento delle udienze presso la sede soppressa entro il limite temporale massimo fissato dalla norma richiamata. Ciò vale anche per l’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che, anche se incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del gdp.
La circolare ricorda che, per gli uffici dei gdp soppressi e di cui non è stato previsto il mantenimento, essendo decorsi i termini, il personale individuato, presso tali sedi, per lo svolgimento delle attività previste nel periodo transitorio dovrà rientrare nell’ufficio di titolarità.
Invece, per gli uffici del gdp che sono rimasti, ma a carico dei Comuni, «l’attività presso gli uffici interessati prosegue con il medesimo assetto gestionale ed organizzativo fino alla entrata in vigore dello stesso d.m. 10/11/2014». In seguito, tali uffici dovranno avvalersi del personale messo a disposizione dagli enti locali che hanno svolto la fase formativa.
Saranno i presidenti dei tribunali a dover vigilare sul funzionamento degli uffici del gdp.
Beni mobili. La seconda circolare è della Direzione risorse materiali beni e servizi e stabilisce i criteri da applicare per l’utilizzo dei beni mobili che si trovano presso gli uffici dei gdp mantenuti dai Comuni. I beni mobili in uso presso gli uffici del gdp, per i quali sia intervenuto il provvedimento di mantenimento con oneri a carico dei Comuni, possono essere trasferiti, innanzitutto, agli uffici del gdp aventi sede nell’ambito territoriale di competenza o, comunque, essere assegnati ad altri Uffici Giudiziari che ne rappresentino l’esigenza. In nessun caso potranno costituire oggetto di cessione gratuita, con l’unica deroga per i soli beni che non siano più funzionali alle esigenze dell’ufficio.
In riferimento ai beni mobili residui, qualora l’Ente locale faccia richiesta di avere concessi i beni mobili de quibus a titolo di comodato d’uso gratuito, è del pari rimessa al presidente del tribunale territorialmente competente la scelta di concedere o meno il comodato d’uso all’Ente stesso. Con il comodato d’uso l’Amministrazione resta in ogni caso proprietaria del bene anche se questo esce dalla sua diretta disponibilità.
Quanto agli uffici del gdp soppressi e di cui non è stato previsto il mantenimento, i relativi beni mobili confluiranno presso la sede del giudice di pace circondariale accorpante.
Fase di avvio. L’ultima circolare è della Direzione del personale e della formazione e fornisce le indicazioni sulla fase di avvio delle attività degli uffici dei gdp mantenuti dagli enti locali. In particolar modo, vengono analizzati l’inquadramento professionale, la consistenza organica e la vigilanza da adottare per valutare la sussistenza di tutti i profili dell’ufficio idonei ad incidere sulla sua funzionalità.”(fonte:dirittoegiustizia.it)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi