Sentenze nei giudizi di appello nei confronti delle pronunce del Giudice di Pace: si applica l’esenzione dall’imposta di registro

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“Nella Risoluzione n. 97 del 10 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito alla tassabilità ai fini dell’imposta di registro delle sentenze emesse a seguito di appello nei confronti delle pronunce del Giudice di Pace.

L’Agenzia delle Entrate ha, in primo luogo, ricordato una propria precedente Risoluzione del 18 aprile 2011, nella quale aveva già fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione del regime di esenzione dall’imposta di registro e di bollo previsto dall’articolo 46 della Legge n. 374 del 21 novembre 1991. In base a tale disposizione, le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede l’importo di 1.033,00 Euro, e gli atti ed i provvedimenti ed esse relativi, sono soggetti soltanto al contributo unificato.

Nella Risoluzione del 2011 veniva precisato che il regime di esenzione riguardava soltanto gli atti ed i provvedimenti emessi nell’ambito del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, e non anche gli atti ed i provvedimenti emessi dal Tribunale ordinario nell’ambito del procedimento di appello avverso i provvedimenti predetti.

Un’interpretazione di tal genere risultava essere pienamente compatibile con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le norme che prevedono delle agevolazioni fiscali non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva.

L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche evidenziato che la Corte di Cassazione, in una recente pronuncia del 16 luglio 2014, seguita da altre analoghe sentenze, ha affermato che l’articolo 46 suddetto si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore eccede i 1.033,00 Euro e, pertanto, l’interprete deve ritenere che il legislatore abbia voluto far riferimento, ai fini dell’esenzione, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.

Secondo la Cassazione, inoltre, la ratio alla base della disposizione che prevede il regime dell’esenzione è quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.

Pertanto, sempre secondo i Giudici della Cassazione, appare coerente la previsione di una esenzione generalizzata dal pagamento dell’imposta di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dal Giudice adito. La disposizione in questione, quindi, può essere interpretata in tal modo, senza che questo voglia dire che sia oggetto di applicazione analogica o di interpretazione estensiva, ma semplicemente a seguito di un’applicazione nel rispetto del suo lineare e chiaro tenore testuale.

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate ha ora modificato il proprio orientamento e, nella Risoluzione appena pubblicata, ha affermato che il regime di esenzione previsto dall’articolo 46 della Legge n. 374 del 1991 debba trovare applicazione non soltanto in relazione agli atti ed ai provvedimenti relativi al procedimento dinanzi al Giudice di Pace, ma anche agli atti ed ai provvedimenti emessi dai Giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio.” Avv. Raffaella De Vico (fonte:misterfisco.it)
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“I provvedimenti del giudice ordinario emessi nel giudizio di appello contro le sentenze del giudice di pace fino a 1.033 euro non scontano l’imposta di registro. È questa l’interpretazione fornita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con una recente sentenza [1] che, peraltro, sconfessa una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di segno opposto [2]. ADVERTISEMENT Dunque, anche in secondo grado non si paga la registrazione del provvedimento al fisco. Secondo i giudici tributari campani, la motivazione di tale esenzione sta nella “unicità del rapporto controverso” tra primo e secondo grado. Le sentenze emesse dal giudice ordinario a seguito dell’appello proposto contro le cause instaurate davanti al giudice di pace non sono nient’altro che atti e/o provvedimenti ad essa relativi: si parla, quindi, di un unico rapporto. I giudici, inoltre, osservano che la logica estensione dell’esenzione anche al giudizio di appello si giustifica con lo scopo della norma che è quello di rendere il più possibile accessibile la tutela giurisdizionale: essa, diversamente, risulterebbe compromessa a causa del modesto valore della controversia. In sostanza, l’unicità del rapporto controverso legittima l’applicazione del regime agevolativo anche alle sentenze emesse dal giudice ordinario in sede di appello, sempre che il valore della controversia non superi i limiti di legge (euro 1.033,00).” (fonte:laleggepertutti.it)

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