Incompatibilità della professione forense con la funzione di giudici onorari di pace solo dopo l’attuazione dell’abolizione del cottimo e della stabilizzazione

Udgdp In risposta ad alcune domande posteci da iscritti e simpatizzanti precisiamo che Unità Democratica giudici di Pace Onorari ha sempre chiesto, in relazione all’incompatibilità con la professione forense, che soltanto con l’attuazione di una riforma della magistratura di pace ed onoraria, che avesse introdotto l’abolizione del cottimo e la stabilizzazione dei giudici stessi, dovesse scattare eventualmente l’incompatibilità assoluta con la professione forense. Si permane,pertanto, nella convinzione che fino a quando tale riforma non fosse stata approvata dovesse permanere l’attuale situazione di compatibilità, come prevista dalla legge e dalle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, che si ripubblicano:

In Risposta ad un quesito del 6 luglio 2011 Il Consiglio superiore della magistratura, ha adottato la seguente delibera: visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, in tema di incompatibilità del giudice di pace;
– vista la circolare consiliare sui giudici di paceprot. P-15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni e integrazioni, che al punto 1 del par. 2 del capo IV stabilisce quanto segue:
«1.- Particolari forme di incompatibilità sono prev
iste per gli avvocati. Invero i commi 1-bis e 1-ter
dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i
ntrodotti dalla legge 24 novembre 1999, n. 468,
stabiliscono rispettivamente:
“1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funz
ioni di giudice di pace nel circondario del
tribunale nel quale esercitano la professione foren
se ovvero nel quale esercitano la professione
forense i loro associati di studio, il coniuge, il
convivente, i parenti fino al secondo grado o affin
i
entro il primo grado.”.
“1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di gi
udice di pace non possono esercitare la
professione forense dinanzi all’ufficio del giudice
di pace al quale appartengono e non possono
rappresentare, assistere o difendere le parti di pr
ocedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei
successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica
anche agli associati di studio, al coniuge, ai
conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agl
i affini entro il primo grado.”.
Tali disposizioni realizzano un punto di equilibrio
tra la precedente normativa, che prevedeva una
incompatibilità all’esercizio della professione for
ense limitata all’ufficio del giudice di pace di
appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno d
i legge presentato alla Camera dei Deputati, la
quale estendeva, viceversa, quel divieto all’intero
distretto di Corte d’appello.
Si è stabilito, infatti, che l’avvocato non può e
sercitare le funzioni di giudice di pace nel
circondario del tribunale nel quale esercita la pro
fessione forense, estendendosi poi tale divieto agl
i
associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai
parenti entro il secondo grado ed agli affini entro
il
primo grado.
Inoltre, si è ribadito quanto già contenuto nella p
recedente normativa circa il divieto di esercizio
della professione forense dinanzi all’ufficio del g
iudice di pace di appartenenza, anche nei
successivi gradi di giudizio, pure in tal caso este
ndendosi il divieto agli associati di studio ed agl
i
altri soggetti appena menzionati.
Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo att
ribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo
significato, deve necessariamente ritenersi che il
primo di quei divieti dia luogo ad una
incompatibilità, abbia per destinatari gli avvocati
e sia preordinato ad interdire lo svolgimento dell
e
funzioni giudiziarie onorarie nell’ambito del circo
ndario interessato in modo stabile e continuativo
dall’esercizio dell’attività forense, da considerar
si normalmente coincidente con quello in cui ha
sede il Consiglio dell’ordine al cui albo il profes
sionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme a
lla
ratio della normativa in esame, la quale intende ev
itare che le funzioni giudiziarie siano dal
magistrato onorario espletate in quel determinato a
mbiente in cui sono prevalentemente maturati i
suoi rapporti professionali sia con le parti da lui
assistite sia con gli altri avvocati del medesimo
foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi i
n modo netto e visibile. La violazione di tale
regola comporta la declaratoria di decadenza del g
iudice di pace, secondo quanto previsto dall’art. 9
della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive m
odificazioni.
A sua volta, il secondo divieto si dirige all’avvoc
ato giudice di pace ed ha ad oggetto l’esercizio
della professione forense, esercizio interdetto in
relazione ai procedimenti pendenti dinanzi
all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, co
n l’ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai
successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla lu
ce dell’interpretazione attribuita al comma 1-bis,
legittimamente è stato ribadito nel comma 1-ter in
quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti
esercitare la professione forense dinanzi all’uffic
io in cui egli svolga le funzioni giudiziarie
onorarie, se ubicato in un circondario diverso da q
uello interessato stabilmente dall’esercizio, da
parte sua, della professione suddetta. Anche la vio
lazione di tale divieto determina la decadenza del
giudice di pace.»;
– considerato che, sulla base della normativa legis
lativa in materia, così come ricostruita, l’iscrizi
one
e lo svolgimento della professione forense di un pr
oprio parente fino al secondo grado nello stesso
circondario costituisce causa di incompatibilità pr
evista dalla legge, a nulla rilevando la trattazion
e
soltanto dei procedimenti in materia penale;
delibera
di rispondere alla dott.ssa …, giudice di pace nell
a sede di …, che l’iscrizione e lo svolgimento dell
a
professione forense di un proprio parente fino al s
econdo grado nello stesso circondario costituisce
causa di incompatibilità prevista dalla legge, a nu
lla rilevando la trattazione soltanto dei
procedimenti in materia penale.”

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