Obbligatorio munirsi di Pos anche per gli amministratori di condominio?

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“La novità. Lo ha stabilito il decreto decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 , (c.d. milleproroghe), disponendo – più in generale – che i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali (e tra costoro non possono che annoverarsi gli amministratori), sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Guerra al contante. L’uso del danaro contante comporta per la collettività (anche) condominiale rilevanti costi legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché’ costi anche per gli esercenti (rectius, amministratore di condominio), legati sia alla gestione del contante sia all’incremento di rischio di essere vittime di reati (vedi rapine o furti).

L’obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applica, d’ora in avanti, a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore di un’impresa o di un professionista, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

La norma fa da corollario da una parte e in via generale, all’articolo 12, comma 1, del decreto legge salva Italia 201/2011, che dal 06 dicembre 2011 ha vietato: «il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille»; e, dall’altra parte e in via specifica, all’art 1129, comma 7 Cod. Civ., a mente del quale: l’amministratore condominiale è ormai sempre tenuto a far transitare le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle erogate per conto del condominio in favore di terzi, su uno specifico conto corrente, postale o bancario intestato al condominio.

Gli effetti della norma, sulle modalità di pagamento. La legge in disamina non ha previsto sanzione nel caso in cui non si consenta all’utente di pagare con modalità POS.

Ciò non toglie che il mancato adeguamento alla prescrizione normativa possa incidere negativamente nelle casse condominiali, se non sul piano della responsabilità professionale dell’amministratore, ai sensi dell’art 1206 Cod. Civ.. L’ipotesi in questione sarebbe quella della “mora del creditore”. Il condominio-creditore è in mora, in particolare, ogni qual volta, l’amministratore di condominio senza legittimo motivo, non riceve il pagamento offertogli dai condomini nei modi indicati dalla legge, ovvero non compie quanto necessario affinché il debitore possa adempiere la propria obbligazione pecuniaria.

In altri termini, il condòmino che offra di pagare il proprio debito all’amministratore a mezzo di una carta di debito (bancomat) e non possa poiché il Condominio non dispone di un terminale POS, non può essere ritenuto responsabile della propria mora.

Di contro, Il condominio non sarà in grado di agire nei suoi confronti in via monitoria (tramite decreto ingiuntivo) per il recupero del credito condominiale, né potrà imputargli interessi legali a causa del ritardo, ne’ alcuna responsabilità a fronte dell’azione di recupero dei crediti subita, frattanto, dal fornitore (magari proprio a causa del mancato pagamento della rispettiva quota).

Conclusione. Urge, pertanto, consultare gli istituti di credito, ove sono accesi i conti deposito dei rispettivi condomini, per comprendere costi e modalità necessarie onde attivare il cosiddetto “terminale POS” fisso o mobile” (quest’ultimo utile al caso di riscossione all’interno dello stabile).

(Fonte:condominioweb.com)

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