Consiglio dei Ministri:PROCEDIBILITÀ A QUERELA DI PARTE-RIFORMA DEL TERZO SETTORE-CODICE DELLA PRIVACY

“Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 21 marzo 2018, alle ore 15.19 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi.

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PROCEDIBILITÀ A QUERELA DI PARTE
Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (decreto legislativo – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo di attuazione della legge di riforma del Codice penale, del Codice di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario (legge 23 giugno 2017, n. 103), nella parte relativa alla modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati.

Il decreto amplia l’istituto della procedibilità a querela di parte, estendendola a quei reati contro la persona e contro il patrimonio che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell’offesa o per il suo modesto valore offensivo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati procedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell’azione di punizione dei reati più gravi.

In particolare, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l’eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale. Viene fatta salva, in ogni caso, la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, o ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all’articolo 339 del Codice penale o, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità. Inoltre, in relazione a reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, si riduce il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio.

In tal modo, le nuove norme fanno emergere e valorizzano anche l’interesse privato alla punizione del colpevole in un ambito connotato dall’offesa a beni strettamente individuali, collegandolo alla necessità di condizionare la repressione penale di un fatto, astrattamente offensivo, alla valutazione in concreto della sua gravità da parte della persona offesa.

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RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi che, ai sensi della legge delega sulla riforma del Terzo settore (legge 6 giugno 2016, n.106), introducono norme integrative e correttive del decreto legislativo sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112) nonché del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

Di seguito le principali misure dei provvedimenti approvati.

1- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n.106

Gli interventi correttivi e integrativi previsti dal decreto riguardano essenzialmente l’utilizzazione dei lavoratori molto svantaggiati e dei volontari, l’adeguamento degli statuti delle imprese sociali e le misure fiscali e di sostegno economico.

In tale quadro, si prevede, tra l’altro, l’introduzione di un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale; la possibilità, per le ex Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB) privatizzate, di acquisire la qualifica di impresa sociale; l’inserimento di una clausola di salvaguardia della normativa in tema di società cooperative, volta a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa e l’introduzione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali, con la previsione che l’azione dei volontari stessi debba essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati.

Sono inoltre previsti interventi correttivi sul versante fiscale, tra cui la previsione della non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate a riserva e, al contempo, della imponibilità di qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT. Si introducono altresì modificazioni alla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese sociali, per precisare che gli investimenti agevolabili devono essere eseguiti dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni. In questo modo, la disciplina viene allineata a quanto previsto dalla normativa sulle start-up innovative (art. 25 del decreto legge n. 179 del 2012), già approvata da parte della Commissione Europea.

2 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Il decreto apporta alcune modifiche al Codice del Terzo settore, al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tiene conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento.

Il provvedimento interviene in vari ambiti della disciplina relativa agli enti del Terzo settore, in materia di: attività di interesse generale esercitabile dai predetti enti; acquisto della personalità giuridica; revisione legale dei conti; organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale; agevolazioni fiscali in favore dei predetti enti.

In particolare, il nuovo testo, tra l’altro: integra l’elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti del Terzo settore; chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l’obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l’ente del Terzo settore può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all’organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro; prevede che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell’attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale; aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative. In materia fiscale, si prevedono integrazioni e correzioni concernenti, tra l’altro, la definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento agli Enti filantropici.

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CODICE DELLA PRIVACY

Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (decreto legislativo – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data dal 25 maggio 2018, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, il vigente Codice in materia di protezione dei dai personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l’ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell’Unione Europea in tema di tutela della privacy.

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ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni (decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni.

Il decreto prevede, in particolare, il trasferimento alla Regione di alcuni tratti dei fiumi Tagliamento e Livenza, nelle parti che segnano il confine con la regione Veneto, nonché del fiume Judrio, nella parte che delimita il confine di Stato tra Italia e Slovenia. Alla Regione vengono anche trasferite le relative funzioni amministrative, finora esercitate dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche “Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia”, al fine di garantire, attraverso un’uniforme e coordinata attività di programmazione e di esecuzione delle attività e degli interventi, l’efficiente difesa e preservazione del territorio e delle risorse idriche, nonché la salvaguardia della sicurezza della popolazione.

A tal fine, si prevede che la Regione, conformemente all’articolo 117 della Costituzione, possa concludere accordi con la Repubblica di Slovenia ai fini dell’esercizio delle funzioni relative al fiume Judrio nella sezione che delimita il confine di Stato con l’Italia, e che le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto siano esercitate d’intesa tra le due Regioni.

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PORTO DI MONFALCONE

Inserimento del porto di Monfalcone nell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-bis, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (decreto del Presidente della Repubblica – esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio, ha approvato, in esame definitivo, un regolamento, da attuarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che prevede l’inserimento del porto di Monfalcone all’interno dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico orientale.

Tale decisione, adottata su richiesta motivata dal Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, risponde all’esigenza di perseguire una efficiente razionalizzazione e uno sviluppo del sistema portuale della Regione con importanti ricadute sul territorio e sul tessuto sociale ed economico.

Il testo tiene conto dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

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ISTITUTO STATALE DEI SORDOMUTI

Riordino dell’Istituto statale dei sordomuti di Roma, ai sensi dell’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (decreto del Presidente della Repubblica – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra dell’istruzione, dell’università e della ricerca Valeria Fedeli, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, che provvede al riordino dell’Istituto statale dei sordomuti di Roma.

Il provvedimento dispone, in particolare, il riordino dell’istituto in veste di ente specializzato in materia di handicap uditivo, con compiti di supporto per le istituzioni scolastiche autonome, e la sua contestuale annessione all’Istituto scolastico statale di istruzione specializzata per sordi “A. Magarotto” di Roma. L’Ente assume la di denominazione in “Ente per il supporto all’inclusione scolastica dei sordi”.

L’annessione ha carattere esclusivamente funzionale. Infatti, l’Istituto conserva comunque la personalità giuridica e avrà quindi autonomia scientifica, statutaria e organizzativa, nonché amministrativa e contabile e sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

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RINNOVO DEL CONTRATTO DEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha deliberato di autorizzare la Ministra Madia ad esprimere il parere favorevole del Governo sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall’ARAN e dalle confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria lo scorso 8 febbraio.

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GOLDEN POWER

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato:
di non esercitare i poteri speciali in relazione all’operazione, notificata da Elliott International L.P., Elliott Associates L.P. e The Liverpool Limited Partnership, di acquisizione di una partecipazione in TIM S.p.a., formulando una specifica raccomandazione volta a prevedere la notifica, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, di eventuali modifiche che intervengano rispetto ai contenuti dell’operazione già notificata;
di non esercitare i poteri speciali in relazione all’operazione, notificata da GTT Americas LLC, di acquisizione dell’intero capitale sociale di Interoute Communications Holdings SA e delle relative società controllate, formulando specifiche raccomandazioni nei confronti della società controllata italiana Interoute S.p.a., operante nel settore delle telecomunicazioni, a garanzia della prosecuzione senza soluzione di continuità dei servizi in essere con le amministrazioni dello Stato.
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SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E GESTIONI COMMISSARIALIIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno Marco Minniti, a norma dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), ha deliberato, in ragione delle riscontrate ingerenze da parte della criminalità organizzata:
lo scioglimento del Consiglio comunale di Scilla, in provincia di Reggio Calabria;
la proroga dello scioglimento e della gestione commissariale dei Consigli comunali di Nicotera e di Tropea, entrambi in provincia di Vibo Valentia.
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NOMINE CNEL
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato la nomina, in seno al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), dei 48 rappresentanti delle categorie produttive, suddivisi tra rappresentanti, rispettivamente, dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese.

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LEGGI REGIONALI E GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha esaminato undici leggi regionali e ha quindi deliberato
di impugnare:
1. la legge della Regione Molise n. 2 del 30/01/2018, recante la “Legge di stabilità regionale 2018”, in quanto una norma, disponendo il rifinanziamento di un livello di assistenza sanitaria supplementare, si pone in contrasto con le previsioni del Piano di rientro dal disavanzo sanitario cui è soggetta la Regione, in violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Un’altra norma, riguardante i beni demaniali marittimi, invade invece le competenze statali concernenti gli aspetti dominicali di tali beni e viola l’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione;

e di non impugnare:
1. la legge della Regione Toscana n. 4 del 23/01/2018, recante “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico. Modifiche alla l.r. 57/2013”;

2. la legge della Regione Piemonte n. 2 del 05/02/2018, recante “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo”;

3. la legge della Regione Trentino Alto Adige n. 1 del 05/02/2018, recante “Modifiche alle leggi regionali 21 ottobre 1963, n. 29 e successive modificazioni e 30 novembre 1994, n. 3 “Astensione dalle deliberazioni, cause di ineleggibilità alla carica di sindaco, casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore””;

4. la legge della Regione Marche n. 2 del 09/02/2018, recante “Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale”;

5. la legge della Regione Puglia n. 3 del 07/02/2018, recante “Disposizioni per la promozione e il sostegno pubblico al pluralismo e all’innovazione dell’informazione e della comunicazione regionale”;

6. la legge della Regione Puglia n. 4 del 07/02/2018, recante “Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione (ARTI)”;

7. la legge della Regione Puglia n. 5 del 07/02/2018, recante “Modifiche agli articoli 3, titolo II, capo I, e 9, titolo II, capo III, della legge regionale 24 luglio 2017, n. 29 (Istituzione dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale – A.Re.S.S.)”;

8. la legge della Regione Veneto n. 3 del 07/02/2018, recante “Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi”;

9. la legge della Regione Veneto n. 4 del 08/02/2018, recante “Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1”;

10. la legge della Regione Veneto n. 2 del 07/02/2018, recante “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa”.

Infine, il Consiglio dei Ministri ha deliberato:
di sollevare conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale avverso la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 306/DRG del 13 marzo 2018, recante “Indizione di referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a «Suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e Mestre». Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario”;
la determinazione d’intervento nei giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Veneto, Toscana, Sardegna, Valle d’Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Siciliana, avverso taluni articoli della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
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Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 15.45.
(fonte: Comunicato del Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo 2018)

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