Notifica multe via Pec: possibile ricorso se la polizia non guarda negli elenchi


Pubblichiamo un interessante articolo su un argomento di viva attualità…

“Prima di avviare la consueta procedura di notifica “fisica”, gli uffici di polizia dovranno verificare se è possibile quella telematica via Pec (posta elettronica certificata), prevista dal Codice dell’amministrazione digitale e senza spese per il destinatario. È la conseguenza principale del decreto ministeriale (Dm Interno 18 dicembre 2017) attuativo, pubblicato martedì scorso, 16 gennaio e che potrà avere i primi effetti verosimilmente in febbraio (sulla data di entrata in vigore dei Dm ci sono varie interpretazioni in dottrina e giurisprudenza).

Al momento, le uniche certezze sono il testo del Dm e il fatto che la maggior parte dei corpi di polizia non si è ancora organizzata per le notifiche via Pec.

Il testo prevede innanzitutto che il trasgressore che viene fermato subito possa fornire agli agenti il proprio eventuale indirizzo Pec (anche se questa pare destinata a restare solo un’ipotesi teorica, visto che in questi casi il verbale di solito si redige sul posto e viene consegnato direttamente all’interessato).

Nella maggior parte dei casi non c’è l’alt e il verbale va spedito all’intestatario del veicolo entro i 90 giorni ordinariamente previsti dal Codice della strada. Verificando prima se questi abbia un indirizzo Pec. Il controllo va fatto «nei pubblici elenchi» cui l’organo di polizia «abbia accesso». Un’espressione che probabilmente sarà oggetto di varie interpretazioni, se non altro perché per molti organi non sono ancora possibili consultazioni massive degli elenchi e quindi si potrebbe sostenere che non c’è accesso e quindi, di fatto, nemmeno obbligo di notificare via Pec.

Il verbale si considera spedito quando il sistema informatico genera una «ricevuta di accettazione» del relativo messaggio Pec (cui vanno allegati la relata di notifica e la copia del verbale) e notificato quando viene generata la «ricevuta di avvenuta consegna», che fa piena prova del fatto che intero contenuto del messaggio ha raggiunto il destinatario.

Dunque, sta a questi consultare regolarmente la propria casella Pec, per essere sicuro di non sforare i vari termini per pagamenti e ricorsi. In ogni caso, non dovrà pagare le spese si notifica, ma solo quelle di accertamento (per esempio, legate alla gestione dei fotogrammi dell’infrazione, se accertata con rilevatori automatici).

Se invece l’invio non va a buon fine, il sistema genera un «avviso di mancata consegna». Se ciò avviene per cause imputabili al destinatario, l’ufficio stampa il messaggio, gli allegati, la ricevuta di accettazione e l’avviso di mancata consegna e li notifica con la normale procedura prevista per gli atti cartacei. Con il conseguente addebito delle spese di notifica, come di consueto.

La stessa procedura si segue (sin da quando il verbale è pronto per essere spedito) quando l’ufficio accerta che il destinatario non risulta avere una Pec.” di Maurizio Caprino (fonte:ilsole24ore.com)

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