Giudici onorari o di pace: incarichi, redditi, tutela e obblighi assicurativi INAIL nella circolare n. 50 del 8.11.2017


Le novità salienti per i magistrati onorari sono oltre ai nuovi concorsi e trasferimenti,alle incompatibilità ,al trattamento economico tassato come lavoro autonomo anche i riconoscimenti previdenziali previsti dalla legge n.57/16 ed il decr.legisl.vo n.116/17 nonchè le attuazioni delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro per tutti i magistrati onorari in servizio dal 15 agosto 2017 in poie pubblichiamo a tal proposito due articoli interessanti…

“L’INAIL ha pubblicato una circolare (n. 50 dell’8.11.2017 ) sugli obblighi e tutele assicurative per i giudici onorari di pace, e giudici onorari di tribunale (Vice procuratori onorari) a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di riforma della magistratura (decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 attuativo della legge 28 aprile 2016, n. 57)

Si specifica innazitutto che gli incarichi prevedono compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, nonché funzioni propriamente giudiziarie, sono temporanei e cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età. L’incarico deve essere svolto per non piu di due giorni a settimana e non determina un rapporto di pubblico impiego.

Per effetto dell’art. 26 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.

Le nuove disposizioni prevedono che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è in base al tasso di rischio corrispondente all’attività, da individuare nella voce di tariffa 0722 della Gestione altre attività (Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratoridi cassa e simili ) cui corrisponde un tasso pari al 5 per mille.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio , pari
al minimale di legge per la liquidazione delle rendite Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.

LE TUTELE E GLI OBBLIGHI PREVISTI
L’applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, ivi compresa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta. Tali prestazioni saranno commisurate alla stessa base imponibile utilizzata per il calcolo del premio assicurativo.

Sarà il ministero della Giustizia ad inoltrare all’Inail in via telematica la denuncia di iscrizione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i giudici onorari e i vice procuratori onorari , anche abilitando come datori di lavoro i responsabili territoriali.

L’obbligo di informare l’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore a 30 giorni si intende assolto con l’invio all’Inail della denuncia d’infortunio, per via telematica, con le modalità previste dalla circolare Inail 27 giugno 2013, n. 34.

L’inail ricorda infine l’obbligo per gli assicurati di dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, comunicando alla struttura competente l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico trasmesso all’Inail.”(fonte:fiscoetasse.com)
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“Inail: tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari

In seguito alla riforma della magistratura onoraria, l’Inail fornisce indicazioni sull’obbligo e la tutela assicurativa dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari: classificazione tariffaria, retribuzione imponibile e modalità di calcolo del premio assicurativo.

Con il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge 28 aprile 2016, n. 57, di riforma organica della magistratura onoraria.
Con la riforma in questione, i giudici onorari di pace e i giudici onorari di tribunale (ex g.o.t) sono stati ricondotti a un’unica figura denominata giudice onorario di pace mentre è rimasta invariata quella dei vice procuratori onorari, anche se il ruolo e le funzioni di entrambe le figure vengono rideterminati nell’ambito del nuovo quadro normativo.
I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari impegnati, in ragione delle rispettive funzioni giurisdizionali, nelle lavorazioni rischiose di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, sono persone assicurate all’Inail. L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è prevista per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nonché per quelli in servizio alla medesima data.
Il rapporto di lavoro dei giudici di pace tuttavia ha proprie peculiarità, in ragione delle quali non è possibile estendere a essi le modalità di tutela assicurativa previste per i magistrati professionali, ai quali è riconosciuto lo status di pubblici dipendenti. La configurabilità di un rapporto di pubblico impiego in capo alla magistratura onoraria è infatti esplicitamente esclusa dalla legge delega 28 aprile 2016, n. 57 che, nel riformare la materia, attribuisce rilievo determinante alla temporaneità dell’incarico di che trattasi. Ne consegue una diversa regolamentazione dei compensi percepiti dai magistrati onorari rispetto ai magistrati professionali, riconducibili, rispettivamente, a una indennità e a una retribuzione, nonché una diversa articolazione dei relativi regimi previdenziali e assicurativi modulati in considerazione della professionalità o della onorarietà dell’incarico. In particolare, le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, non sono più ricondotte fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, bensì nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo.
Le nuove disposizioni prevedono che l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta.
Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume, come retribuzione imponibile, l’importo mensile stabilito per la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, terzo comma, del predetto decreto. Tale importo mensile, rivalutato annualmente, non è frazionabile.
L’applicazione della gestione ordinaria comporta il riconoscimento della totalità delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto, ivi compresa l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.
Il Ministero della giustizia inoltra all’Inail in via telematica la denuncia di iscrizione per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i giudici onorari e i vice procuratori onorari utilizzando il servizio disponibile sul portale Inail. In sede di prima applicazione della nuova tutela assicurativa dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, la denuncia di iscrizione deve essere inviata entro 30 giorni dall’emanazione della circolare in commento, fermo restando la decorrenza della copertura assicurativa dal 15 agosto 2017, data di entrata in vigore dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
Ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa, l’ufficio competente del Ministero della giustizia riattiva il codice ditta a suo tempo comunicato ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto ministeriale 12 dicembre 2000 all’interno del quale deve essere istituita una nuova Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) per la gestione del rapporto assicurativo dei giudici onorari e i vice procuratori onorari operanti su tutto il territorio nazionale.
L’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale ricade sull’ufficio competente individuato dal Ministero della giustizia, sulla base del proprio assetto organizzativo interno. “(fonte:cdltorino.it)

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