Cassazione Penale: Prospettare azioni giudiziarie non integra il reato di minaccia

Pubblichiamo un interessante articolo su uno degli aspetti più controversi relativi all’interpretazione dei casi rientranti o meno nel reato di minaccia come quello della “prospettazione di azioni giudiziarie”…
Cassazione penale, sez. V, sentenza 26/09/2017 n° 44381
“L’espressione “ve la farò pagare”, profferita in un contesto caratterizzato da forti tensioni fra dichiarante e destinatari, nonchè da pregresse plurime denunce reciproche, non integra l’elemento materiale della minaccia, in quanto può essere ragionevolmente interpretata come riferita all’esercizio di azioni giudiziarie, la cui prospettazione, attraverso la generica espressione in questione, non implica un danno ingiusto afferendo all’esplicazione di un diritto.

É quanto si ricava dalla pronuncia che si annota, emessa a seguito di impugnazione della sentenza con cui il giudice di pace di Bologna aveva condannato il ricorrente alla pena della multa di 400 euro per i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e minaccia (art. 612 c.p.).

Nell’atto di impugnazione, l’imputato lamentava, quanto al reato di ingiuria, la mancata applicazione della scriminante della provocazione (art. 599 c.p.) in ragione delle forti tensioni esistenti fra le parti; quanto al reato di minaccia, la mancanza del contenuto minaccioso nell’espressione “ve la farò pagare”, essendo l’espressione riferita a possibili future azioni giudiziarie.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, precisando con motivazione semplificata che: elemento essenziale nel reato di minaccia è la limitazione della libertà psichica, mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto, deducibile dalla situazione cntingente, possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente nella vittima medesima; tale elemento difettava nel caso di specie poichè l’espressione oggetto di contestazione, calata nella situazione concreta contingente nell’ambito della quale era stata proferita, caratterizzata da forti tensioni tra le parti e da pregresse reciproche azioni giudiziarie, poteva logicamente ritenersi riferita all’esericizio di nuove azioni giudiziarie non implicanti un danno ingiusto in quanto costituenti esplicazione di un diritto.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza gravata, in relazione al reato di minaccia per insussistenza del fatto, e in relazione a quello di ingiuria, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, giacché come noto, in forza del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, l’articolo 1 comma 1, lettera c), l’articolo 594 c.p. è stato abrogato.”
Redatto da Anna Larussa (fonte:altalex.com)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 28 aprile – 26 settembre 2017, n. 44381

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

Dott. PEZZULLO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.M., nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 22/01/2013 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/04/2017, la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Di Nardo Marilia, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio relativamente al reato di cui all’art. 594 c.p. perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per l’inammissibilità nel resto, con rideterminazione della pena;

udito il difensore dell’imputato, avv.to Mattia Aprea, in sostituzione dell’avv. Alberto Grimaldi Prassede, che ha concluso riportandosi ai motivi.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 22/01/2013, il Giudice di Pace di Bologna determinava la pena nei confronti di M.M. in Euro 400 di multa, per i reati di cui agli artt. 594 e 612 c.p. in danno di Z.P..

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto appello, a mezzo del suo difensore di fiducia, qualificato con ordinanza del 21.11.2016 come ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della scriminante della provocazione ex art. 599 c.p., comma 2 in ordine al reato di cui all’art. 594 c.p. e la mancanza del contenuto minaccioso nelle frasi pronunciate all’indirizzo della Z., in ordine al reato di cui all’art. 612 c.p., in quanto, sussistendo da tempo un contrasto tra persona offesa ed imputato, non poteva escludersi che il riferimento fosse a possibili azioni giudiziarie.

3. In data 14.4.2017 l’imputato, a mezzo del suo difensore, ha fatto pervenire memoria, con la quale ha evidenziato, tra l’altro, la sopravvenuta abrogazione del reato di cui all’art. 594 c.p. ed ha argomentato ulteriormente l’insussistenza della minaccia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

1.Va innanzitutto rilevato che, in forza del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, comma 1, lett. c), l’art. 594 c.p. è stato abrogato.

Ne discende che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 2, perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tale decisione è assorbente rispetto alle doglianze sviluppate in ricorso in relazione alla configurabilità dell’esimente di cui all’art. 599 c.p. in relazione all’ingiuria.

2. Quanto al reato di minaccia, effettivamente deve ritenersi carente nell’espressione “dovete stare attenti che ve la farò pagare”, l’elemento materiale del reato di cui all’art. 612 c.p..

Invero, questa Corte (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001) ha più volte precisato che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica, mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire ed irrilevante l’indeterminatezza del male minacciato, purchè questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016).

3. Orbene, calata l’espressione oggetto di contestazione nella situazione concreta contingente nell’ambito della quale è stata proferita, emerge che non può farsi questione della “minaccia” di un male ingiusto nei confronti della parte offesa, deponendo, quantomeno in senso dubitativo, il fatto che da diverso tempo i rapporti tra la p.o. ed imputato erano “tesi”, di guisa che, come si ricava dalla sentenza impugnata, plurime erano state le denunce penali tra i due.

In proposito, pertanto, come dedotto dal ricorrente, non appare illogico ritenere che l’espressione “ve la farò pagare” si riferisse proprio all’esercizio di azioni giudiziarie e la prospettazione dell’esercizio di azioni giudiziarie, attraverso la generica espressione in contestazione, in quanto esplicazione di un diritto, non implica un danno ingiusto e, quindi, il reato di minaccia.

4. La sentenza impugnata, in definitiva, va annullata senza rinvio quanto all’ingiuria perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e quanto alla minaccia perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto all’ingiuria perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e quanto alla minaccia perchè il fatto non sussiste.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2017.

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