Il Sole 24 ore : Giudici onorari nei posti vacanti


Pubblichiamo un articolo della stampa quotidiana sull’entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria avvenuta tre giorni fa ,escluse le nuove competenze degli uffici dei giudici di pace che entreranno in vigore il 31/10/21 o il 31/10/25 ed il trattamento economico dei godp-vpo dal 2021…

“Entra in scena oggi, 15 agosto, la tanto attesa riforma organica della magistratura onoraria. In realtà la riforma diventa operativa solo in parte, perché il varo di tante e tante delle numerose disposizioni contenute nel decreto attuativo, il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, viene posticipato di quattro anni o anche più a seconda delle ipotesi dalla complessa norma transitoria contenuta nell’articolo 31. Ma qualcosa della riforma andrà in concreto osservato fin da oggi, giorno appunto della sua formale efficacia.

Gli organici – Anzitutto andranno scaldati i motori al Consiglio superiore della magistratura per adottare, a norma del comma 7 dell’articolo 32 del decreto legislativo 116/2017, entro tre mesi, la delibera per individuare i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. E ce n’è sicuramente bisogno, perché ormai i magistrati in servizio sono ridotti a pochi, e molti di questi sono prossimi al raggiungimento del limite massimo di età. Dopodiché entro sei mesi, appunto ancora da oggi, il ministro della Giustizia fisserà su tale base la dotazione organica dei giudici di pace (articolo 3 del decreto 116) in relazione alla nuova fisionomia delle funzioni e dei compiti dei giudici onorari di pace tracciata dal Capo III del decreto 116, oltre a determinarne la pianta organica.
Le competenze – Il varo delle nuove competenze del giudice di pace viene frattanto posticipato, e non di poco, di quattro anni. Ma a scrutinare pazientemente il minuzioso articolato recato del decreto si riesce a cogliere che qualcosa viene a mutare fino da ora per i magistrati onorari rimasti in carica: niente però quanto ai compensi, continuando ad applicarsi le originarie disposizioni rispettivamente poste per i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale (got) e i vice procuratori onorari di tribunale (vpo).
L’organizzazione – Si tende per il quadriennio decorrente dall’entrata in vigore della riforma a mantenere lo “status quo” e le competenze professionali rispettivamente maturate durante il pregresso servizio per giudici di pace e giudici onorari di tribunale, adesso confluiti nell’unico ruolo di giudici di pace di tribunale: in questa fase d’interregno resta ferma l’assegnazione dei procedimenti civili e penali ai giudici onorari di pace in servizio effettuata anteriormente, come pure la destinazione già disposta dei giudici onorari di tribunale (Got) a comporre i collegi. Soppresso il coordinatore dell’ufficio del giudice di pace, al presidente del tribunale spetta di assegnare i nuovi processi in via generale rispettivamente agli ex giudici di pace e agli ex got, con facoltà di destinare questi magistrati in servizio all’ufficio per il processo del tribunale.
Il tempo di lavoro – L’aspetto più saliente per il momento si può cogliere dal comma 1 dell’articolo 32 del decreto, il quale, fra l’altro, stabilisce che sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (cioè dal 15 agosto 2017) le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Varie sono le disposizioni della riforma recate da tali capi, come tali d’immediata applicazione, ma spicca in particolare l’articolo 1 del decreto legislativo, a norma del quale – in considerazione del carattere part time del servizio – a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana.
Dal coordinamento con l’abrogazione, pur essa operante sempre da oggi, di numerose norme della normativa istitutiva del giudice di pace e dell’ordinamento giudiziario riguardante got e vpo, si possono poi segnalare altre norme d’immediata applicazione per i magistrati in servizio, così quanto alla pausa feriale (articolo 24), in tema di gravidanza, malattia e infortunio (articolo 25) – che comporta per esempio l’iscrizione alla gestione separata Inps per chi non è iscritto a un Albo – e decadenza e revoca (articolo 21).
Le applicazioni – In considerazione dei vuoti d’organico che già si stanno verificando e verosimilmente andranno ad aggravarsi nel prossimo futuro, giova segnalare poi che fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo sarà possibile dar corso all’applicazione e supplenza anche parziale, a norma del comma 9 dell’articolo 32 del decreto, di giudici di pace e di giudici onorari di tribunale in servizio a tale data, ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso la liquidazione delle indennità ha luogo in conformità ai criteri previsti per le funzioni e i compiti effettivamente svolti.”di Eugenio Sacchettini (fonte:Il Sole 24 Ore )

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