Legge n.57/2016 :art.9 invarianza finanziaria e la piattaforma economica rivendicativa di UDgdpo


Ecco perchè è necessaria ,dopo l’approvazione dell’ultimo decreto legislativo attuativo della L.n.57/2016, un’altra legge nuova che abbia la copertura finanziaria per contemplare un più elevato trattamento economico ,sempre a decorrere dal 2021, per tutta la magistratura onoraria di pace. Comunque la legge n.57/16 ed i decreti legislativi attuativi riportano la seguente chiosa finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Nessuno può e/o deve dimenticarlo…a cominciare da UDgdpo che ha una propria piattaforma economica rivendicativa inviata alla Presidenza della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e pubblicata nel sito.

LEGGE 28 aprile 2016, n. 57
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. (GU n.99 del 29-4-2016 )
Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2016

Art. 9 Invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 2. In considerazione della complessita’ della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilita’ di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralita’ finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonche’, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o piu’ decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 28 aprile 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando Note all’art. 9: – Si riporta il testo dell’art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado): «Art. 245. – 1. Le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificate o introdotte dal presente decreto, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sara’ attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 maggio 2016.». – Si riporta il testo dell’art. 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e finanza pubblica): «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). – (Omissis). 7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonche’ sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. In particolare per il comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche e di flussi migratori assunte per l’elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonche’ ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralita’ finanziaria, la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l’indicazione dell’entita’ delle risorse gia’ esistenti e delle somme gia’ stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalita’ indicate dalle disposizioni medesime. La relazione tecnica fornisce altresi’ i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica della congruita’ della clausola di salvaguardia di cui al comma 1 sulla base dei requisiti indicati dal comma 12. (Omissis).».

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