La Legge n.217/1974 : cosa veramente dice

Pubblichiamo il testo del provvedimento di legge ( che è stato citato negli ultimi tempi perchè riproposto da alcuni come unico toccasana e soluzione definitiva per la magistratura onoraria tutta ,compresi coloro che non sono in servizio oggi ma che lo erano alla data dell’approvazione della legge n.57/2016)…ma che si riferiva ad un giudice onorario che giuridicamente è stata abrogato dall’art. 1, D.L. 19.02. 1998, n. 51 .

Legge Ordinaria n. 217 del 18/05/1974 (Pubblicata nella G.U. del 10 giugno 1974 n. 150)
Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell’articolo 32 dell’ordinamento giudiziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi
del secondo comma dell’articolo 32 dell’ordinamento giudiziario
approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12
, in servizio al
1 dicembre 1973, conservano l’incarico a tempo indeterminato, ma
comunque non oltre il 65° anno di eta’.

Il Consiglio superiore della magistratura puo’ sempre revocare
l’incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari e’ corrisposto lo stipendio
spettante ai magistrati di tribunale.
Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12
febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni,
della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n.
336, e le disposizioni dell’articolo 90 dell’ordinamento giudiziario,
modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altre
leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza
dal 1 dicembre 1973.
Art. 2.

La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonche’
le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano
anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in
servizio al 1 ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorche’
non lo siano piu’ alla data di entrata in vigore della presente
legge.

Art. 3.

Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090
dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e
giustizia per l’anno 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 18 maggio 1974

LEONE

RUMOR – ZAGARI – COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
_____________________________________________________________________________
Regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 1941, n. 28
Ordinamento giudiziario.

TITOLO II – Dei giudici Capo II – Del pretore SEZIONE I – Disposizioni generali
Articolo 32: Nomina ed eventuali incarichi dei vice pretori onorari
[Possono essere nominati vice pretori onorari i laureati in giurisprudenza, i no- tai ed i
procuratori esercenti che hanno compiuto l’eta’ di anni 25. La loro nomina e’ fatta per un triennio e
puo’ essere confermata; al termine del triennio cessano dalla carica anche quelli che ottennero la
nomina nel corso del medesimo. Di regola non possono essere nominati piu’ di due vice pretori
onorari per una stessa pretura,
salvo particolari esigenze di servizio.
se nelle preture indicate nella tabella m annessa al presente ordinamento mancano gli uditori
giudiziari, possono essere destinati, in loro vece, se il bisogno del servizio lo richiede, vice pretori
onorari, i quali non esercitino la professione forense. In tal caso al vice pretore onorario, fino a che
dura l’incarico speciale, sono corrisposte le indennita’ spettanti all’udito- re vice pretore che egli
sostituisce. L’incarico ha la durata di un semestre, salvo conferma, e puo’ essere sempre revocato. Il
numero dei vice pretori onorari, ai quali puo’ essere conferito tale incarico speciale, e’ determinato
dal regolamento.] .(1)

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 30, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51.
___________________________________________

Decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51

Giudice unico

(Gazz. Uff., 20 marzo1998, n. 1)

Titolo I
DISPOSIZIONI SULL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Capo I
Disposizioni relative agli organi che amministrano la giustizia

Art. 1.
1. L’ufficio del pretore è soppresso, fatta salva l’attività necessaria per l’esaurimento degli affari pendenti secondo quanto previsto dal presente decreto. Fuori dei casi in cui è diversamente disposto dal presente decreto, le relative competenze sono trasferite al tribunale ordinario.
2. Nel primo comma dell’articolo 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è soppressa la lettera b).

Art. 2.
1. L’ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale è soppresso. Le relative funzioni sono trasferite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario.
2. L’articolo 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 2. (Del pubblico ministero). – Presso la corte di cassazione, le corti di appello, i tribunali ordinari e i tribunali per i minorenni è costituito l’ufficio del pubblico ministero.”.

Art. 3.
1. L’articolo 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
a) nel primo comma, le parole “, pretura” sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole “Alle corti, ai tribunali ed alle preture” sono sostituite dalle parole “Alle corti e ai tribunali”.

Art. 4.
1. L’articolo 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
a) nel primo comma, le parole “delle preture,” sono soppresse;
b) nel secondo comma, le parole “i vice pretori” sono sostituite dalle parole “i giudici onorari di tribunale”.

Art. 5.
1. Il primo comma dell’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’articolo 47-bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il biennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto.”.

Art. 6.
1. L’articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è così modificato:
a) il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: “Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare.”;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro.”.

Art. 7.
1. Nell’articolo 18 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “ed i magistrati delle preture,” sono soppresse.

Capo II
Disposizioni relative al tribunale ordinario

Art. 8.
1. Dopo l’articolo 42 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti: “Art. 42-bis. (Composizione dell’ufficio del tribunale ordinario). – Il tribunale ordinario è diretto dal presidente del tribunale e ad esso sono addetti più giudici. Al tribunale ordinario possono essere addetti uno o più presidenti di sezione. Al tribunale ordinario possono essere addetti giudici onorari. Art. 42-ter. (Nomina dei giudici onorari di tribunale). – I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374. Per la nomina è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) idoneità fisica e psichica; d) età non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni; e) residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l’ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili; f) laurea in giurisprudenza; g) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza. Costituisce titolo di preferenza per la nomina l’esercizio, anche pregresso: a) delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie; b) della professione di avvocato, anche nella qualità di iscritto nell’elenco speciale previsto dall’articolo 3, quarto comma, lettera b), del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, o di notaio; c) dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali; d) delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; e) delle funzioni con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva nelle amministrazioni pubbliche o in enti pubblici economici. Costituisce altresì titolo di preferenza, in assenza di quelli indicati nel terzo comma, il conseguimento del diploma di specializzazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono disciplinate le modalità del procedimento di nomina. Art. 42-quater. (Incompatibilità). – Non possono esercitare le funzioni di giudice onorario di tribunale: a) i membri del parlamento nazionale ed europeo, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali, i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; c) coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; d) gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l’esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; e) coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. Il giudice onorario di tribunale non può assumere l’incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale esercita le funzioni giudiziarie. Art. 42-quinquies. (Durata dell’ufficio). – La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta. Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell’esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l’esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma. Art. 42-sexies. (Cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio). – Il giudice onorario di tribunale cessa dall’ufficio: a) per compimento del settantaduesimo anno di età; b) per scadenza del termine di durata della nomina o della conferma; c) per dimissioni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento di accettazione. Il giudice onorario di tribunale decade dall’ufficio: a) se non assume le sue funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 10; b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all’ufficio; c) se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o sopravviene una causa di incompatibilità. Il giudice onorario di tribunale è revocato dall’ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo. La cessazione, la decadenza o la revoca dall’ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina. Art. 42-septies. (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale). – Il giudice onorario di tribunale è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. Al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario.”.

Art. 9.
1. L’articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). – Il tribunale ordinario: a) esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile; b) esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale; c) esercita le funzioni di giudice tutelare; d) esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.”.

Art. 10.
1. Dopo l’articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: “Art. 43-bis. (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario). – I giudici ordinari ed onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro giudiziario loro assegnato dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione. I giudici onorari di tribunale non possono tenere udienza se non nei casi di impedimento o di mancanza dei giudici ordinari. Nell’assegnazione prevista dal primo comma, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari: a) nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; b) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale.”.

Art. 11.
1. L’articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 46. (Costituzione delle sezioni). – Il tribunale ordinario può essere costituito in più sezioni. Nei tribunali ordinari costituiti in sezioni sono biennalmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché, separatamente, le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In ogni tribunale ordinario costituito in sezioni è istituita una sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare. A ciascuna sezione, nella formazione delle tabelle ai sensi dell’articolo 7-bis, sono destinati giudici nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti, dell’urgenza della definizione delle controversie, nonché del numero delle controversie sulle quali il tribunale giudica in composizione collegiale.”.

Art. 12.
1. L’articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 47. (Attribuzioni del presidente del tribunale). – Il presidente del tribunale dirige l’ufficio e, nei tribunali costituiti in sezioni, distribuisce il lavoro tra le sezioni, salvi i compiti del presidente di sezione. Esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge nei modi da questa stabiliti.”.

Art. 13.
1. Dopo l’articolo 47 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 sono inseriti i seguenti: “Art. 47-bis. (Direzione delle sezioni). – Nei tribunali costituiti in sezioni e nei quali sono istituiti posti di presidente di sezione, la direzione delle sezioni è attribuita ad un presidente di sezione. Nei tribunali nei quali non sono istituiti posti di presidente di sezione, dell’organizzazione del lavoro della sezione è incaricato il magistrato designato nelle tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis. Art. 47-ter. (Istituzione dei posti di presidente di sezione). – Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma, nei tribunali costituiti in sezioni ai quali sono addetti più di dieci giudici ordinari possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci. Non si tiene conto, a tali fini, dei giudici assegnati alle sezioni distaccate. Il posto di presidente di sezione è istituito in ogni caso per la direzione delle seguenti sezioni, se ad esse sono addetti più di dieci giudici: a) sezioni incaricate della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie; b) sezioni incaricate degli affari inerenti alle procedure concorsuali; c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare, salvo quanto previsto dal terzo comma. In ogni tribunale ordinario di cui alla tabella A allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l’udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dallalegge 24 novembre 1989, n. 380. Art. 47-quater. (Attribuzioni del presidente di sezione). – Il presidente di sezione, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, dirige la sezione cui è assegnato e, in particolare, sorveglia l’andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, distribuisce il lavoro tra i giudici e vigila sulla loro attività, curando anche lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione. Collabora, altresì, con il presidente del tribunale nell’attività di direzione dell’ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell’articolo 7-bis, al presidente di sezione può essere attribuito l’incarico di dirigere più sezioni che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell’ufficio. Art. 47-quinquies. (Presidenza dei collegi). – Quando il tribunale giudica in composizione collegiale, la presidenza del collegio è assunta dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione o dal magistrato più elevato in qualifica o dal più anziano dei magistrati di pari qualifica componenti il collegio.”.

Art. 14.
1. L’articolo 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 48. (Composizione dell’organo giudicante). – In materia civile e penale il tribunale giudica in composizione monocratica e, nei casi previsti dalla legge, in composizione collegiale. Sull’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali il tribunale giudica sempre in composizione collegiale. Salve le disposizioni relative alla composizione delle sezioni specializzate, il tribunale, quando giudica in composizione collegiale, decide con il numero invariabile di tre componenti.”.

Art. 15.
1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserita la seguente: “Sezione I-bis Delle sezioni distaccate di tribunale Art. 48-bis. (Sezioni distaccate del tribunale ordinario). – Nei comuni indicati nella tabella B annessa al presente ordinamento sono istituite sezioni distaccate del tribunale ordinario con la circoscrizione stabilita per ciascuna di esse. Art. 48-ter. (Istituzione, soppressione e modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate). – All’istituzione, alla soppressione ed alla modifica della circoscrizione delle sezioni distaccate del tribunale ordinario si provvede con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Il decreto è adottato sulla base di criteri oggettivi ed omogenei, che tengono conto dell’estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei sistemi di mobilità, dell’indice di contenzioso in materia civile e penale degli ultimi due anni, della complessità e dell’articolazione delle attività economiche e sociali che si svolgono nel territorio. L’avvio del procedimento è comunicato agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati. Si osservano le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il parere del Consiglio superiore della magistratura è comunicato al Ministro di grazia e giustizia entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Art. 48-quater. (Affari trattati nelle sezioni distaccate). – Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare. Art. 48-quinquies. (Udienze relative a procedimenti da trattare nella sede principale e nelle sezioni distaccate). – In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, può disporre che una o più udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute in una sezione distaccata, o che una o più udienze relative a procedimenti da trattare in una sezione distaccata siano tenute nella sede principale o in altra sezione distaccata. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento può essere adottato anche in relazione a gruppi omogenei di procedimenti. Art. 48-sexies. (Magistrati assegnati alle sezioni distaccate). – I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale o presso altre sezioni distaccate, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.”.

Art. 16.
1. La tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è modificata, relativamente ai comuni compresi in ciascun circondario, dallatabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 17.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate, nonché le modalità di iscrizione delle cause civili e le attività successive alla definizione dei procedimenti civili e penali.

Capo III
Disposizioni relative alla corte di appello

Art. 18.
1. Nella lettera a) del primo comma dell’articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “e dai pretori in materia penale” sono soppresse.

Art. 19.
1. Nel terzo comma dell’articolo 54 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “la sezione che funziona da magistratura del lavoro” sono sostituite dalle parole “la sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie”.

Capo IV
Disposizioni relative al pubblico ministero

Art. 20.
1. Il primo comma dell’articolo 70 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari sono istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni quindici sostituti addetti all’ufficio.”.

Art. 21.
1. L’articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 71. (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario). – Alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere addetti magistrati onorari in qualità di vice procuratori per l’espletamento delle funzioni indicate nell’articolo 72 e delle altre ad essi specificamente attribuite dalla legge. I vice procuratori onorari sono nominati con le modalità previste per la nomina dei giudici onorari di tribunale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 42-ter, 42-quater, 42-quinquies e 42-sexies.”.

Art. 22.
1. Dopo l’articolo 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: “Art. 71-bis. (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata). – Il procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l’incompatibilità di cui all’articolo 42-quater, secondo comma, è riferita unicamente all’ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.”.

Art. 23.
1. L’articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 72. (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario). – Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; b) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giudiziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell’articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio; e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a). La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero. Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale.”.

Art. 24.
1. Nel secondo comma dell’articolo 74 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “delle corti, dei tribunali ordinari e delle preture” sono sostituite dalle parole “delle corti e dei tribunali ordinari”.

Capo V
Altre disposizioni sull’ordinamento giudiziario – abrogazioni

Art. 25.
1. Nel secondo comma dell’articolo 90 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 il secondo periodo è soppresso.

Art. 26.
1. Nel primo comma dell’articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “alle preture circondariali,” sono soppresse.

Art. 27.
1. Nel primo comma dell’articolo 129 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 le parole “le preture,” sono soppresse.

Art. 28.
1. L’articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente: “Art. 209. (Indennità di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario). – Il trattamento economico di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario incaricati di esercitare funzioni fuori della ordinaria sede di servizio è regolato dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato, in quanto non modificate da norme particolari sulle trasferte giudiziarie. L’autorizzazione a risiedere altrove, prevista dal primo comma dell’articolo 12, è richiesta al presidente del tribunale, il quale provvede con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario. Copia del provvedimento è rimessa al Consiglio superiore della magistratura e all’interessato. Contro il diniego dell’autorizzazione l’interessato può proporre reclamo al Consiglio superiore della magistratura.”.

Art. 29.
1. Dopo l’articolo 209 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è inserito il seguente: “Art. 209-bis. (Determinazione della sede ordinaria di servizio). – Ai fini del trattamento economico di missione, si considera ordinaria sede di servizio la sede del tribunale o della sezione distaccata presso la quale il magistrato è incaricato di esercitare le funzioni in via esclusiva. Per i magistrati incaricati di esercitare funzioni presso più sezioni distaccate del tribunale, ovvero presso una o più sezioni distaccate e presso la sede principale del tribunale, la sede ordinaria di servizio è stabilita, anche ai fini dell’obbligo di residenza previsto dall’articolo 12, con la procedura tabellare disciplinata dall’articolo 7-bis.”.

Art. 30.
1. Il capo II del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è abrogato.
2. Sono altresì abrogati gli articoli 103 e 105 del medesimo regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Capo VI
Disposizioni in materia di corte di assise

Art. 31.
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 32 del presente decreto, nella legge 10 aprile 1951, n. 287 i riferimenti al pretore e alla pretura sono sostituiti, rispettivamente, dai riferimenti al presidente del tribunale e al tribunale.

Art. 32.
1. Il primo comma dell’articolo 18 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è sostituito dal seguente: “Decorso il termine di cui al primo comma dell’articolo 17, gli elenchi dei giudici popolari di corte di assise e di corte di assise di appello, i verbali ed i reclami sono trasmessi rispettivamente al presidente del tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise e al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di corte di appello.”.

Capo VII
Norme di coordinamento e transitorie

Sezione I
Disposizioni relative al personale di magistratura

Art. 33.
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinato il nuovo organico dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale e alle corti di appello con decorrenza dalla data di efficacia del presente decreto.
2. I ventiquattro posti di magistrato di cassazione previsti dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dallalegge 24 novembre 1989, n. 380, e dall’articolo 1, comma 1, della legge 5 marzo 1991, n. 71, sono portati in aumento delle piante organiche dei presidenti di sezione di corte di appello.

Art. 34.
1. I magistrati già assegnati alle preture e alle procure della Repubblica presso la pretura circondariale entrano di diritto a far parte dell’organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
2. L’assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, né costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e dall’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dallalegge 18 dicembre 1973, n. 836 e dallalegge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall’applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Art. 35.
1. I magistrati onorari, già addetti quali vice pretori e vice procuratori agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, in qualità, rispettivamente, di giudici onorari e di vice procuratori onorari.
2. Le disposizioni di cui agliarticoli 42-ter, 42-quater, primo e secondo comma,42-quinquies e 71 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come aggiunti o sostituiti dal presente decreto, si applicano ai predetti magistrati onorari alla scadenza del triennio in corso alla data di efficacia del presente decreto .

Art. 36.
1. I magistrati delle preture e dei tribunali addetti, alla data di efficacia del presente decreto, esclusivamente alla trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione di tali controversie.
2. I magistrati indicati nel comma 1 possono chiedere il trasferimento a posti di organico della sezione lavoro della corte di appello del distretto in cui è compreso l’ufficio di appartenenza anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

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