Documento del CDC dell’Associazione Nazionale Magistrati del 22/4/17 sul parere al Ministro della Giustizia riguardo alla stabilizzazione dei magistrati onorari


Pubblichiamo, con riserva di verificarne l’autenticità ,il Documento del CDC dell’Associazione Nazionale Magistrati del 22/4/17 sul parere al Ministro della Giustizia ,riguardo alla stabilizzazione dei magistrati onorari. Atre associazioni sembra (come pubblicato nei loro siti) che abbiano espresso,con un comunicato stampa collegiale, un duro commento di netta riprovazione del parere dell’ANM.
Unità Democratica Giudici di Pace Onorari, non interpellata da nessuno ,esprime ,invece, un apprezzamento per l’interessamento dell’ANM sull’argomento richiesto dal Ministro della Giustizia Orlando e pur rispettando l’opinione dell’ANM, che rappresenta la quasi totalità della magistratura togata,conserva la propria visione dell’argomento espressa nel corso di tutti i nove anni ,dal 2008 al 2017, dalla sua nascita e visibile nel proprio sito ,dove sono pubblicati i propri documenti sulla propria piattaforma sindacale e sulla richiesta stabilizzazione dei magistrati onorari di pace, con riconoscimento dei loro diritti previdenziali ed assistenziali,ecc., lamentando la mancanza ,speriamo temporanea, di una vera unità sindacale della categoria, portata avanti da parte di chi non tollera opinioni diverse dalle proprie ,collezionando,però, sconfitte istituzionali e delusioni crescenti tra coloro che ,illudendosi, avevano riposto in loro la propria fiducia ed il proprio finanziamento economico…

“Estratto dal documento approvato dal CDC dell’Anm il 22.4.2017
Il Ministro della giustizia ha rivolto all’ANM una richiesta di parere in ordine ad una possibile forma di stabilizzazione dei magistrati onorari attualmente in servizio.
L’Associazione Nazionale Magistrati ritiene di dover allargare il tema anche all’assetto previsto dalla legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”.
..omissis..
Il Ministro ha, in particolare, sottoposto all’ANM l’annoso problema derivante dall’applicazione della disciplina transitoria, prevista dall’articolo 2, comma 17 secondo cui i magistrati onorari già in servizio al momento di entrata in vigore del decreto legislativo durano in carica per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale.
La situazione attuale vede un consistente numero di magistrati onorari in servizio da molto tempo, a seguito di annuali provvedimenti normativi di proroga dell’incarico, in deroga allo statuto ordinamentale della magistratura onoraria. L’articolo 42-quinquies del decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede che le nomine a GOT e VPO abbiano durata triennale e che il titolare possa essere confermato, alla scadenza, per una sola volta, mentre gli articoli 7 e seguenti della legge n. 374 del 1991 prevedono che i giudici di pace durino in carica quattro anni, con possibilità di conferma per altri due quadrienni.
Va riconosciuto che da quindici anni, a causa della cronica carenza di organico e della sempre crescente domanda di giustizia, i magistrati onorari hanno fornito un contributo significativo alla giurisdizione, in assenza di un’adeguata tutela previdenziale ed assistenziale.
Tuttavia le richieste di “stabilizzazione” della magistratura onoraria non possono trovare ingresso nel nostro ordinamento per ragioni di carattere costituzionale, diffusamente rappresentate nel recente parere del Consiglio di Stato del 7.4.2017 e nella relazione del collega Cesare Trapuzzano, assistente di studio presso la Corte Costituzionale, redatta su richiesta dell’Associazione Nazionale Magistrati.
In particolare è ostativo al reclutamento dei magistrati onorari in servizio l’assenza di un pubblico concorso, che è elemento qualificante della struttura dell’ordine giudiziario, a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura togata, come disegnata dalla Costituzione (artt.101, 104 e 106 Cost) e rigidamente interpretata dalla Corte Costituzionale.
Un ulteriore profilo attiene alla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, a seguito delle pronunce del Comitato Europeo dei Diritti Sociali e della Comunicazione della Commissione Europea del 16 novembre 2015, che ha aperto una procedura di pre-infrazione nei confronti dell’Italia.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia è pacifica nel ritenere che l’illegittimo abuso del rinnovo dei contratti a tempo determinato, nel pubblico impiego, non comporta la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma il diritto del lavoratore al risarcimento dei danni subiti. Si tratta di una ricaduta del vincolo costituzionale del concorso pubblico, in virtù del quale è riconosciuta legittima dal giudice sovranazionale una diversità di tutela tra rapporto di lavoro pubblico e privato.
Anche nella decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali presso il Consiglio d’Europa del 16 novembre 2016 non si rinviene alcun indice significativo della propensione alla stabilizzazione. Al Governo Italiano si imputa la violazione del codice europeo di sicurezza sociale e della carta sociale europea in quanto, operando una discriminazione rispetto ai magistrati di ruolo, non riconosce ai giudici di pace le dovute ed obbligatorie tutele previdenziali ed assistenziali, comprensive del diritto alla pensione, alle ferie, ad una ragionevole retribuzione in caso di malattia, maternità o paternità.
L’ANM è consapevole che la magistratura onoraria è una risorsa importante per il funzionamento della giustizia, garantito anche dalla possibilità di celebrare un congruo numero di udienze, e condivide le aspettative dei magistrati onorari in servizio riguardo ai diritti previdenziali ed assistenziali, che devono essere adeguatamente riconosciuti.
La tutela previdenziale ed assistenziale deve tener conto della circostanza che il rapporto dei magistrati onorari con l’amministrazione della giustizia non è esclusivo ma compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali e che il regime retributivo non è omogeneo per tutti i magistrati onorari.
Purtuttavia, alla luce degli aspetti esaminati, deve essere escluso che i magistrati onorari in servizio possano essere stabilizzati.
L’aspettativa della stabilizzazione si è, peraltro, creata per effetto di una errata politica di sistematiche e reiterate proroghe, che per il nuovo regime previsto dalla legge delega è necessario evitare.
Sarebbe invece necessaria la effettiva realizzazione dell’ufficio per il processo, nell’ambito del quale prevedere – previo concorso pubblico, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti e con possibili punteggi aggiuntivi per i magistrati onorari attualmente in servizio – una figura ausiliaria senza funzioni giudiziarie e di supporto alla giurisdizione.
Roma, 22 aprile 2017
Il Comitato Direttivo Centrale”

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi