Delibera del CSM sull’esonero parziale in favore dei magistrati professionali di ausilio ai presidenti dei tribunali per il coordinamento degli uffici dei giudici di pace


Pubblichiamo la seguente importante delibera di risposta ad un quesito da parte del CSM del 15 marzo 2017 relativa all’esonero parziale in favore dei magistrati professionali di ausilio ai presidenti dei tribunali per il coordinamento degli uffici dei giudici di pace ,in quanto si riconosce, finalmente in modo chiaro, che in base al predetto esonero i magistrati professionali di ausilio ai Presidenti di Tribunale potranno essere presenti negli uffici dei giudici di pace per un terzo circa del loro orario di servizio e siamo sicuri che questo sia il primo passo per un ‘integrale assegnazione ai predetti uffici dei giudici di pace, almeno nelle sedi più grandi, dei predetti giudici professionali assicurandone un’ efficace presenza settimanale per un coordinamento efficiente in tutto l’arco settimanale.
2) – 41/VA/2016 – Nota prot. 6213 in data 3 novembre 2016 del Presidente del Tribunale di Foggia: Legge 28.4.2016, n. 57, art. 5. Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace – Compiti di ausilio dei giudici individuati dal Presidente del Tribunale. QUESITO.
(relatore Consigliere CLIVIO)
La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,
– vista la nota prot. 6213 in data 3 novembre 2016 del Presidente del Tribunale di Foggia il quale, in relazione al proprio decreto del 31 maggio 2016 con cui, in ossequio al dettato dell’art. 5, comma 4, della legge 28 aprile 2016 n. 57 e previo interpello, ha individuato tre giudici professionali ai quali attribuito i compiti di ausilio ai fini dell’espletamento dell’attività di coordinamento degli uffici del giudice di pace del circondario e, in considerazione della previsione della possibilità di esonero parziale contenuta nella delibera consiliare del 18 maggio 2016 (con cui si disponeva la trasmissione della delibera stessa alla Settima Commissione “per eventuale previsione di percentuali di esonero in favore dei magistrati professionali a cui sono affidati i compiti di ausilio”), chiede di conoscere “se il presidente del tribunale, attraverso una modifica tabellare, possa stabilire ed entro quali limiti percentuali di esonero in favore dei predetti magistrati, proporzionalmente ai compiti a ciascuno di essi affidati ed al numero degli uffici per i quali è stato conferito il potere di coordinamento”;

vista la delibera consiliare del 18 maggio 2016 con la quale sono state emanate indicazioni operative relativamente alle disposizioni di cui all’art. 5 della legge 28 aprile 2016 n. 57, che attribuisce al Presidente del Tribunale il coordinamento degli Uffici del giudice di pace del circondario;
– rilevato, in particolare, che, con riferimento alla norma di cui al comma 4 dell’art. 5 citato, secondo cui “Il presidente del tribunale, nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali”, la predetta delibera ha disposto “la trasmissione della presente delibera alla Settima Commissione, per eventuale previsione di percentuali di esonero in favore dei magistrati professionali a cui sono affidati i compiti di ausilio”;
– considerata poi la circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/019, approvata nella seduta del 25 gennaio 2017, che all’art. 217 stabilisce che il magistrato che collabora nelle attività di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace può usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria in una misura non superiore al 30% del carico di lavoro, non cumulabile con ulteriori esoneri di cui il magistrato eventualmente fruisca, precisando poi che il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera relativamente alla percentuale di esonero;
d e l i b e r a
di rispondere al Presidente del Tribunale di Foggia che, secondo quanto previsto dall’art. 217 della circolare consiliare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/019, approvata nella seduta del 25 gennaio 2017, il magistrato che collabori nelle attività di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace può usufruire di un esonero parziale dall’attività giurisdizionale ordinaria in una misura non superiore al 30% del carico di lavoro, non cumulabile con ulteriori esoneri di cui il magistrato eventualmente fruisca, ed inoltre che il provvedimento di esonero è adottato con variazione tabellare trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, che delibera relativamente alla percentuale di esonero.»

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