Da un Articolo dell’Avvenire nuovi spunti per la Magistratura Onoraria di Pace


Acuta osservazione dell’articolista del quotidiano Avvenire nonchè membro del CSM Balduzzi che interpreta l’aggettivo “onorario” come degno di rispetto. Purtroppo lo stesso indica anche i limiti dell’onorarietà nella Costituzione , laddove essa subordina e limita le funzioni che vengono concesse con “nomina” ,e non con concorso per esami, e per di più “anche elettiva” (come accade in Svizzera,Spagna ed altre nazioni, ndr) “per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” ivi inclusi i tribunali dei minorenni,i giudici tributari, dei tribunali ordinari,delle corti di appello, della Cassazione,ecc., non comprendendo ,quindi,i magistrati requirenti ma solo i giudici… con la prevalenza della magistratura professionale ed esclusiva ,per cui limita il tutto ad una tutela previdenziale (ma anche economica e sociale) del lavoro svolto dai magistrati onorari.

Qui Balduzzi ha colto il “punctum dolens” della stabilizzazione che guarda caso Unità Democratica gdpo aveva posto dal 2008 come base del riconoscimento del lavoro dei magistrati onorari di pace (proponevamo e conserviamo la proposta) quella dell’incompatibilità assoluta con la professione forense in tutto il territorio nazionale ,proprio per non consentire alcuna giustificazione alla Nomenklatura ministeriale di concedere le nomine a tutti, anche e soprattutto agli avvocati (in alcuni Tribunali di varie parti d’Italia fu fatta una guerra contro i giudici di pace anziani ,che svolgevano le funzioni, non essendo avvocati) proprio per renderli precari e revocabili ad nutum in base alle incompatibilità inevitabili in alcuni distretti che ,come capita a Roma, vedono Comuni di Circondari di tribunali diversi vicinissimi (o addirittura nella stessa Capitale come capita per Ciampino che circonda il territorio dell’ aereoporto romano).

Ora l’Europa dovrà sbrogliare la matassa riconoscendo non solo quello che viene chiesto dai giudici onorari italiani ma da tutti i giudici onorari europei, per cui dovranno interpretare se il rapporto dei giudici onorari è un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato oppure altro.
Nel primo caso va da sè che il riconoscimento giuridico previdenziale vi sarà ma non certo la stabilizzazione e come si armonizzerà il tutto con il lavoro autonomo di liberi professionisti?

Nel secondo caso come si potrà giustificare che i giudici onorari italiani sono solo la metà di quelli professionali ,mentre nel Regno Unito sono dieci volte di più gli onorari dei professionali ed in Germania ed in Francia sono di numero superiore sempre gli onorari rispetto a quello dei togati ed anche del loro trattamento economico come dovrà essere? Gratuito come nella maggior parte degli Stati di Europa ?

Ma i giudici onorari italiani, non certo UDgdpo, non vogliono nuovi concorsi (cioè i giovani) nè hanno voluto più gli altri giudici onorari ultrasessantottenni ,non difendendoli in occasione degli incontri ministeriali, ma solo dopo che il latte era stato versato.Eppure in Europa vi erano state le decisioni sui magistrati onorari ungheresi ultra sessantaduenni discriminati come quelli italiani, posizione che invece come UDgdpo abbiamo difeso e difendiamo così come il coordinamento dei presidenti dei tribunali negli uffici dei giudici di pace da noi proposto dal lontano 2008 .

Per non parlare dell’abolizione del cottimo ,sempre da noi di UD proposto per primi in assoluto (c’era un noto sindacalista di giudici onorari che auspicava il cottimo anche per i giudici professionali…trovandolo ottimo per gli onorari) perchè volevamo e siamo per la stabilizzazione vera e non solo per quelli già in servizio ma per tutti coloro che supereranno un vero e proprio concorso per esami scritti ed orali sia per giudici che per i magistrati requirenti onorari, oppure toccherà attendere le proroghe quadriennali od annuali o trimestrali del recente passato con tutti i ministri della giustizia di tutti i governi, di destra , di centro sinistra, di centro destra o tecnici che hanno avuto il merito di disinteressarsi della magistratura onoraria mentre l’unico colpevole sarebbe l’attuale ministro della giustizia che aveva dimostrato interesse alla categoria e che noi certo non difendiamo , ma neppure ne chiediamo le dimissioni o l’additiamo alla vergogna dell’Europa ,quando altri ministri attuali già ministri della giustizia ci dissero che l’allora presidente del consiglio, già cavaliere, aveva preso a cuore i magistrati onorari…forse perchè da quelli professionali doveva difendersi…(d.l.)
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“Posizione e trattamento Magistratura onoraria: perché e come le si deve rispetto
Era facile prevedere che, tra le sfide prioritarie della giustizia nel 2017, vi sarebbe stata quella concernente la posizione istituzionale e il trattamento normativo ed economico dei magistrati onorari. Prevista nella Costituzione come giudice delle controversie minori (tale il significato normalmente assegnato all’art. 106, comma 2 Cost., nella parte in cui ammette “la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”), la magistratura onoraria ha conosciuto un accrescimento delle funzioni connesso alla necessità di alleggerire il carico di quella professionale, finendo per coprire circa il 50% delle cause civili e il 25% di quelle penali, con un preoccupante indice di scopertura, che arriva al 62% per i giudici di pace, al 15% per la media degli altri magistrati onorari, esclusi quelli minorili.
Nei confronti delle rivendicazioni che chiedono per essa il riconoscimento di tutele economiche, previdenziali e sociali (invocando, accanto al principio di eguaglianza, anche norme sovranazionali), il Csm, oltre ad esprimere solidarietà nei confronti del disagio dei magistrati onorari, ha cercato di fare chiarezza, come avvenuto di recente a proposito della vexata quaestio sui poteri di coordinamento dei giudici di pace, che la legge di riforma n. 57/2016 ha affidato ai presidenti di Tribunale.
È, però, indispensabile che Governo e Parlamento, ciascuno per la propria parte, assumano la sfida e diano risposte convincenti, all’interno del nostro Paese e nell’interlocuzione con le istanze sovranazionali. Se è vero infatti che

il modello di giurisdizione può rientrare tra i principi supremi di una forma di Stato come quella italiana (e che pertanto potrebbe legittimamente sbarrare l’ingresso nel nostro ordinamento di norme contrastanti) e che la prevalenza della magistratura professionale ne costituisce un elemento chiave, è parimenti vero che tale modello va coerentemente svolto dalla legislazione primaria e dalla normazione secondaria. Inoltre, va tenuto presente che l’orientamento della Corte costituzionale (da ultimo, sentenza Silvestri n. 60 del 2006) per cui “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie”, non giustifica qualsiasi assenza di tutela o disarmonia della legislazione: per esempio, determinate forme di protezione sociale sono ineludibili quale che sia lo stato giuridico del “lavoratore”. Honor, nella lingua latina, significa nel suo etimo “degno di rispetto”. Alla magistratura “onoraria” le istituzioni tutte devono rispetto.”Renato Balduzzi (fonte:avvenire.it)

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