Cassazione: art.19 del D.Lgsvo n.286/98 ed applicazione nelle decisioni dei gdp relative alle opposizioni ai decreti di espulsione prefettizi

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Pubblichiamo una recente sentenza della Cassazione civile relativa all’interpretazione dell’art.19 del D.Lgsvo n.286/98 (T.U.Immigrazione) ed alla decisione di un giudice di pace relativa al rigetto dell’opposizione ad un decreto di espulsione di un cittadino di paese terzo e cassata dalla Suprema corte

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -1
…omissis
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI Pace di xxx, emessa il
30/09/2015 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/09/2016 dal Consigliere Relatore:.
La Corte, rilevato che sul ricorso n.xxx proposto da xxx nei confronti del Prefetto della Provincia di Rimini / Ministero dell’Interno il
cons.relatore ha depositato ex art 380 bis cpc la relazione che segue.
, letti gli atti depositali. ai sensi dell’ari. 380-bis c,p,e,
osserva quanto segue:

xxx ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del
GDP di Rimini del 30.9.2015, che nel rigettare il ricorso proposto dallo stesso. ha confermato il
decreto di espulsione del Prefetto di Rimini del 30.9.2015.
Con il ricorso articola diverse censure alla motivazione del
provvedimento del GDP di Rimini ed incentra la sua principale critica in relazione alla
violazione di legge derivante dall’aver ritenuto, contrariamente al disposto dell’art. 19 del
ddgs n. 286 del 1998. la valida emissione del decreto di espulsione amministrativa del
30.9.2015 basato esclusivamente sull’inottemperanza ad un precedente ordine di espulsione del
9.7.2015.
Contesta inoltre il ricorrente la mancata considerazione da parte del GDP, sempre in relazione
all’articolo 19 del d.lgs n. 286 del 1998, della ricorrenza di tutti gli elementi integranti lo status
di rifugiato considerate le caratteristiche del paese di provenienza (Nigeria).
Il primo motivo richiama situazioni già valutate da questa Corte, con portata assorbente
rispetto al secondo motivo proposto.
Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “In tema di espulsione dello
straniero, il divieto di adottare ordini di allontanamento, in via automatica e immediata,
correlati alla sola presenza di una misura espulsiva, contenuto nella Direttiva 2008/115/CE
(e.d. Direttiva rimpatri), così come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28
aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l’illegittimità, e la conseguente disapplicazione
da parte del giudice nazionale, del meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo
termine per l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola sanzione penale
detentiva, previsto dall’art. 14, comma 5° bis del digs. 25 luglio 1998, n. 286, (come
modificato. da ultimo, dall’art. 1. comma 22°, lettera M. della legge 15 luglio 2009, n. 94). Ne
consegue che. in applicazione delle previsioni immediate e puntuali della citata Direttiva e
coerentemente con le modifiche introdotte dal dl. 23 giugno 2011 n. 89, l’espulsione, disposta
ai sensi dell’ari’. 14, comma quinto ter, del digs n. 286 del 1998, che tragga la sua esclusiva
ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di allontanamento impartito ai sensi
dell’art. 14, comma quinto bis, del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se
l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore della Direttiva medesima.

(Cass. Sez. 6 -1, n. 18481/2011, Macioce, Rv. 618650, conformi Cass. Sez. 6-1, n. 26629/2011,
Macioce, Rv, 620039, Cass. Sez. 6 — 1, n. 28771/2012, Macioce, Rv. 620932, Cass. Sez. 6 — 1, n.
12334/2012. Ragonesi, Rv. 623458)
Nella specie, la decisione relativa è stata assunta dal GDP in senso difforme da tale
orientamento costante, che non ha considerato il collegamento tra l’ordine di espulsione e la
mancata ottemperanza volontaria al provvedimento del 9.7.2015.
Ricorrono i requisiti di cui all’art 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
Considerato
che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione non utilmente
contestate e contrastate;
che in conclusione il ricorso va accolto con cassazione del provvedimento impugnato e
conseguente annullamento del provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini del
30.9.2015, con condanna alle spese come in dispositivo in applicazione del principio
della soccombenza tenuto conto dei parametri di riferimento.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il
provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini del 30.09.2015 nei confronti di
xxx.
Condanna alle spese nella misura di Euro 2100,00 per la fase di cassazione, di cui euro
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie ed curo 1200,00 per la
fase di merito, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Roma 26.09.2016

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