Senato:all’ordine del giorno la conversione in legge del D.L.n.168/16

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All’ordine del giorno del Senato oggi la conversione in legge del D.L.n.168/16 .
Pubblichiamo una nota sul testo che verrà approvato dal Senato

N. 133
Nota Breve
Servizio studi
A.S. 2550 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa”

Riferimenti:
A.S. 2550
Classificazione Teseo: CORTE DI CASSAZIONE, GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, UFFICI GIUDIZIARI
Contenuto
Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168.
Nel corso dell’esame in sede di conversione l’altro ramo del Parlamento, oltre ad aver inserito due nuovi articoli (art. 1-bis; art. 7-bis), ha apportato numerose modifiche al testo dell’originario decreto-legge.
Passando al merito, il decreto-legge, come modificato, si compone di 14 articoli, suddivisi in tre Capi.
Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Capo I)
Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull’organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza.
Più nel dettaglio, l’articolo 1, introducendo due ulteriori commi all’articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, prevede che i magistrati addetti all’ufficio del Massimario e del Ruolo, che sono magistrati con funzioni di merito, possano essere impiegati eccezionalmente per comporre i collegi giudicanti, tanto civili quanto penali, della Corte di Cassazione al fine di rafforzare i presidi organizzativi necessari a un più rapido smaltimento dell’arretrato.
Con riguardo alla questione relativa all’arretrato, si segnala che nella relazione tenuta in occasione dell’anno giudiziario 2016 si precisi come il 32,7% della intera pendenza della Corte di Cassazione sia imputabile alla sezione tributaria.
L’applicazione temporanea dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell’ufficio del massimario. L’articolo nella sua formulazione originaria circoscriveva la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che avessero presso l’ufficio del massimario una anzianità di servizio di almeno due anni; la Camera ha ulteriormente circoscritto l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, limitando tale possibilità ai soli magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e ponendo un limite triennale (non rinnovabile) all’applicazione.
È opportuno ricordare che sempre ai sensi dell’articolo 115 del RD, così come modificato dal cd decreto del fare (D.L. 69/2013), il Primo Presidente della Corte di cassazione, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio, osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura, anno per anno può destinare fino a trenta magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. Tali magistrati possono assistere alle camere di consiglio della sezione della Corte cui sono destinati, senza possibilità di prendere parte alla deliberazione o di esprimere il voto sulla decisione. Il CSM nel parere reso sul decreto-legge in esame, fra i rilievi formulati con riguardo all’articolo 1, ha sottolineato l’esigenza di un intervento correttivo volto sopprimere tale figura, in quanto “una volta introdotta la possibilità per i magistrati dell’Ufficio del Massimario di comporre direttamente i collegi…non ha più alcuna utilità prevedere, contemporaneamente, la possibilità che alcuni magistrati del medesimo ufficio svolgano funzioni ausiliarie e preparatorie rispetto alla definizione delle medesime controversie”.
Il nuovo articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Camera, reca numerose modifiche al procedimento di Cassazione. Tali modifiche ricalcano sostanzialmente il contenuto dei principi di delega previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera c) dell’AS 2284, (Delega per la riforma del processo civile), già approvato dalla Camera e attualmente all’esame della Commissione giustizia.
In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l’uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del c.d. filtro in Cassazione.
Analiticamente, con la modifica dell’art. 375 c.p.c. si prevede che la Corte, quando la controversia è assegnata a una sezione semplice, e non alle sezioni unite, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio; si ricorre all’udienza pubblica solo se la sezione filtro non riesce a definire il giudizio in camera di consiglio o se la questione di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare riveste una particolare rilevanza (lettera a). La lettera b), modificando l’art. 376 c.p.c., precisa che, se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità/infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità. Con la modifica dell’art. 377, prevista dalla lettera c), si rimette ad un decreto del presidente (della Corte di cassazione, della sezione semplice o della sezione filtro) l’ordine di integrazione del contraddittorio o di esecuzione della notificazione dell’impugnazione (attualmente la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375, n. 2).
La lettera d) interviene sull’art. 379 c.p.c. invertendo l’ordine di intervento delle parti nella discussione: dopo l’intervento del relatore spetta infatti al PM esprimere, oralmente, le sue conclusioni motivate; solo successivamente saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche ed è soppressa la disposizione che oggi consente alle parti di presentare in udienza brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del PM. La lettera f) introduce nel codice di rito il nuovo art. 380-bis.1, volto a disciplinare il procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici. In base a tale disposizione il PM e le parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio almeno 40 giorni prima; il PM potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio mentre le parti non oltre 10 giorni prima dell’adunanza. La corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento di PM e parti. Con la modifica dell’art. 380-bis c.p.c. si interviene sul procedimento filtro dinanzi alla apposita sezione civile della Corte, per eliminare la relazione del consigliere che, attualmente, contiene una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso e che viene oggi depositata in cancelleria. La riforma accelera i tempi rimettendo allo stesso presidente, in sede di fissazione dell’adunanza, l’indicazione di eventuali ipotesi filtro. Se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice (lettera e). La disposizione modifica altresì il procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, intervenendo sull’art. 380-ter c.p.c. La riforma, alla lettera g), prevede che tanto il PM quanto le parti possano interagire con la Corte esclusivamente per iscritto, escludendo la possibilità di essere sentiti; la camera di consiglio decide inaudita altera parte. Con le modifiche agli articoli 390 e 391 (rispettivamente lettere h) e i) si ampliano i termini per rinunciare al ricorso (e si coordina il codice con la soppressione dall’art. 375, n. 3). Infine, la lettera l) interviene sull’art. 391-bis, distinguendo il procedimento di correzione degli errori materiali da quello di revocazione delle sentenze della Cassazione. Nel primo caso, infatti, si prevede che l’esigenza di una correzione possa essere rilevata d’ufficio dalla Corte o richiesta dalle parti senza limiti di tempo (oggi, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione). Nel secondo caso, invece, la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione; se la Corte ritiene la richiesta inammissibile pronuncia in camera di consiglio, diversamente provvede in pubblica udienza.
Il comma 2 dell’art. 1-bis, reca una disposizione transitoria prevedendo che la riforma del procedimento di cassazione si applica ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio.
L’articolo 2, al comma 1, modificando l’art. 73 del D.L. 69/2013, estende la previsione di tirocini formativi presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, stabilendo che l’attività di formazione degli ammessi allo stage sia condotta in collaborazione con il CNF, nonché con le scuole di specializzazione per le professioni legali.
E’ opportuno osservare come tale previsione sembri recepire le indicazioni del primo Presidente della Corte di Cassazione, che, nel suo intervento del gennaio 2016, tenuto nel corso della inaugurazione dell’anno giudiziario auspicava: ” tenuto conto delle limitate risorse disponibili e dell’ormai insuperabile indice di produttività di ciascun consigliere, si richiede una quota di risorse aggiuntive, composta, oltre che dagli assistenti di studio per legge assegnati al Massimario, da un congruo numero di tirocinanti anche ex art. 73 DL n.69/ 2013, che, negli uffici spoglio sezionali, costituiscano l’ufficio per il processo di Cassazione, alla stregua di quanto avviene presso le altre Corti supreme”. I commi da 2 a 5 dell’articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducono in via eccezionale, da 18 a 12 mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; é fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La disposizione consente inoltre anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali. La Camera è intervenuta sul comma 3 per ridurre ad un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge prevedeva 2 mesi) e conseguentemente ampliare a 11 mesi (in luogo dei previsti 10) il tirocinio presso gli uffici giudiziari.
L’articolo 3 reca disposizioni in materia di “tramutamenti successivi dei magistrati”, subordinando il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l’assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente. Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stato precisato che queste disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio, che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno 3 anni; né con riguardo alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
L’articolo 4 reca disposizioni per l’efficienza degli Uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni. In particolare si stabilisce che prevede che il personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno assegnato agli Uffici di sorveglianza non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza (comma 1). L’articolo 4, commi 2 e 3, riguarda tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e vieta, fino al 31 dicembre 2019, che tale personale possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.
L’articolo 5, comma 1, al fine di assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte, prevede il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero stati collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017.
Ferma restando la norma generale del collocamento a riposo dei magistrati a 70 anni (art. 5 del D.Lgs n. 511 del 1946), la possibilità del trattenimento in servizio – prevista per 2 anni per tutti i dipendenti pubblici dall’art. 16 del D.Lgs. 503 del 1992 – era stata aumentata a 5 anni per i soli magistrati (quindi fino a 75 anni) dall’art. 34 della legge finanziaria 2003 (L. 289 del 2002). Per favorire il ricambio generazionale nella P.A., l’art. 1 del DL n. 90 del 2014 ha abrogato il citato art. 16 e, con esso, l’istituto del trattenimento in servizio; per salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari (ordinari, amministrativi, contabili e militari) è stata, tuttavia, prevista una limitata fase transitoria, fino al 31 dicembre 2015 (i cui effetti, per tutti i magistrati ordinari, sono stati differiti al 31 dicembre 2016 dall’art. 18 del decreto-legge n. 83 del 2015).
Per gli altri magistrati ordinari rimane fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fissato dall’art. 1, comma 3, del DL 90/2014: il 31 dicembre 2016 per i magistrati che al 31 dicembre 2015 non avevano ancora compiuto 72 anni e che, in base alla proroga di cui all’art. 18 del DL 83 del 2015, avrebbero dovuto andare in pensione tra tale ultima data e il 31 dicembre 2016; dal 1° gennaio 2017, con il compimento dei 70 anni di età. In particolare, il decreto-legge si applica solo (salvo il successivo art. 10, cui si rinvia) ai magistrati della Corte di cassazione che svolgono: funzioni apicali (primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione); funzioni direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di cassazione; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); funzioni direttive (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione). In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: – se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine dell’anno, senza possibilità di proroga; – se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 72 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016 – 30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. Si tratta, quindi, di una proroga del trattenimento in servizio – ma circoscritta a coloro che svolgono le indicate funzioni in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall’art. 10) – già prevista sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dal citato art. 18 del DL n. 83/2015.
Il comma 2 dell’articolo 5 interviene sui limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità. Tali funzioni potranno essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio); contestualmente, peraltro, la disposizione afferma che il calcolo degli anni di servizio va fatto senza applicare l’istituto del trattenimento in servizio e dunque considerando il pensionamento a 70 anni.
Infine, l’articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado (a seguito della riforma della geografia giudiziaria, che ha ridotto il numero dei tribunali) e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi. La Camera dei deputati è intervenuta su questa disposizione per correggere un riferimento normativo: la tabella con l’organico della magistratura non è infatti contenuta nella legge n. 111 del 2007, di riforma dell’ordinamento giudiziario, bensì nella legge n. 71 del 1991.
Misure urgenti per la giustizia amministrativa (Capo II)
Il Capo II (artt. 7-10) detta misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a: dettare disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell’entrata in vigore, a regime, della disciplina sul processo amministrativo telematico.
L’articolo 7 modifica alcune disposizioni del Codice del processo amministrativo (All. 1 del D. Lgs. n. 104 del 2010) relative al domicilio digitale (art. 25), alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali (art. 136); sono modificati ed introdotti ex novo anche alcuni articoli delle norme di attuazione del Codice. In particolare, con riguardo all’articolo 25: – un nuovo comma 1-bis precisa l’estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale (del processo civile telematico) di cui all’art. 16-sexies del DL 179/2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario; a tale modalità di notificazione può procedersi, infatti, soltanto quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione digitale presso l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (art. 6-bis del Codice dell’amministrazione digitale, DL 82/2006); – un nuovo comma 1-ter precisa – per le comunicazioni di segreteria – l’inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1 gennaio 2018, della disciplina sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Il comma 1-ter prevede che, davanti al TAR, la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione distaccata dove pende il ricorso) si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del TAR (o della sezione distaccata); analogamente, davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, è considerata domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato. In relazione all’articolo 136 dello stesso Codice: – la Camera dei deputati ha integrato il contenuto del comma 1 precisando l’obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell’indirizzo PEC; che in caso di collegio difensivo, per l’efficacia delle comunicazioni da parte della segreteria del giudice è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a tutti gli avvocati ; – è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori, delle parti (ove siano in giudizio personalmente) o degli ausiliari del giudice; la deroga – disposta dal presidente della sezione del TAR (o del CdS) se il ricorso è già incardinato ovvero dal collegio se la questione sorge in udienza – potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Per motivi di coordinamento con tale deroga viene poi modificato il successivo comma 2-bis relativo all’obbligo (anziché alla possibilità) di sottoscrizione con firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti; la Camera dei deputati ha precisato l’invarianza finanziaria per l’Erario di tale obbligo; – sono infine aggiunti due commi: il comma 2-ter, che prevede – come nel processo civile telematico – che il difensore, assumendo la veste di pubblico ufficiale, attesti mediante la procedura di asseverazione prevista dal Codice dell’amministrazione digitale (art. 22, comma 2, D.Lgs. 82/2006) la conformità all’originale delle copie informatiche di atti processuali, provvedimenti del giudice o altro documento depositato per via digitale; il comma 2-quater che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante upload (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale (pare di intendere: dell’ufficio giudiziario) quando non in possesso di posta elettronica certificata. Il comma 2 dell’articolo 7 in esame modifica alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (All. 2 del D.Lgs. n. 104 del 2010): all’articolo 3 è precisata l’obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze; all’articolo 4, in materia di orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito “telematico” (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile (l’attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00); viene precisato che il deposito di tali atti che avvenga tra le 12.00 e le 24.00 dell’ultimo giorno utile si considera, ai fini dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali, effettuato il giorno successivo; all’articolo 5 è aggiunto un comma 3-bis sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea, ove previsto; spetta al segretario dell’ufficio giudiziario la gestione del relativo fascicolo che dovrà contenere un indice analitico dei documenti che lo compongono e il cui aggiornamento è curato dallo stesso ufficio di segreteria del giudice amministrativo; all’articolo 13 viene modificato il comma 1 e sono aggiunte due nuove disposizioni: – al comma 1, così integrato dalla Camera dei deputati, è data possibilità al Segretario generale della giustizia amministrativa – per garantire la tenuta del sistema informatico – di stabilire con decreto i limiti dimensionali degli allegati al moduli di deposito effettuato con PEC o upload; in casi eccezionali può, comunque, essere autorizzato il deposito cartaceo; – il nuovo comma 1-ter prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l’obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2017; il nuovo comma 1-quater stabilisce – fino al 31 dicembre 2017 – la possibilità di deposito mediante PEC (o nei casi previsti, mediante upload sul sito istituzionale) dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all’albo degli avvocati; analoga possibilità riguarda l’uso della PEC per le comunicazioni di segreteria al domiciliatario (il decreto-legge prevedeva qui l’obbligo dell’uso della PEC; la facoltatività è stata introdotta con una modifica della Camera dei deputati; un nuovo articolo 13-bis detta infine misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. In particolare, si stabilisce che – per tre anni dall’avvio del processo amministrativo telematico (quindi fino al 31 dicembre 2019) – ove la questione di diritto in esame abbia dato luogo a difformi interpretazioni giurisprudenziali (suscettibili di incidere in misura rilevante sul diritto di difesa di una parte), il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso possa sottoporre per saltum – tramite il presidente del TAR o della sezione – al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione all’Adunanza plenaria. E’ previsto un doppio filtro sulla richiesta: il primo da parte del presidente del TAR interessato o della sezione; il secondo da parte del presidente del Consiglio di Stato. Il DL prevedeva che il silenzio sull’istanza da parte di entrambi oltre i termini previsti (rispettivamente, 20 e 30 gg. dalla richiesta) equivalesse a rigetto dell’istanza di rimessione. La Camera dei deputati ha limitato tale possibilità di silenzio-rigetto al solo silenzio del presidente del Consiglio di Stato. L’art. 13-bis precisa, infine, che le decisioni dell’Adunanza plenaria possono riguardare le sole questioni di diritto relative al processo amministrativo telematico. Una specifica disciplina transitoria prevede: – che le modifiche in materia di processo amministrativo telematico introdotte dall’articolo 7 in esame nonché le altre inerenti all’obbligo di sottoscrizione con forma digitale di tutti gli atti del giudice, degli ausiliari e delle parti (art. 38, comma 1-bis, DL 90/2014) e l’obbligo di deposito di atti e documenti con modalità telematiche e di formazione del fascicolo digitale (art. 20, comma 1-bis, DL 83/2015) hanno efficacia riguardo ai giudizi introdotti con ricorsi depositati, sia in primo grado che in appello, dal 1° gennaio 2017. Ai ricorsi depositati prima di tale data continuano, invece, ad applicarsi fino all’esaurimento del grado di giudizio e, in ogni caso, non oltre il 1° gennaio 2018, le disposizioni vigenti al 31 agosto 2016, data di entrata in vigore del DL in esame (comma 3);- nel primo anno di vigenza a regime del processo amministrativo telematico – cioè dal 1°gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 – viene previsto un doppio binario, in quanto i giudizi introdotti con modalità telematiche dovranno essere accompagnati anche da una copia cartacea del ricorso (comma 4). Ulteriori disposizioni dell’articolo 7 prevedono:- l’inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute nel D.Lgs 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato di cui agli artt.22, 39 e ss., L. 124 del 2007 (comma 5); – per garantire la sicurezza del SIGA (il sistema informativo della giustizia amministrativa), dal 1° gennaio 2017, l’uso esclusivo di un indirizzo PEC gestito dal ministero della giustizia per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti (comma 6); – dalla data di vigenza della legge di conversione del DL fino al 30 novembre 2016, una fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico presso TAR e Consiglio di Stato, le cui concrete modalità attuative sono demandate agli organi della giustizia amministrativa; tale disposizione è stata introdotta dalla Camera dei deputati nel corso dell’esame (comma 6-bis); – l’istituzione di una Commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all’avvio del processo telematico; presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, è composta dal presidente di TAR più anziano nel ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e da un massimo di altri due esperti con particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, indicati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa; va precisato che la Camera ha portato da 3 a 2 il numero degli esperti, rendendone l’apporto obbligatorio; la stessa Camera dei deputati ha, inoltre, stabilito che il Consiglio di presidenza sceglie uno degli esperti in un elenco di 3 indicato dal CNF mentre l’altro esperto è scelto sempre in un elenco di 3 proposto dalle associazioni specialistiche più rappresentative nel settore del diritto amministrativo. Sui lavori della Commissione di monitoraggio riferisce mensilmente al CPGA (Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa) il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, anche proponendo le eventuali modifiche alla disciplina del processo telematico. La Camera dei deputati ha previsto, a tal fine, che il citato CPGA – oltre che dal presidente del Consiglio di Stato – sia presieduto dallo stesso presidente aggiunto e dal presidente di TAR più anziano nel ruolo (comma 7). Viene infine stabilita l’abrogazione della disposizione (art. 2, comma 1-bis, DL 117 del 2016) che, per consentire l’avvio ordinato del processo amministrativo telematico, prevedeva fino al 31 marzo 2017 l’applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso DL 117 (comma 8). Tale previsione non appare più compatibile con la disciplina recata dall’articolo 7 del DL in esame, non essendo possibile la contemporanea vigenza con effetti legali delle disposizioni sui depositi cartacei e di quelle sui depositi informatici proprie del processo amministrativo telematico. Oltre a disporre ulteriori abrogazioni aventi natura di coordinamento, nel corso dell’esame del decreto la Camera dei deputati ha aggiunto quattro nuovi commi all’articolo 7: il primo prevede la sottoscrizione con firma digitale dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nonché degli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva (comma 8-bis); il secondo riformula l’art. 192 del TU spese di giustizia rinviando ad un decreto del MEF per le modalità di pagamento del contributo unificato nel processo amministrativo (fino alla data di vigenza del citato decreto si applicano le attuali disposizioni) (comma 8-ter); il terzo stabilisce che la disciplina sul contenzioso sulle operazioni elettorali degli enti territoriali dettata dal Codice del processo amministrativo si applica anche all’analogo contenzioso relativo alle città metropolitane (comma 8-quater); l’ultimo comma prevede l’invarianza finanziaria derivante dalle disposizioni dell’articolo 7 (comma 8-quinquies).
Ulteriori misure previste dal decreto-legge sono volte a: prevedere criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza. L’articolo 7-bis, infatti, introdotto dalla Camera dei deputati, interviene sulle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo per inserirvi l’art. 13-bis, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all’esito di un procedura di consultazione delle categorie di professionisti interesate, entro la fine di quest’anno. La disposizione precisa che le questioni trattate nelle pagine che dovessero superare i suddetti limiti dimensionali potranno non essere esaminate dal giudice, senza che questo rappresenti motivo di impugnazione della sua decisione; istituire l’ufficio per il processo amministrativo.
L’articolo 8 del decreto-legge istituisce l’ufficio per il processo amministrativo sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria con il decreto-legge n. 90 del 2014. Lo scopo di tale ufficio viene individuato (secondo anche quanto precisato nella relazione illustrativa) nell’intento di creare una struttura di supporto del magistrato nell’attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina, precedenti, oltre che nell’elaborazione di provvedimenti elementari o parti di provvedimenti, al fine di aumentare la produttività. Tali strutture, istituite presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ed i TAR, sono costituite da personale della III area funzionale (funzionari e funzionari informatici) ma, come negli uffici del processo nella magistratura ordinaria, possono fare parte della struttura anche laureati in giurisprudenza che svolgono gli stage formativi o il tirocinio per l’accesso alla professione forense. Le disposizioni attuative dell’ufficio del processo amministrativo sono adottate entro sei mesi dalla vigenza della legge di conversione del DL in esame.
L’articolo 9 reca disposizioni per l’efficienza della giustizia amministrativa, prevedendo un aumento totale di 53 unità di personale, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella PA nonché dei limiti in materia di turn over.
L’articolo 10 disciplina la proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato. In particolare, l’articolo 10, comma 1, consente il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 dei magistrati amministrativi che ricoprono una posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall’art. 5 e che dovrebbero altrimenti essere collocati a riposo per sopraggiunti limiti di età. In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: – se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 70 anni dovranno essere collocati a riposo, senza possibilità di proroga; – se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 70 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016 – 30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. Analoga disposizione è contenuta nel comma 2 relativamente agli avvocati dello Stato in posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati dall’art. 5. Anche per gli avvocati dello Stato, il requisito per il trattenimento in servizio fino a dicembre 2017 è anagraficamente individuato nel compimento del 70° anno di età dopo il 31 dicembre 2016. Il comma 3, infine, in relazione ai vertici della Corte dei conti, differisce al 31 dicembre 2017 l’entrata in vigore per i magistrati contabili delle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014 sull’abrogazione dell’istituto del trattenimento in servizio. Il trattenimento in servizio è destinato ad operare nei confronti dei magistrati contabili in servizio che: – svolgono funzioni direttive e semidirettive; – non hanno compiuto 70 anni alla data del 31 dicembre 2016; – debbono essere collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 30 dicembre 2017. Tali magistrati contabili potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017.
Disposizioni finanziarie e finali (Capo III)
Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali. L’articolo 11, per finanziare la copertura delle assunzioni in magistratura sulla base dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 2, comma 5, del decreto-legge, modifica l’art. 1, comma 425, della legge di stabilità 2015 (L 190/2014) per prevedere una corrispondente riduzione del Fondo del Ministero della giustizia per il recupero di efficienza del sistema giudiziario, il potenziamento dei relativi servizi e il completamento del processo telematico. Alla copertura degli oneri di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all’art. 9 del DL in esame (quantificata in 2.553.700 euro a partire dal 2017) si provvede, invece, con le risorse aggiuntive derivanti dall’aumento del contributo unificato per i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato previste dal DL 98/2011 (art. 37) e già destinate anche al funzionamento della giustizia amministrativa. L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 31 agosto 2016.
A cura di C. Andreuccioli

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