Senato : oggi ,discussione ed approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge n.168/2016

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Al Senato : oggi vi è la discussione ed approvazione definitiva della legge di conversione del decreto legge n.168/2016 già approvata dalla Camera dei Deputati il 6 ottobre u.s. Pubblichiamo il testo della legge così come approvata dalla Camera e che dovrebbe essere confermata dal Senato integralmente…

DISEGNO DI LEGGE N. 2550
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)
e dal Ministro della giustizia (ORLANDO)
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (MADIA)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 4025)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 ottobre 2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168

All’articolo 1:

al comma 1:

all’alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto»;

al primo capoverso, dopo le parole: «può applicare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,» e dopo le parole: «a due anni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità,»;

al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da» sono sostituite dalle seguenti: «Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte» e le parole: «del comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

Dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. — (Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione). — 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 375:

1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”;

b) all’articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice”;

c) all’articolo 377:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente”;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata”;

d) all’articolo 379:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

“Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese”;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Non sono ammesse repliche”;

e) l’articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 380-bis. — (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). — Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”;

f) dopo l’articolo 380-bis è inserito il seguente:

“Art. 380-bis.1. — (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). — Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”;

g) l’articolo 380-ter è sostituito dal seguente:

“Art. 380-ter. — (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). — Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti”;

h) all’articolo 390, primo comma, le parole: “o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter” sono sostituite dalle seguenti: “o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter”;

i) all’articolo 391:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione”;

2) al secondo comma, dopo le parole: “Il decreto” sono inserite le seguenti: “, l’ordinanza”;

l) all’articolo 391-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

“Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma”;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice”.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

All’articolo 2:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale — 4ª serie speciale — n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

b) due mesi, per il secondo periodo;

c) sei mesi, per il terzo periodo».

All’articolo 3:

al comma 1, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le parole: «”ad una sede”» sono sostituite dalle seguenti: «”, ad una sede”»;

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

All’articolo 4:

al comma 3, le parole: «e alle assegnazioni, in corso» sono sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso».

All’articolo 5:

al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data».

All’articolo 6:

al comma 1, alinea, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71»;

alla rubrica, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71».

All’articolo 7:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «soggetti al processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»;

alla lettera b):

al numero 1) è premesso il seguente:

«01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”»;

al numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «dispensare» sono inserite le seguenti: «, previo provvedimento motivato,»;

il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

“2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”»;

al numero 3):

al capoverso 2-ter, al primo periodo, dopo le parole: «all’articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari»;

al capoverso 2-quater, le parole: «a depositare» sono sostituite dalle seguenti: «a depositarli» e le parole: «il sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «il sito internet istituzionale»;

al comma 2:

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo”»;

alla lettera d), capoverso 1-quater, al primo periodo, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e, al secondo periodo, le parole: «sono fatte» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere fatte»;

alla lettera e):

all’alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»;

al capoverso 13-bis:

le parole: «13-bis.» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 13-bis.»;

al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l’applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e sull’applicazione» e le parole: «chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di» sono soppresse, il secondo periodo è soppresso, al terzo periodo, le parole: «della plenaria» sono sostituite dalle seguenti: «dell’adunanza plenaria» e, al quinto periodo, le parole: «è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta»;

al comma 3, le parole: «dall’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto”»;

al comma 7:

al primo periodo, le parole da: «nonché, ove necessario,» fino a: «tre» sono sostituite dalle seguenti: «nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all’adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.»;

al comma 8, le parole: «È abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «Sono abrogati il comma 1-bis dell’articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

8-ter. In considerazione dell’avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, l’articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

“Art. 192. — (Modalità di pagamento). — 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:

a) versamento ai concessionari;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell’articolo 191.

5. Dall’attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. — (Sinteticità e chiarezza degli atti di parte). — 1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell’avvio e dell’attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”;

b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali”;

2) dopo l’articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

“Art. 13-ter. — (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). — 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:

a) al comma 6 dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: “Al fine di consentire” fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato».

All’articolo 8:

al comma 1, capoverso Art. 53-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «tabella A allegata al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426».

All’articolo 11:

al comma 2, dopo le parole: «All’articolo 22, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e dopo le parole: «n. 83,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,»;

al comma 4, dopo le parole: «3.841.032 euro» è inserita la seguente: «annui»;

al comma 6, dopo le parole: «euro 2.553.700» è inserita la seguente: «annui».

Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Camera dei deputati

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l’efficienza degli uffici giudiziari;

Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l’efficienza del processo amministrativo, nonché in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I Capo I
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L’EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L’EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Articolo 1. Articolo 1.
(Applicazione dei magistrati dell’Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso) (Applicazione dei magistrati dell’Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso)

1. All’articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1. All’articolo 115 dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente i magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

«Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile, i magistrati addetti all’ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell’ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.».

Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte più di un magistrato dell’ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del terzo comma».
Articolo 1-bis.
(Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione
del ricorso per cassazione)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 375:

1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio»;

b) all’articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice»;

c) all’articolo 377:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all’articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l’integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell’impugnazione a norma dell’articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata»;

d) all’articolo 379:

1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

«Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Non sono ammesse repliche»;

e) l’articolo 380-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell’articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un’ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice»;

f) dopo l’articolo 380-bis è inserito il seguente:

«Art. 380-bis.1. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). – Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti»;

g) l’articolo 380-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 380-ter. – (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti dall’articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l’adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la Corte giudica senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti»;

h) all’articolo 390, primo comma, le parole: «o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter» sono sostituite dalle seguenti: «o sino alla data dell’adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380-ter»;

i) all’articolo 391:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «Il decreto» sono inserite le seguenti: «, l’ordinanza»;

l) all’articolo 391-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell’articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell’articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d’ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall’articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l’inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Articolo 2. Articolo 2.
(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado) (Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado)

1. All’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;

b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell’Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché».

2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) all’articolo 8:

1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall’ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l’ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall’approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;

b) all’articolo 13, il comma 2 è abrogato.

3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell’organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all’esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

a) tre mesi, per il primo periodo;

a) identica;

b) due mesi, per il secondo periodo;

b) identica;

c) cinque mesi, per il terzo periodo.

c) sei mesi, per il terzo periodo.

4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Identico.

5. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l’anno 2017, di euro 6.214.395 per l’anno 2018, di euro 3.200.550 per l’anno 2019, di euro 3.254.431 per l’anno 2020, di euro 3.542.388 per l’anno 2021, di euro 3.563.285 per l’anno 2022, di euro 3.627.380 per l’anno 2023, di euro 3.702.158 per l’anno 2024, di euro 3.766.254 per l’anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall’anno 2026.

5. Identico.
Articolo 3. Articolo 3.
(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati) (Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)

1. All’articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

1. All’articolo 194, primo comma, dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «, ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 4. Articolo 4.
(Disposizioni per l’efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni) (Disposizioni per l’efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell’amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

1. All’articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».

1. Identico.

2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
Articolo 5. Articolo 5.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità) (Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità)

1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell’elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

1. Identico.

2. All’articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

2. Identico:

«1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».

«1. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all’articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, alla data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».
Articolo 6. Articolo 6.
(Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme
sull’ordinamento giudiziario) (Modifiche alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme
sull’ordinamento giudiziario)

1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Alla Tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera i) il numero: “366” è sostituito dal numero: “314”;

«a) identica;

b) alla lettera l) il numero: “9.039” è sostituito dal numero: “9.091”.».

b) identica.».
Capo II Capo II
MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Articolo 7. Articolo 7.
(Disposizioni sul processo amministrativo telematico) (Disposizioni sul processo amministrativo telematico)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all’articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

a) identico:

«1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l’articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

«1-bis. Identico.

1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»;

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico.»;

b) all’articolo 136:

b) identico:

01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell’efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo»;

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

1) identico:

«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

«2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare, previo provvedimento motivato, dall’impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell’impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all’articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

3) identico:

«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l’asseverazione di cui all’articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell’articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento. Nel compimento dell’attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.».

2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositarli mediante upload attraverso il sito internet istituzionale.».

2. Alle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1º gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all’articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;

a) identica;

b) all’articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

b) identica;

«4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;

c) all’articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

c) identica;

«3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d’ufficio, sono inseriti l’indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L’aggiornamento dell’indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;

c-bis) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo»;

d) all’articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

d) identico:

«1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1º gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

«1-ter. Identico.

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario.»;

1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione possono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all’Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria possono essere fatte alla PEC del domiciliatario.»;

e) dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

e) nel titolo IV, dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.

«Art. 13-bis. Misure transitorie per l’uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull’interpretazione e l’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d’ufficio e pubblicata in udienza, può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall’udienza in cui è pubblicata l’ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l’accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell’udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all’esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L’adunanza plenaria è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».

1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull’interpretazione e sull’applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d’ufficio e pubblicata in udienza, può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all’esame dell’adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall’udienza in cui è pubblicata l’ordinanza. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l’accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell’udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all’esito della decisione dell’adunanza plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L’adunanza plenaria è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1º gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1º gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1o gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all’esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1o gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. A decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 1º gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico.

4. Identico.

5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all’articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.

5. Identico.

6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1º gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l’utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.

6. Identico.

6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all’articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L’individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto».

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull’andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico.

7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all’avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all’amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull’andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico. Alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all’adozione di tali misure, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

8. È abrogato il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

8. Sono abrogati il comma 1-bis dell’articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis dell’articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

8-ter. In considerazione dell’avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1° gennaio 2017, l’articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 192 – (Modalità di pagamento). – 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:

a) versamento ai concessionari;

b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell’articolo 191.

5. Dall’attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 7-bis.
(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte)

1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell’avvio e dell’attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione»;

b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali»;

2) dopo l’articolo 13-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 13-ter. – (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). – 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui all’articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l’Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell’atto.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.

4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l’impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.

5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L’omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione».

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:

a) al comma 6 dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: «Al fine di consentire» fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 2-bis dell’articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.
Articolo 8. Articolo 8.
(Ufficio per il processo amministrativo) (Ufficio per il processo amministrativo)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l’articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). — 1. A supporto dell’attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: “ufficio per il processo”, mediante l’utilizzo, nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l’organizzazione dell’ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell’ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell’ufficio giudiziario, necessario per l’attivazione dell’ufficio per il processo.».

«Art. 53-ter (Ufficio per il processo). – 1. A supporto dell’attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: “ufficio per il processo”, mediante l’utilizzo, nell’ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l’organizzazione dell’ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell’ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell’ufficio giudiziario, necessario per l’attivazione dell’ufficio per il processo.».

2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Identico.
Articolo 9. Articolo 9.
(Disposizioni per l’efficienza della giustizia amministrativa) (Disposizioni per l’efficienza della giustizia amministrativa)

1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l’informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l’attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell’avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1º gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.

Identico.

2. La copertura è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell’Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.

3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell’ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell’ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.

4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 6.

Articolo 10. Articolo 10.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato) (Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato)

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016.

Identico.

2. Per assicurare la funzionalità della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell’articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016.

3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei conti, gli effetti dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Capo III Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 11. Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie) (Disposizioni finanziarie)

1. All’articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» è sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell’anno 2016».

1. Identico.

2. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: «40.966.000» è sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» è sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» è sostituita dalla seguente: «50.650.000».

2. All’articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «40.966.000» è sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» è sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» è sostituita dalla seguente: «50.650.000».

3. All’articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» è sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» è sostituita dalla seguente: «49.450.000».

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l’anno 2017, a 6.214.395 euro per l’anno 2018, a 3.200.550 euro per l’anno 2019, a 3.254.431 euro per l’anno 2020, a 3.542.388 euro per l’anno 2021, a 3.563.285 euro per l’anno 2022, a 3.627.380 euro per l’anno 2023, a 3.702.158 euro per l’anno 2024, a 3.766.254 euro per l’anno 2025 e a 3.841.032 euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l’anno 2017, a 6.214.395 euro per l’anno 2018, a 3.200.550 euro per l’anno 2019, a 3.254.431 euro per l’anno 2020, a 3.542.388 euro per l’anno 2021, a 3.563.285 euro per l’anno 2022, a 3.627.380 euro per l’anno 2023, a 3.702.158 euro per l’anno 2024, a 3.766.254 euro per l’anno 2025 e a 3.841.032 euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Identico.

6. Agli oneri di personale derivanti dall’articolo 9, pari a euro 2.553.700 a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.

6. Agli oneri di personale derivanti dall’articolo 9, pari a euro 2.553.700 annui a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all’entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 12.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 agosto 2016.

MATTARELLA

Renzi — Orlando – Madia – Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Allegato

(articolo 9)

Allegato

(articolo 9)

Tabella A

Identica.

CONSIGLIO DI STATO
E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
RIEPILOGO NAZIONALE

QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE
FUNZIONALI-POSIZIONI ECONOMICHE

DOTAZIONE ORGANICA
DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI

Dirigenti
Dirigente generale 2
Dirigente 49
Dirigente tecnico 3
Totale 54
Area funzionale III
Ex posizione economica C3-C2-C1
Funzionario 244
Funzionario informatico 35
Totale 279
Area funzionale II
Ex posizione economica B3-B2-B1 577
Assistente informatico 68
Totale 645
Area funzionale I
Ex posizione economica A1
Totale 77
Totale Complessivo 1055

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