Le decisioni del TAR Lazio sulla vicenda dei giudici onorari 68enni impugnate davanti al Consiglio di Stato

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Continuiamo la pubblicazione delle decisioni del TAR Lazio sulla vicenda dei giudici onorari 68enni ,impugnate davanti al Consiglio di Stato che dovrà ridiscuterne nei prossimi giorni e ,speriamo, con esito favorevole agli interessati , che hanno subito ,secondo noi, una vera e propria ingiustizia…
Pubblicato il 16/09/2016
N. xxxx/2016 REG.PROV.CAU.
N. xxxx/2016 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale xxx del 2016, proposto da: xxx
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della Delibera dell’ottava Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura del 1.6.2016 (prot. 10353/2016 nella parte in cui i Presidenti dei Tribunali ed i Procuratori della Repubblica sono stati invitati a vigilare sull’osservanza del ” …limite del compimento del sessantottesimo anno di età stabilito per la cessazione dell’incarico”;
dei provvedimenti del CSM del 21.6.2016 recanti la cessazione dei ricorrenti dall’incarico di Giudice di Pace presso le varie sedi per raggiunti limiti di età;
di ogni atto precedente, successivo e, conseguente e consequenziale ed, in ogni caso, lesivo del diritto ed interesse dei ricorrenti a non veder cessato l’incarico di Giudice di Pace a far data dal 1.6.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, a prescindere dallo scrutinio dell’eccezione in rito sollevata dal Ministero resistente in relazione al ricorrente xxx, la domanda cautelare spiegata dagli odierni deducenti non appare comunque assistita da sufficiente fumus boni iuris, in quanto ai ricorrenti risulta applicabile il dettato dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 92/2016, nell’ambito del quadro normativo di riferimento che, all’art. 2, comma 17, lett. a, della legge n. 57/2016, prevede che in ogni caso l’incarico di magistrato onorario cessa con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
Rilevato che, nel necessario bilanciamento fra gli interessi contrapposti, va accordata prevalenza all’interesse pubblico cui è funzionale il mantenimento dell’efficacia del provvedimento censurato, sotto il profilo non solo delle esigenze di turn over rappresentate dalle Amministrazioni resistenti, ma anche della necessità di uniforme applicazione delle norme di legge a tutti i potenziali destinatari;
Rinviata, necessariamente, alla sede di merito l’ulteriore e più approfondita disamina delle complesse censure di illegittimità e di incostituzionalità proposte da parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase nella misura quantificata in dispositivo in favore delle Amministrazioni resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase in favore delle parti resistenti, in misura pari a € 1.000,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Rosa Perna, Consigliere, Estensore
Ivo Correale, Consigliere
 

 

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