Consiglio di Stato : “sussistono dubbi sulla natura provvedimentale del provvedimento impugnato” in relazione ai magistrati onorari 68enni appellanti

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Pubblichiamo la recente decisione del Consiglio di Stato su uno dei ricorsi in appello dei magistrati onorari 68 enni avverso la decisione del Tar Lazio sull’istanza di sospensiva della loro decadenza dal servizio per raggiunti limiti di età…riservandoci di commentarla dopo averne letto le motivazioni…

Pubblicato il 09/09/2016
N. XXX/2016 REG.PROV.CAU.
N. XXX/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale XXX del 2016, proposto da:

XXX,XXX,XXX rappresentati e difesi dall’avvocato XXX, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via XXX;

contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Tribunale ordinario di Roma – Sezione quarta bis civile, Tribunale ordinario di Roma – Sezione settima civile, Tribunale ordinario di Roma – Sezione nona civile, Tribunale ordinario di Roma – Sezione dodicesima civile, Tribunale ordinario di Roma – Sezione quinta civile, Tribunale ordinario di Roma – Sezione ottava civile, Tribunale ordinario di Roma – Sezione decima penale, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12;
Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE I, n. 4124/2016, resa tra le parti, concernente un provvedimento di cessazione dal servizio al compimento del sessantottesimo anno di età dei giudici di pace;

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Tribunale ordinario di Roma;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati XXX e XXX per l’Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che sussistono dubbi sulla natura provvedimentale del provvedimento impugnato ma che in ragione della natura delle questioni controverse le spese del presente appello possano essere compensate;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello (ricorso numero: XXX/2016).
Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Claudio Contessa, Consigliere
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero Francesco Caringella

IL SEGRETARIO

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