I magistrati onorari non sono equiparati a quelli ordinari in tema di armi e quindi non possono circolare armati: SENTENZA della Cassazione

Cassazione
Fu arrestato un magistrato onorario perchè circolava con una pistola Beretta. Il Gip non convalidò l’arresto, il Procuratore impugnò e la Cassazione ha annullato senza rinvio.

I magistrati onorari non sono equiparati a quelli ordinari in tema di armi e quindi non possono circolare armati.
SENTENZA
sul ricorso proposto da:PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di S.S. avverso l’ordinanza n. 11863/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 08/05/2014

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ricorre avverso l’ordinanza emessa in data 8.5.2014, con la quale il G.I.P. del Tribunale partenopeo, in esito all’udienza celebratasi ai sensi dell’art. 391 c.p.p., non aveva convalidato l’arresto di S. S., eseguito per i reati di detenzione e porto illegali di arma (Beretta modello 98 FS cal. 9×21), in quanto l’indagato esercitava le funzioni di Vice Procuratore Onorario presso il predetto Tribunale e, quindi, trovavano applicazione, nella specie, gli artt. 73 R.D. n. 635 del 1940 e 38, comma 2, lett. c), del T.U.L.P.S., che autorizzano i magistrati a portare senza licenza le armi di cui all’art. 42 del R.D. n. 773 del 1931 e li esonerano dall’obbligo di denuncia.
Il Procuratore ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione di norme (del T.U.L.P.S. e del relativo regolamento), per avere il Giudice a quo indebitamente equiparato la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell’Ordine giudiziario, nonostante in alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, seppure emesse ad altri fini, sia stato affermato il contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha già enunciato, con riferimento ai Vice procuratori onorari, ai Giudici conciliatori e ai Giudici di pace, il principio di diritto per il quale i “magistrati onorari” nominati in base alla legge sull’ordinamento giudiziario come previsto dall’art. 106 Cost., comma 2, non sono equiparabili a quelli dell’ordine giudiziario (Sez. U civili n. 7099 del 29/3/2011, Rv. 616932; n. 8737 del 4/4/2008, Rv. 602343; n. 4905 del 2/6/1997, Rv. 504877), affermando che, mentre i Giudici di professione costituiscono l’Ordine giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 4, comma 1, ordine cui l’art. 104 Cost., garantisce l’autonomia e indipendenza da ogni altro potere, i Giudici onorari hanno riconosciuta dallo stesso ordinamento giudiziario solo una appartenenza “funzionale” allo stesso ordine giudiziario (secondo comma del citato art. 4).

E’ stato precisato, nelle suddette pronunce, che la netta differenziazione tra magistrati di ruolo e “magistrati onorari” deriva sia dal sistema di nomina (mediante concorso per i primi, tranne l’eccezione espressamente prevista dall’ art. 106 Cost., comma 3), sia dalla temporaneità e tendenziale gratuità delle funzioni esercitate dai secondi.
Anche la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 479/2000, ha motivato la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 27 del 1981, art. 3, e della L. n. 425 del 1984, artt. 1 e 2, rimarcando come non siano tra loro raffrontabili, ai fini di uno scrutinio di costituzionalità, la posizione dei magistrati professionali e quella dei magistrati onorari, né le varie categorie di magistrati onorari tra di loro, trattandosi di pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore, nella sua discrezionalità, ben può stabilire trattamenti differenziati.
Il Giudice delle leggi ha successivamente confermato che “secondo la giurisprudenza della Corte, la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza invocato dal giudice rimettente: situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico” (Corte Cost. n. 60/2006).

Riaffermato e condiviso il principio della non equiparazione della posizione di magistrato ordinario e di magistrato onorario, dello stesso non può non farsi coerente applicazione in materia di detenzione e porto illegali di armi.

Dal coordinamento delle disposizioni dettate dagli artt. 38, comma 2, lett. c), T.U.L.P.S. (che esonera dall’obbligo di denuncia di detenzione “le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite”), 73 del R.D. 6.5.1940, n. 635 (“Il capo della polizia, i prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i pretori e i magistrati addetti all’ufficio dei pubblico ministero…sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui aii’art. 42 della legge”) e 7 L. n. 36 del 21.2.1990 (“Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d’armi senza la licenza di cui all’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall’articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell’ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, ai personale dirigente e direttivo dell’Amministrazione penitenziaria”), si desume in modo inequivocabile che l’esonero dall’obbligo di denuncia di detenzione e l’autorizzazione al porto di armi si riferiscono, per quel che qui rileva, esclusivamente ai “magistrati dell’ordine giudiziario”, tra i quali non rientrano, per quanto sopra esposto, i magistrati onorari.
Nel caso di specie, concernente la posizione di S. S., in atto esercitante le funzioni di Vice procuratore onorario presso il Tribunale di Napoli, non poteva, pertanto, considerarsi insussistente – come erroneamente ritenuto dal G.I.P. partenopeo – il fumus dei reati di detenzione e porto illegali di una pistola semiautomatica Beretta mod. 98 FS calibro 9×21 con relativo munizionamento.

In adesione all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, l’annullamento dell’ordinanza impugnata va disposto senza rinvio, poiché l’eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe il Giudice a quo ad una pronuncia dal valore meramente formale, senza alcuna produzione di effetti giuridici (Sez. 2, n. 13287 del 14/1/2014, P.M. in proc. Bombaci e altro, Rv. 261817; Massime precedenti Conformi: N. 24679 del 2006 Rv. 235136, N. 26207 del 2010 Rv. 247706, N. 45910 del 2013 Rv. 258162, N. 12508 del 2014 Rv. 260000; Contra: Sez. 6, n. 38791 del 9/5/2014, P.M. in proc. Fofana, Rv. 260931, secondo la quale “l’annullamento, su ricorso del P.M., dell’ordinanza di non convalida dell’arresto va disposto con rinvio e il giudizio conseguente, che si svolge nei confronti di arrestato restituito alla libertà, è circoscritto al solo controllo di legalità dell’avvenuto arresto”).

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2015

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi