Ordinanza Tar Lazio del 30/8/16 sul ricorso dei 68enni magistrati onorari : “appare” e “sembra”…

sembra
“A volte nulla è come sembra” “Per me, io sono colei che mi si crede”. Così è (se vi pare), diceva Pirandello.

 Nel pubblicare il testo dell’ordinanza del Tar Lazio I Sezione, sulla richiesta di sospensiva dei magistrati onorari di pace 68enni, che ha rigettato l’ istanza, esprimiamo viva meraviglia di come sia stato formato il convincimento dei giudici del Tar sulla base di termini usati quali quello di “appare” e “sembra”, nel valutare la “sufficienza” del fumus boni iuris, mentre sul periculum in mora: nessuna motivazione ;ma ,di contro, crediamo che il Consiglio di Stato potrà riesaminare il tutto con una nuova e documentata riflessione ,come previsto dall’attuale Costituzione…Ai colleghi ricorrenti e non ,pertanto,non possiamo che chiedere di attendere ancora l’esito dell’appello al Consiglio di Stato…  Anche se il commento sindacale da parte delle altre associazioni non abbiamo remore nell’affermare che non c’è proprio stato… ancora.Speriamo che non siamo rimasti solo noi ed i sindacati”gialli” …       

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale xxx del 2016, proposto da:
xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’ Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dei provvedimenti di cessazione dall’incarico alla data del 31.5.2016, ai sensi dell’art.1 comma 2 del D.Lgs. 92/16;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, come recentemente affermato dalla Sezione in fattispecie analoghe, che la domanda cautelare non appare assistita da sufficiente fumus boni iuris, in quanto il dettato dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 92/2016 sembra essere applicabile, nell’ambito del quadro normativo di riferimento, anche ai ricorrenti e che non sussiste neppure il prescritto periculum in mora in relazione alle circostanze dedotte dai ricorrenti;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase nella misura quantificata in dispositivo in favore delle Amministrazioni resistenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
Respinge la domanda cautelare.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della presente fase in favore delle parti resistenti, in misura pari a € 500,00, oltre accessori di legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2016 con l’intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Laura Marzano, Consigliere
Lucia Maria Brancatelli, Referendario, Estensore

IL SEGRETARIO

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