Cassazione: responsabile del reato di cui all’art.10 bis D.Lgsvo n.286/98 per ingresso illegale se non prova il possesso di titolo di soggiorno

IMMIGRAZIONE: A LAMPEDUSA IN NOTTATA ALTRI 310 CLANDESTINI
“Risponde di immigrazione clandestina l’extracomunitario che viene trovato senza permesso di soggiorno nel territorio italiano. Pronunciandosi su un ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna pronunciata nei confronti di un extracomunitario trovato senza permesso di soggiorno sul territorio italiano, la Corte di Cassazione (sentenza 28 giugno 2016, n. 26810) – nel respingere la tesi difensiva secondo cui non risultava dimostrato che egli si fosse introdotto o trattenuto in territorio italiano in difetto dei presupposti di legge -, ha affermato che l’extracomunitario, che sia trovato nel territorio dello Stato sprovvisto di qualsivoglia documento identificativo e del permesso di soggiorno, per non incorrere nell’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 di ingresso illegale, ha l’onere di

dimostrare l’esistenza di un titolo di ingresso o soggiorno, legittimante la sua condizione nello Stato.”(fonte:quotidianogiuridico.it)

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