SINISTRI STRADALI: IL CID NON HA PIÙ VALORE DECISIVO secondo La Cassazione

sinistristradali
“SINISTRI STRADALI: IL CID NON HA PIÙ VALORE DECISIVO La Cassazione con un’ordinanza del 15 giugno ha statuito sul problema del carattere vincolante o meno della prova raggiunta e riprodotta dalle parti.

A seguito del verificarsi di un sinistro stradale, si è soliti firmare il cosiddetto modello di constatazione amichevole. A firmarlo sono naturalmente i conducenti dei veicoli coinvolti; questi ultimi risultano, pertanto, vincolati al modello sottoscritto, ad eccezione del giudice e dell’assicurazione. L’assunto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 12370 del 15 giugno. La compilazione del modello di constatazione amichevole svolge una duplice funzione: trovare prontamente un accordo seduta stante e di conseguenza velocizzare la fase delle richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione. Proprio su tale punto, la Cassazione, con la presente ordinanza statuisce sulla eventualità in cui l’assicurazione proceda alla contestazione delle modalità effettive dalle quali è scaturito il sinistro. In siffatta ipotesi, ossia, in una fattispecie di non condivisione delle dinamiche, il Cid non rappresenta una prova valida ed efficace ai fini della decisione che dovrà essere adottata dall’autorità giudiziaria.

Il modello di constatazione amichevole e il profilo della vincolatività
Il modello di constatazione amichevole velocizza, quindi, la risoluzione dell’accaduto. Si formano le relative responsabilità, vengono riportati i dati anagrafici degli interessati, sono riportate le zone che sono state soggette all’urto e se ne segnalano i danni. In virtù di ciò, i firmatari, non possono successivamente disconoscere le dichiarazioni ivi contenute. Ai fini della vincolatività delle parti, si prescinde dalla veridicità o meno del contenuto del modello, così come non viene posta in essere un’attenta analisi degli stati emotivi e soggettivi del momento. Ma, nulla vieta alle parti di non affermare fatti e circostanze non sostanzialmente aderenti alla realtà dei fatti. Se questi appaiono inverosimili, l’assicurazione e il giudice possono legittimamente orientarsi per il rifiuto delle richieste provenienti dalle persone coinvolte in un dato sinistro stradale.” (fonte:it.blastingnews.it)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi