Discussione sul Parere della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sul decreto applicativo della Legge n.57/2016

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II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari
per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace,
dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio. Atto n. 304
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
SEDE REFERENTE
Giovedì 19 maggio 2016. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Interviene il sottosegretario di Stato alla
giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 11.35.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della
sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati
onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico
dei giudici di pace, dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.
Atto n. 304.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto legislativo in oggetto,
rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.
Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta
che lo schema di decreto legislativo
in esame rappresenta la prima attuazione
della delega conferita al Governo con la
legge n. 57 del 28 aprile scorso.
In primo luogo, ritiene opportuno sottolineare
l’esigenza di esprimere il parere
da parte delle Commissioni Parlamentari
in tempi utili rispetto al termine fissato
dall’articolo 1, commi 610 e 613, della
legge di stabilità per l’anno 2016. Quest’ultima
disposizione ha prorogato sino al 31
maggio 2016 la durata dell’incarico dei
giudici di pace, dei giudici onorari di
tribunale e dei vice procuratori onorari.
Alla predetta data (31 maggio 2016) verrà
a scadere il mandato della quasi totalità
dei magistrati onorari in servizio.
Facendo riferimenti ai dati allegati al
provvedimento in esame, segnala che, per
quanto attiene ai giudici di pace, allo stato
sono in servizio 1.509 giudici, dei quali
1.415 sono in proroga di legge fino al
prossimo 31 maggio 2016. I restanti 94
giudici cesseranno (per scadenza del terzo
ed ultimo mandato quadriennale in corso
di svolgimento) già a partire dal 3 giugno
(1 giudice di pace), 4 giugno (2 giudici di
pace), 5 giugno (1 giudici di pace) e così
via fino ad arrivare al 31 dicembre 2016,
quando rimarrebbero in servizio 27 giudici
di pace. In merito ai giudici onorari di
Tribunale, allo stato sono in servizio 2.186
giudici onorari, dei quali 1.263 sono in
proroga di legge fino al prossimo 31 maggio
2016. Dei restanti 923 giudici onorari
di tribunale che stanno svolgendo il primo
triennio (di nomina) ovvero il secondo
triennio (dì conferma), per 88 giudici onorari
di tribunale l’incarico cesserà il 31
dicembre 2016 e per altri 108 giudici
onorari di tribunale cesserà il 31 dicembre
2017. In relazione ai Vice Procuratori
Onorari, allo stato sono in servizio 1.800
vice procuratori, dei quali 1.277 sono in
proroga di legge fino al prossimo 31 maggio
2016 . Dei restanti 523 Vice Procuratori
Onorari che stanno svolgendo il primo
triennio (di nomina) ovvero il secondo
triennio (di conferma), per 60 Vice Procuratori
Onorari l’incarico cesserà il31
dicembre 2016 e per altri 104 Vice Procuratori
Onorari cesserà il 31 dicembre
2017.
Evidenzia che in assenza di interventi
normativi diretti a mantenimento in servizio
dei magistrati onorari si produrrebbe
non soltanto la sostanziale paralisi dell’attività
dell’ufficio onorario del giudice di
pace ma anche gravissime conseguenze in
ordine alla funzionalità degli uffici del
tribunale ordinario e della procure della
Repubblica, che rispettivamente si avvalgono
dei giudici onorari di tribunale e dei
vice procuratori onorari.
Sottolinea l’esigenza che la Commissione
esprima il parere non oltre mercoledì
25 maggio prossimo, considerato che
darà poi necessaria l’emanazione del decreto
legislativo da parte del Consiglio dei
Ministri.
Nel passare al contenuto dello schema
in esame, fa presente che questo prevede
il mantenimento in servizio dei magistrati
onorari che esercitano le funzioni alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo,
a condizione che agli stessi venga
riconfermato l’incarico secondo i criteri
previsti dall’articolo 2, comma 17 della
Giovedì 19 maggio 2016 — 53 — Commissione II
legge delega, dove si stabilisce altresì che
i magistrati onorari in servizio possano
essere confermati per quattro mandati
ciascuno di durata quadriennale; inoltre, i
magistrati che abbiano compiuto il 65o
anno di età, alla scadenza del terzo quadriennio,
possono essere confermati fino
al raggiungimento del limite massimo del
68o anno di età. La novità introdotta
rispetto alla proroghe disposte sino ad ora,
risiede nel fatto che ai magistrati onorari
in servizio, viene assegnato un primo mandato
quadriennale che decorre dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo
di attuazione ed è espressamente condizionato
all’esito positivo di una procedura
di conferma straordinaria, relativa a tutti
i magistrati onorari già in servizio, che
presentino apposita domanda entro tre
mesi dall’entrata in vigore del provvedimento
in esame.
Segnala che, altro importante intervento
legislativo è la modifica dell’articolo
10 del decreto legislativo n. 25 del 2006,
che dispone una nuova composizione della
sezione autonoma del consiglio giudiziario
relativa ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari.
Rammenta che una novità significativa
è la procedura di conferma dei magistrati
onorari prevista dal provvedimento in
esame.
A tale proposito ritiene opportuno soffermarsi
sull’articolo 2 che prevede che i
magistrati onorari, che lo richiedano, possano
essere confermati nell’incarico a seguito
della positiva valutazione della domanda
di conferma straordinaria nell’incarico.
La procedura della conferma
straordinaria prevede la presentazione
della domanda entro tre mesi dall’entrata
in vigore del decreto attuativo al Presidente
della corte di appello nel cui distretto
ha sede l’ufficio giudiziario per la
quale è richiesta la conferma. Successivamente,
a seguito della presentazione della
domanda, viene trasmesso alla sezione
autonoma del consiglio giudiziario, un
rapporto sulla attività svolta che tenga
conto delle capacità e della professionalità
del magistrato, unitamente ad una autorelazione
dello stesso corredata da ogni
idonea documentazione ritenuta utile per
il giudizio di conferma. La sezione autonoma
esprime il giudizio di idoneità a
svolgere i compiti e le funzioni giudiziarie
entro diciotto mesi dalla sua costituzione.
Viene inoltre previsto che non possono
essere confermati i magistrati onorari che
in forza di un provvedimento definitivo
abbiano riportato due o più sanzioni disciplinari
diverse dall’ammonimento. Il
giudizio di idoneità espresso dalla sezione
autonoma viene acquisito dal Consiglio
Superiore della Magistratura che delibera
sulla domanda di conferma che verrà
successivamente disposto con decreto del
Ministro della giustizia.
Fa presente che viene previsto che
l’intera procedura di conferma sia definita
entro ventiquattro mesi dalla costituzione
della sezione autonoma. L’articolo prevede,
altresì, che i magistrati onorari che
abbiano in corso la procedura di conferma
nell’incarico, rimangano in servizio fino
alla definizione della procedura, non superiore
a due anni, con previsione dell’effetto
retroattivo con decorrenza alla data
di entrata in vigore del decreto attuativo.
Nel caso di mancata conferma i magistrati
onorari in servizio cessano dall’incarico
dal momento della comunicazione del relativo
provvedimento da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura. La
norma prevede altresì che per i magistrati
onorari componenti della costituenda sezione
autonoma, il giudizio di idoneità
venga espresso, in luogo del predetto consiglio
giudiziario, dal Consiglio Superiore
della Magistratura in sede di deliberazione
sulla domanda di conferma.
Donatella FERRANTI, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 11.40.
Giovedì 19 maggio 2016 — 54 — Commissione II

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