Parere della Commissione Giustizia del Senato sullo schema di decreto legislativo sulle sezioni autonome dei consigli giudiziari e le conferme dei gdp got e vpo

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Procedura: Parere su atti del Governo
XVII Legislatura
Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 304)
Iniziativa
Presentato da: Ministro per le riforme cost. e rapporti Parlamento (Governo Renzi-I) , il 17 maggio 2016; annunciato nella seduta n. 627 del 17 maggio 2016
2ª Commissione permanente (Giustizia)
(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 299 del 18 maggio 2016 (pom.) (Resoconto)
Interventi:

Sen. CUCCA Giuseppe Luigi Salvatore (PD) (Relatore)
Seduta n. 300 del 19 maggio 2016 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
Sen. D’ASCOLA Nico (AP (NCD-UDC)) (Presidente Commissione)
Sen. PALMA Nitto Francesco (FI-PdL XVII)
Sen. CALIENDO Giacomo (FI-PdL XVII)
Sen. LUMIA Giuseppe (PD)
CHIAVAROLI Federica (Sottosegretario di Stato per la giustizia)
5ª Commissione permanente (Bilancio)

(Consultiva su atti del Governo)
Seduta n. 579 del 18 maggio 2016 (pom.) (Resoconto)
Interventi:
Sen. FRAVEZZI Vittorio (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (Relatore)
MORANDO Enrico (Vice ministro dell’ economia e finanze)
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)

(Osservazioni)
Seduta n. 151 del 19 maggio 2016 (pom.) (Resoconto)

(Sottocommissione per i pareri)
Interventi:
Sen. FINOCCHIARO Anna (PD) (Relatore)

Esito: non ostativo
Riferimenti normativi della procedura

Reg. Senato, art. 139-bis
Classificazione Teseo

GIUDICI ONORARI
GIUDICI CONCILIATORI E DI PACE
Prossima seduta della Commissione: martedi 24 maggio 2016

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguente osservazione:
si suggerisce che il termine per la presentazione della domanda di conferma previsto dall’articolo 2, n. 1 del provvedimento in esame sia ridotto da tre mesi ad un mese. In tal modo si evita che il magistrato onorario possa continuare a svolgere le proprie funzioni per un tempo significativo, pur in presenza di una decisione assunta da tempo di rilasciare l’incarico.

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