Chiarimenti interpretativi sulle scadenze del 31 maggio e del 31 dicembre 2016 dei Gop e dei Vpo

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Rispondiamo ai quesiti posti da gop(gdp e got) e vpo relativi alle scadenze del 31/5/2016 e di coloro che compiono gli anni dai 68 ai 72 (nati dal 1944 al 1948)

In base al coordinato disposto dalle norme di cui all’art 18 bis della legge n 132 del 2015 con la Legge finanziaria del 2015 e la legge n.57/2016 tutti coloro ,(gdp-got) e vpo, che dovevano scadere il 31/12/2016 (art.18 bis Legge n.132/2015) oppure il 31/5/2016 (Legge finanziaria 2015) oppure in date successive al 31/5/2016 sono mantenuti in servizio e va interpretato cio’ in quanto nessuno dei predetti magistrati onorari ha bisogno di esplicite proroghe legislative in quanto la lettera delle leggi predette è chiara…

Il termine del 31/12/2016 e del 31/5/2016 predetti sarebbero scattati solo in mancanza dell’approvazione della legge di riforma organica della magistratura onoraria.
Quindi essendo stata approvata la legge di riforma va da sè che il termine non è più quello esplicitato nelle due date ma è quello posto prima delle parole …”e comunque non oltre”…e cioè “fino alla riforma organica“.Di conseguenza le voci allarmistiche relative ad una prossima scadenza del 31 maggio 2016 e del 31/12/2016 s’intendono errate in quanto sono mantenuti in servizio tutti coloro che erano in servizio alla data del 14 maggio 2016 sino all’attuazione della riforma stessa ovvero alla riforma organica che potrà essere operativa definitivamente solo con l’entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla legge stessa n.57/2016. Ricordiamo che i decreti legislativi predetti dovranno seguire il relativo iter dei pareri delle Camere e del Consiglio Superiore della Magistratura ed i tempi di scadenza non sono proprio immediati….fino al 14/5/2017 se non ulteriormente prorogati (termine ultimo predetto non perentorio della delega presente nella legge n.57/2016).
Pubblichiamo i singoli articoli dei due provvedimenti legislativi interpretati

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83
Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta Ufficiale
– serie generale – n. 147 del 27 giugno 2015), coordinato con la
legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione
e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.».
(15A06390)
(GU n.192 del 20-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 50)(( Art. 18-bis
Disposizioni per il ricambio generazionale
nella magistratura onoraria
1. Sino all’attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di
pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo
anno di eta’, cessano dall’ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra i
l 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di eta’,cessano dall’ufficio a quest’ultima data ))
.

Articolo 1, commi da 346 e 349
(Giudici di pace)
i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al RD n. 12/1941, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016 (commi 347 e 348).

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